Provvedimento del 09/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna i modelli, i tracciati record e le causali del "Prospetto sintetico" e del "Prospetto analitico" relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), con effetti dal 1 giugno 2017.
Modifiche agli allegati del provvedimento sulla Tobin Tax
Provvedimento n. 47944/2017: aggiornamento degli adempimenti Tobin Tax
Il provvedimento interviene sul sistema informativo e dichiarativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012. Le modifiche riguardano gli allegati tecnici del precedente Provvedimento Prot. n. 2013/87896 del 18 luglio 2013, con l’obiettivo di ampliare le informazioni disponibili e rendere più efficiente la gestione del tributo.
Ambito e finalità dell’intervento
Il documento modifica tre componenti principali della disciplina attuativa:
- l’allegato 5, relativo al "Prospetto sintetico" delle operazioni 491, 492 e 495 da trasmettere alla Società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 80 del TUF;
- l’allegato 7, contenente i tracciati record per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax all’Agenzia delle entrate;
- l’allegato 8, relativo al "Prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492.
L’intervento non introduce una nuova imposta, ma aggiorna la struttura delle comunicazioni e le istruzioni operative connesse agli adempimenti già previsti.
Modifiche al "Prospetto sintetico"
Il "Prospetto sintetico" dell’allegato 5 viene sostituito con un nuovo schema che dettaglia le informazioni da comunicare per ciascuna categoria di operazioni soggette a imposta.
Il nuovo prospetto prevede, tra gli altri, i seguenti dati:
- dati identificativi del delegante/responsabile d’imposta: codice fiscale, denominazione, codice ISO, comune o Stato estero, provincia, indirizzo, telefono, e-mail, contatto;
- dati temporali: mese delle operazioni e data del versamento dell’imposta;
- dati quantitativi e fiscali per le operazioni 491, 492 e 495: numero operazioni, imponibile e imposta dovuta;
- dettaglio delle esclusioni ed esenzioni per le operazioni 491 e 492, con indicazione dell’imponibile e del numero di operazioni riferite a ciascuna causale.
Sono inoltre richiamate, in forma strutturata, le principali causali di esclusione/esenzione, tra cui:
- emissione e annullamento;
- acquisto di azioni di nuova emissione;
- assegnazione titoli;
- repo e security lending;
- infragruppo;
- ristrutturazioni societarie e fusioni/scissioni OICR;
- riskless principal;
- enti sovrani;
- fondi etici;
- portafogli etici;
- market making;
- sostegno alla liquidità;
- fondi pensione.
La legenda del prospetto chiarisce il significato dei campi e distingue i dati relativi ai tre ambiti imponibili 491, 492 e 495.
Modifiche ai tracciati record dell’allegato 7
Il provvedimento modifica i tracciati record di tipo C ed E dell’allegato 7, cioè le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla Agenzia delle entrate.
Record di tipo C
Il record C, relativo alle operazioni registrate dall’intermediario/responsabile d’imposta o dal soggetto passivo, contiene:
- un blocco posizionale iniziale con tipo record, codice fiscale dell’intermediario, filler e progressivo modulo;
- una parte non posizionale con il quadro TI, il quadro CL, il quadro ES, il quadro OP e ulteriori campi di controllo.
Tra i contenuti principali del record C figurano:
- identificazione del cliente o del soggetto che ha trasmesso l’ordine;
- identificazione dell’esecutore/acquirente/venditore;
- dati dell’operazione, tra cui data di negoziazione, data di regolamento, tipo di operazione, veste, identificativi dello strumento, tipologia di derivato, prezzo unitario, quantità, base imponibile, sede di negoziazione, operazione ai blocchi o cross order, numero univoco dell’operazione, storno, imposta ridotta, imposta dovuta, aliquota, netting e causali di esclusione o esenzione.
Sono previsti anche campi specifici per le causali di esclusione/esenzione, codificate in modo dettagliato e riferite sia alle operazioni 491 sia alle operazioni 492.
Record di tipo E
Il record E è strutturato in modo analogo, con campi posizionali iniziali e sezioni non posizionali dedicate a:
- dati del delegante;
- dati del versamento dell’imposta;
- dati operazioni 491;
- dati operazioni 492;
- dati operazioni 495.
Anche qui il tracciato richiede la valorizzazione di dati identificativi e fiscali, oltre ai campi relativi a imponibile e imposta per ciascuna categoria di operazioni.
Revisione del "Prospetto analitico": causali e istruzioni
L’allegato 8 viene aggiornato su più punti, con particolare attenzione alle causali da indicare nel campo 39 del prospetto analitico.
Nuove causali per il campo 39
Le causali di esclusione/esenzione vengono sostituite da un elenco aggiornato, articolato in due gruppi:
- Esclusioni (art. 15 DM 21 febbraio 2013): causali da 1.0 a 7.1, riferite a emissione e annullamento, acquisto azioni di nuova emissione, assegnazione titoli, repo e security lending, infragruppo, ristrutturazioni societarie e fusioni/scissioni OICR, riskless principal;
- Esenzioni (art. 16 DM 21 febbraio 2013): causali da 8.0 a 13.1, riferite a enti sovrani, fondi etici, portafogli etici, market making, sostegno alla liquidità e fondi pensione.
Per ciascuna causale sono indicati la fonte normativa e la descrizione corrispondente.
Campo 38
Le istruzioni del campo 38 vengono sostituite prevedendo che:
- per le operazioni 491 debba essere indicato "SI";
- per le operazioni 492 debba essere indicato "NO".
Campo 39
Le istruzioni del campo 39 vengono sostituite precisando che:
- il campo indica la causale di esclusione o esenzione;
- se il campo 39 è valorizzato, il campo 36 deve avere valore zero.
Note illustrative sul campo 39
Il provvedimento integra le note illustrative del prospetto analitico con chiarimenti operativi sull’uso di alcune causali.
In particolare:
- la causale 1.0 va utilizzata per l’acquisizione di nuove azioni da parte del socio mediante sottoscrizione, quando non è correlata all’esercizio del diritto di opzione;
- in tale caso, il valore di riferimento per la base imponibile è il prezzo di sottoscrizione, oppure, in mancanza:
- per le società quotate, il valore di mercato del giorno precedente l’emissione;
- per le società non quotate, il valore nominale.
- la causale 2.0 va utilizzata quando l’acquisizione di nuove azioni avviene:
- per conversione di obbligazioni;
- per esercizio di un diritto di opzione;
- oppure come modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492.
Per tali casi vengono precisati i valori di riferimento per l’imponibile:
- in caso di conversione di obbligazioni: il valore indicato nel prospetto di emissione;
- in caso di esercizio del diritto di opzione: prezzo di sottoscrizione o, in mancanza, valore di mercato del giorno precedente l’emissione per le società quotate, valore nominale per quelle non quotate;
- in caso di trasferimento quale modalità di regolamento delle operazioni 492: il valore stabilito dall’art. 4, comma 2, lettere b) e b-bis) del DM 21 febbraio 2013, come modificato dal DM 18 marzo 2013.
Criterio di priorità tra cause di esclusione ed esenzione
Il provvedimento stabilisce che, in presenza di più cause concorrenti di esclusione e/o esenzione previste dagli articoli 15 e 16 del DM 21 febbraio 2013, il criterio di priorità è quello dell’ordine con cui le cause sono indicate nel decreto.
Inoltre, chiarisce che:
- le operazioni non rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di cui ai commi 491 e 492 non devono essere registrate;
- non devono essere registrate nemmeno le operazioni aventi ad oggetto "Small Cap".
Entrata in vigore
Le modifiche introdotte dal provvedimento decorrono dal 1 giugno 2017 e si applicano alle operazioni poste in essere a partire da tale data.
Motivazioni dell’intervento
Nella parte motivazionale si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 e riguarda:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, ai sensi del comma 491;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, ai sensi del comma 492;
- le negoziazioni ad alta frequenza, ai sensi del comma 495.
Il decreto ministeriale del 21 febbraio 2013 ha disciplinato le modalità di applicazione dell’imposta, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione degli adempimenti dichiarativi. Il precedente provvedimento del 18 luglio 2013 aveva già regolato versamento, obblighi strumentali e rimborso. Il provvedimento del 2017 aggiorna tali allegati per ampliare le informazioni disponibili e migliorare la gestione del tributo.
Riferimenti normativi richiamati
Sono richiamati, tra gli altri:
- legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 491-500;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 settembre 2013;
- Provvedimento Prot. n. 2013/87896 del Direttore dell’Agenzia del 18 luglio 2013.
Sono inoltre indicati i riferimenti alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e alla disciplina istitutiva e organizzativa dell’Agenzia.
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