Provvedimento del 14/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce requisiti, modalità di rilascio del certificato, sconto applicabile e credito d’imposta per l’acquisto nel 2017 di strumenti musicali nuovi da parte degli studenti di specifici percorsi musicali, nei limiti di spesa di 15 milioni di euro.
contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e credito d'imposta per produttori/rivenditori
Contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e credito d’imposta correlato
Il provvedimento disciplina le modalità attuative del contributo una tantum previsto dall’art. 1, comma 626, della legge n. 232/2016 per l’acquisto di strumenti musicali nuovi coerenti con il corso di studi. Definisce inoltre il corrispondente credito d’imposta spettante a produttori e rivenditori che anticipano il contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, entro il limite complessivo di 15 milioni di euro.
Ambito soggettivo, oggettivo e temporale
Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi relativi all’iscrizione agli anni 2016-2017 o 2017-2018 presso:
- licei musicali;
- corsi preaccademici;
- corsi del precedente ordinamento;
- corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica;
- istituti superiori di studi musicali;
- istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate al rilascio di titoli AFAM ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 212/2005.
Le istituzioni ammesse sono quelle elencate nell’allegato 1, suscettibile di integrazioni e modifiche in caso di variazioni dell’offerta formativa.
Il contributo è riconosciuto per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi, secondo l’allegato 2, oppure considerato “affine” o “complementare” sulla base delle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari rilasciate dall’istituzione di appartenenza. Per i licei musicali, possono essere agevolati anche gli strumenti compresi nell’allegato 2 e dichiarati coerenti dal liceo stesso.
Il beneficio:
- spetta una sola volta;
- riguarda gli acquisti effettuati nel 2017;
- può riferirsi anche all’acquisto di un singolo componente dello strumento;
- copre un importo non superiore al 65% del prezzo finale;
- è riconosciuto fino a un massimo di 2.500 euro;
- è ridotto dell’eventuale contributo già fruito nel 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge n. 208/2015.
Modalità di riconoscimento del contributo
Per ottenere il contributo, che viene applicato come sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato di iscrizione non ripetibile “per tale finalità”. Il certificato deve indicare:
- cognome e nome dello studente;
- codice fiscale;
- corso di iscrizione;
- anno di iscrizione;
- strumento musicale coerente con il corso di studi.
Per gli studenti iscritti ai corsi preaccademici affidati a soggetti terzi tramite convenzione, il diritto al contributo sussiste solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal conservatorio o dall’ISSM, e non dall’istituzione convenzionata. Per gli studenti dei licei musicali, il certificato per l’anno 2017-2018 può essere richiesto solo dall’avvio dell’anno scolastico.
Il certificato è predisposto in duplice esemplare:
- uno è conservato dall’istituto emittente;
- uno è consegnato allo studente, che deve esibirlo al produttore o rivenditore al momento dell’acquisto.
Il produttore o il rivenditore deve conservare il certificato fino al termine del periodo di accertamento dell’Agenzia delle entrate e documentare la vendita con:
- fattura, anche semplificata;
- ricevuta fiscale;
- scontrino parlante.
Tali documenti devono riportare, oltre agli altri dati ordinari, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA applicata sull’intero ammontare, nonché l’importo del contributo.
Credito d’imposta per produttori e rivenditori
Ai produttori e ai rivenditori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al contributo concesso allo studente sotto forma di sconto, nei limiti delle risorse stanziate di 15 milioni di euro e secondo un criterio cronologico.
Per ottenere il credito, prima della conclusione della vendita il produttore o il rivenditore deve comunicare all’Agenzia delle entrate:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale dello studente;
- il codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato;
- lo strumento musicale;
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA.
Le comunicazioni sono effettuate dal 20 aprile 2017 tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998. Per la compilazione e trasmissione devono essere utilizzati i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il sistema telematico rilascia una ricevuta che attesta:
- la fruibilità o meno del credito, in base alla capienza dello stanziamento, alla correttezza dei dati e all’unicità del bonus per ciascuno studente;
- l’ammontare del credito spettante;
- l’eventuale riduzione per effetto del contributo già fruito nel 2016.
La ricevuta evidenzia quindi:
- il contributo pari al 65% del prezzo di vendita fino a 2.500 euro, se lo studente non ha già beneficiato dell’agevolazione nel 2016;
- oppure il contributo al netto dello sconto già goduto nell’anno precedente.
Utilizzo del credito d’imposta e gestione delle anomalie
Il credito maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di fruibilità, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il modello F24 deve essere presentato solo tramite Entratel o Fisconline; in caso contrario l’operazione è rifiutata. Se l’importo del credito utilizzato supera il credito maturato, considerando anche eventuali precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato. Lo scarto viene comunicato tramite ricevuta consultabile sul servizio telematico.
Per la compensazione deve essere indicato il codice tributo 6865, già istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016, secondo le relative istruzioni di compilazione.
Se, dopo il rilascio della ricevuta, la vendita non si perfeziona, il produttore o il rivenditore deve inviare una comunicazione di annullamento tramite gli stessi servizi telematici e software. In tal modo lo studente può riutilizzare il contributo. Se il credito d’imposta è già stato compensato, il produttore o il rivenditore deve riversarlo con modello F24 usando lo stesso codice tributo.
Le risorse destinate alla copertura del credito sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio” presso la Banca d’Italia, per la regolazione contabile delle compensazioni.
Controlli e recupero
L’amministrazione finanziaria verifica il rispetto delle disposizioni del provvedimento. In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte di produttori o rivenditori, dovuta al mancato rispetto degli adempimenti previsti, procede al recupero dell’importo con interessi e sanzioni secondo legge.
Allegati e strumenti agevolabili
Gli allegati al provvedimento contengono:
- l’elenco delle istituzioni ammesse (allegato 1), comprensivo di conservatori, istituti superiori di studi musicali, istituzioni autorizzate AFAM, licei musicali statali e paritari;
- l’elenco degli strumenti musicali coerenti con i corsi di studio (allegato 2).
L’allegato 2 precisa che:
- oltre agli strumenti indicati, sono considerati coerenti anche quelli “affini” o “complementari” sulla base delle dichiarazioni di conformità delle istituzioni di appartenenza;
- per gli studenti iscritti ai bienni è necessaria la dichiarazione di coerenza rilasciata dall’istituzione di appartenenza;
- il personal computer non può essere considerato strumento affine o complementare;
- il contributo spetta anche per un singolo componente dello strumento, ma non per i beni di consumo come corde o ance;
- per talune classi di corsi valgono specifiche indicazioni sugli strumenti coerenti, anche in relazione a software, hardware, tastiere elettroniche e strumenti di tradizione storica o jazz.
Riferimenti e data del provvedimento
Il provvedimento è del 14 marzo 2017 ed è adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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