Provvedimento del 14/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate annulla in autotutela il concorso pubblico bandito nel 2014 per 403 dirigenti di seconda fascia, richiamando una sentenza del TAR Lazio e l’art. 4-bis del DL n. 78/2015, come prorogato dall’art. 14-bis del DL n. 244/2016. L’atto sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia ed è impugnabile con ricorso al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Annullamento in autotutela del concorso per 403 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate
Annullamento in autotutela del concorso per 403 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate
Il documento dispone l’annullamento in autotutela del concorso pubblico per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, bandito nel 2014. L’atto è adottato per ragioni di urgenza, a seguito del contenzioso amministrativo e della perdurante assenza del D.P.C.M. necessario a definire i titoli valutabili.
Provvedimento adottato
L’Agenzia delle Entrate, tramite il Direttore, dispone che:
- ai sensi dell’art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è annullato il concorso pubblico per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia bandito con atto prot. n. 65107 del 6 maggio 2014;
- il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;
- avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Origine del concorso e contenzioso
Il concorso era stato indetto con atto direttoriale prot. n. 65107 del 6 maggio 2014 e pubblicato sul sito dell’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Successivamente, l’organizzazione sindacale Dirpubblica – Federazione del Pubblico Impiego aveva presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, R.G. n. 8028/2014, chiedendo l’annullamento del bando, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2014, e degli atti conseguenti.
Esito della sentenza del T.A.R. Lazio
La sentenza n. 9846/2016 del T.A.R. per il Lazio, Sezione terza, pubblicata il 20 settembre 2016, ha accolto il ricorso annullando, nei limiti indicati in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Il giudice amministrativo ha rilevato, tra l’altro, che la mancata adozione del D.P.C.M. previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 272/2004 non consente alle singole amministrazioni di definire autonomamente titoli valutabili e relativi punteggi, poiché ciò violerebbe una riserva di competenza espressamente prevista dalla norma.
Ragioni dell’annullamento
L’Agenzia evidenzia che:
- la mancata emanazione del D.P.C.M. impedisce di riformare il provvedimento di indizione in conformità alla sentenza del T.A.R.;
- nel contesto operativo attuale vi è una grave e concreta difficoltà dovuta alla carenza di dirigenti;
- prevale l’esigenza di garantire la continuità operativa, il regolare funzionamento delle strutture e lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse alle recenti normative di riforma fiscale;
- la procedura concorsuale non è mai stata effettivamente avviata e non ha quindi generato una situazione consolidata di affidamento nei candidati.
Base normativa richiamata per l’annullamento
L’atto si fonda sull’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, che autorizza le Agenzie fiscali ad annullare procedure concorsuali per posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire nuovi concorsi per un corrispondente numero di posti, per soli esami.
Il documento richiama anche che:
- i concorsi devono essere definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- essi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità;
- l’art. 14-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per concludere la procedura concorsuale conseguente all’annullamento di altre procedure bandite e non ancora concluse.
Finalità dell’atto
L’annullamento è adottato per consentire all’Agenzia di procedere a una nuova indizione concorsuale, coerente con i requisiti di accesso e le modalità selettive che dovranno essere definiti dal decreto ministeriale previsto dalla legge. L’obiettivo dichiarato è la celere copertura delle vacanze nell’organico dirigenziale nel rispetto dei termini normativi richiamati.
Riferimenti normativi menzionati
Il documento richiama espressamente:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 35 e 36;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 4-bis;
- legge 27 febbraio 2017, n. 19, art. 14-bis;
- decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 15.
Dati finali dell’atto
L’atto è datato Roma, 14 marzo 2017, ed è sottoscritto digitalmente da Rossella Orlandi.
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