Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 642 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile sulla piattaforma. Il dirigente competente aveva già ingiunto alla società di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi, con misure idonee a limitarne l’identificabilità. Il Garante ratifica integralmente l’intervento urgente.

Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn

Ratifica di provvedimento urgente contro Telegram FZ-LLC per segnalazione di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione sulla piattaforma.

Origine del procedimento e quadro normativo

Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata. La norma richiamata disciplina il c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 389 del 13 ottobre 2025. Con tale atto ha:

  • ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 23 ottobre 2025, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 389/25 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non riporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già adottate in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento è stato attivato per la necessità di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento urgente del dirigente

Con determinazione n. 389 del 13 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza: l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 23 ottobre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 389/25 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Dalla formula del provvedimento non emergono ulteriori misure correttive o sanzioni pecuniarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentiblocco del trattamentoconservazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.