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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15456 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che le imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione e alla voltura degli immobili conferiti nel trust dovessero essere applicate in misura proporzionale e non fissa. In particolare, ha dedotto che il trust non fosse completamente autodichiarato, poiché soltanto una dei tre disponenti era stata nominata trustee, e ha denunciato l’omesso esame di tale circostanza nonché la violazione delle norme in materia di imposte ipotecaria e catastale e di imposta sulle successioni e donazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha stabilito che il conferimento di immobili in trust, sia esso autodichiarato o non autodichiarato, produce in questa fase un trasferimento soltanto limitato e temporaneo al trustee, caratterizzato dalla segregazione dei beni e dall’obbligo di destinazione. Il trasferimento definitivo della ricchezza, rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali, si verifica invece soltanto con il trasferimento finale dei beni ai beneficiari. Pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa al momento del conferimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10

    Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un trasferimento immobiliare effettivo e rilevante sotto il profilo della capacità contributiva; il conferimento in trust, quando comporta soltanto segregazione e trasferimento temporaneo al trustee, non integra tale presupposto definitivo.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, Tariffa allegata, art. 2

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la trascrizione e la voltura del conferimento di immobili in trust sono soggette a imposta proporzionale soltanto quando si realizza un trasferimento definitivo della ricchezza, non al semplice conferimento iniziale.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 49, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    Le norme, richiamate dall’Agenzia, non consentono di applicare automaticamente l’imposizione proporzionale al conferimento iniziale in trust quando manca un trasferimento definitivo ai beneficiari.

  • Cass. civ., sentenze n. 25478/2015, n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 21614/2016, n. 975/2018 e n. 13141/2018

    La giurisprudenza richiamata distingue il trasferimento strumentale e temporaneo al trustee dal trasferimento finale ai beneficiari, ritenendo normalmente applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa nella prima fase e in misura proporzionale soltanto al trasferimento definitivo.

Massime di principio

  • Il conferimento di un immobile in trust non determina automaticamente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
  • Quando il trasferimento al trustee è strumentale alla gestione del trust, temporaneo e limitato dall’obbligo di destinazione, esso ha natura principalmente segregativa e le imposte sono normalmente dovute in misura fissa.
  • La distinzione tra trust autodichiarato e trust non autodichiarato non è decisiva, da sola, ai fini dell’imposizione: rileva soprattutto se vi sia un trasferimento definitivo della ricchezza.
  • L’imposizione proporzionale può essere giustificata al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si manifesta l’effettivo arricchimento o trasferimento stabile della ricchezza.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare gli effetti concreti dell’atto, la durata e i limiti del trasferimento al trustee e l’eventuale attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari.

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