Sentenza del 27/06/2016 n. 4160 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Fermo amministrativo - Commissione tributaria - Materia esclusa dalla giurisdizione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la possibilità per le commissioni tributarie di pronunciarsi su materie estranee alla loro giurisdizione, anche se la controversia è collegata a un fermo amministrativo. Non essendo disponibile il testo integrale, non è possibile ricostruire con precisione il contenuto del dispositivo, l'eventuale annullamento del provvedimento o la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per una commissione tributaria di adottare provvedimenti, anche cautelari o d'urgenza, in relazione a un fermo amministrativo, quando la questione rientri in una materia sottratta alla giurisdizione tributaria. Il principio affermato è che ciascun giudice può intervenire esclusivamente nelle materie attribuite alla propria cognizione e non può emettere provvedimenti su questioni devolute alla giurisdizione di un altro giudice.
Massime di principio
- Un giudice può adottare provvedimenti soltanto se la controversia rientra nella sua giurisdizione; la connessione con una materia di sua competenza non è sufficiente a estendere i suoi poteri.
- In caso di fermo amministrativo, occorre individuare preventivamente la natura della contestazione e il giudice competente: le commissioni tributarie non possono pronunciarsi su questioni estranee alla materia tributaria.
- Anche le richieste cautelari o urgenti devono essere rivolte al giudice munito di giurisdizione sulla controversia principale.
- La carenza di giurisdizione può impedire l'esame nel merito della domanda e comportare l'inammissibilità o la rimessione della questione davanti al giudice competente.
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