Prescrizioni del Garante n. 619 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo contro Google LLC relativo alla deindicizzazione di 50 URL associati al nominativo di un'interessata coinvolta in un noto procedimento penale per corruzione. Google accoglie spontaneamente la richiesta per la maggior parte degli URL ritenendo non più attuale l'interesse pubblico, mentre si oppone per altri contenuti reputandoli ancora di pubblico interesse. L'Autorità, applicando gli artt. 17 e 21 GDPR e il bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, respinge il reclamo per gran parte degli URL, ma lo accoglie per un URL che riportava solo una fase antecedente e potenzialmente fuorviante del procedimento, ordinandone la rimozione dai risultati di ricerca associati al nome dell'interessata.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome di un'interessata coinvolta in un procedimento penale per corruzione; accoglimento limitato a un URL pre-patteggiamento
Google LLC - deindicizzazione di URL relativi a procedimento penale per corruzione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR proposto contro Google LLC, gestore del motore di ricerca, con cui l'interessata chiedeva la deindicizzazione di 50 URL associati al proprio nome e riferiti a una vicenda giudiziaria per corruzione.
Origine del reclamo e posizioni delle parti
La reclamante sosteneva di aver concluso il proprio percorso penale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del 13 novembre 2018 e di aver integralmente espiato la pena fino al 13 marzo 2024, chiedendo di non essere più associata a una vicenda ormai terminata e non più di interesse pubblico. Sottolineava inoltre di non rivestire ruoli pubblici e di subire, per effetto della persistenza online dei risultati di ricerca, un indebito aggravamento della sanzione già scontata.
Google LLC, interpellata dall'Autorità con nota del 23 maggio 2025, ha comunicato con nota dell'11 giugno 2025 di aver già bloccato dalle versioni europee dei risultati di ricerca, per la query relativa al nome della reclamante, numerosi URL ritenuti non più attuali. Quanto agli altri URL, ha sostenuto la persistenza dell'interesse pubblico, in ragione della gravità dei fatti, del rilievo giornalistico dei contenuti e della presenza di aggiornamenti sul procedimento, incluso il patteggiamento.
Competenza e quadro normativo
Il Garante ha richiamato l'applicabilità del GDPR in ragione dell'attività svolta da Google LLC in ambito europeo e della gestione del motore di ricerca da parte della società statunitense, ritenendo sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR. Ha inoltre richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, le Linee Guida WP29 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014 e le Linee Guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, quali criteri di riferimento per il bilanciamento tra diritto all'oblio e interesse del pubblico all'informazione.
URL già deindicizzati o non più oggetto di provvedimenti
Per un primo gruppo di URL, Google LLC ha dichiarato di non ritenere più sussistente un interesse pubblico alla loro reperibilità e di aver proceduto al blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca. Il Garante ha preso atto di tale circostanza e ha ritenuto che, per questi URL, non vi fossero i presupposti per ulteriori provvedimenti.
URL ritenuti ancora di pubblico interesse e reclamo infondato
Con riguardo a un secondo gruppo di URL, l'Autorità ha ritenuto infondata la domanda di deindicizzazione. Gli articoli rinviavano a una vicenda giudiziaria di rilievo generale, originata da un'inchiesta del 2014 che aveva portato alla luce un sistema corruttivo diffuso e prolungato. La reclamante era indicata come figura chiave del contesto corruttivo, con ruolo dirigenziale e di primo piano. Il Garante ha valorizzato il fatto che i contenuti riportassero la sentenza di patteggiamento del 2018 e gli ulteriori sviluppi del 2024, ritenendo non venuto meno l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
Il provvedimento sottolinea che l'espiazione della pena non comporta un automatismo a favore del diritto all'oblio e che, nel caso concreto, i contenuti erano aggiornati rispetto all'esito del procedimento. È stato altresì considerato che all'interessata non era stato riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, circostanza che può essere favorevole nelle valutazioni sulla deindicizzazione, ma che da sola non basta a imporre la rimozione. Rileva anche il fatto che la vicenda giudiziaria risultava ancora oggetto di sviluppi giudiziari successivi.
URL accolto: contenuto non aggiornato e potenzialmente fuorviante
Il reclamo è stato invece accolto con riferimento a un URL che rimandava a un articolo del 2018, pubblicato prima della sentenza di patteggiamento. L'articolo riportava soltanto l'intenzione della reclamante di definire il procedimento con patteggiamento, presentandola come un evento ancora da avvenire. Secondo il Garante, tale contenuto poteva risultare fuorviante e non aggiornato rispetto alla reale conclusione del procedimento, in contrasto con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.
Dispositivo e termini di adempimento
L'Autorità ha quindi:
- preso atto della deindicizzazione spontaneamente effettuata da Google LLC per gran parte degli URL;
- dichiarato infondato il reclamo per gli URL ritenuti ancora di pubblico interesse;
- dichiarato fondato il reclamo per l'URL n. 5 e ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverlo dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessata entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
È stata inoltre disposta l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento precisa che tale annotazione non costituisce precedente vincolante in eventuali futuri procedimenti ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Rimedi e pubblicazione
Il provvedimento richiama infine la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. È inoltre disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto della richiesta
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un'interessata che chiedeva a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nominativo, di 50 URL relativi a articoli su un procedimento penale per corruzione in cui era coinvolta. La reclamante sosteneva di aver già espiato la pena, di non essere un personaggio pubblico e di non avere più alcun interesse pubblico alla persistente esposizione mediatica della vicenda.
Posizione di Google LLC nel procedimento
Google LLC ha comunicato di aver accolto la deindicizzazione per la maggior parte degli URL, ritenendo non più sussistente un interesse pubblico alla loro reperibilità in quanto non aggiornati agli sviluppi più recenti del procedimento. Per altri URL, invece, ha negato la deindicizzazione ritenendo persistente l'interesse pubblico, poiché gli articoli riguardavano plurimi episodi di corruzione, riportavano la sentenza di patteggiamento del 2018 e avevano natura giornalistica.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra diritto all'oblio e interesse pubblico
Il Garante richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee Guida WP29 14/EN WP 225 e le Linee Guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all'oblio applicato ai motori di ricerca. Per gli URL contenenti articoli aggiornati sulla vicenda giudiziaria, l'Autorità ritiene che l'interesse pubblico sia ancora attuale, considerando il rilievo generale dell'inchiesta, il ruolo centrale dell'interessata, la recente esecuzione della pena e i successivi sviluppi giudiziari emersi nel 2024.
URL accolto: contenuto antecedente e fuorviante
Il reclamo è invece ritenuto fondato con riferimento a un solo URL, relativo a un articolo del 2018 antecedente alla sentenza di patteggiamento. L'articolo dava conto soltanto dell'intenzione di ricorrere al patteggiamento, presentandola come circostanza futura o in fieri. Il Garante rileva che tale contenuto può risultare fuorviante perché non aggiornato rispetto all'effettivo esito del procedimento e non conforme al principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.
Esito, ordine e adempimenti
Per l'URL accolto, il Garante ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessata entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Per gli altri URL, il reclamo è dichiarato infondato o il Garante prende atto della deindicizzazione già effettuata da Google. È disposta inoltre l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019, senza valore di precedente ai fini sanzionatori ex art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
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