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Legge

L.R. Umbria 1/2025

Istituzione della "Commissione speciale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute".

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’Assemblea legislativa umbra una Commissione speciale per monitorare e approfondire l’attuazione degli interventi PNRR della Missione 6 Salute in Umbria, con funzioni istruttorie, audizioni e proposte. La Commissione dura 30 mesi dall’insediamento, prorogabili entro il quinquennio, e prevede specifiche coperture di spesa per gli anni 2025-2027.

Istituzione della Commissione speciale regionale sul PNRR Missione 6 Salute

Istituzione della Commissione speciale sul PNRR – Missione 6: Salute

La legge regionale dell’Umbria istituisce presso l’Assemblea legislativa una Commissione speciale dedicata al monitoraggio e all’approfondimento dell’attuazione degli interventi della Missione 6 “Salute” del PNRR. La disciplina definisce composizione, poteri, supporto organizzativo, funzionamento, durata e copertura finanziaria.

Finalità e compiti

La Commissione speciale ha una funzione di verifica e impulso sull’attuazione dei progetti PNRR in ambito sanitario regionale. In particolare:

  • svolge approfondimenti sulla Missione 6 “Salute”;
  • acquisisce elementi utili sullo stato di attuazione e sul rispetto del cronoprogramma dei progetti e interventi per cui la Regione Umbria è soggetto beneficiario o attuatore;
  • svolge audizioni e indagini conoscitive sugli effetti degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.

La Commissione può inoltre:

  • sottoporre all’Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale;
  • formulare proposte di interventi legislativi ritenuti necessari per attuare riforme connesse alla Missione 6, da trasmettere all’Assemblea legislativa.

Poteri istruttori e soggetti che possono essere convocati

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può richiedere la partecipazione alle riunioni, per quanto di competenza, di:

  • componenti della Giunta regionale;
  • responsabili degli uffici regionali;
  • amministratori e dirigenti di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione;
  • amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie regionali;
  • amministratori e dirigenti delle società partecipate.

Ai soli fini delle attività indicate, la Commissione svolge funzioni istruttorie e referenti secondo il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Supporto organizzativo

La Commissione si avvale delle strutture dell’Assemblea legislativa. Il Presidente della Commissione dispone inoltre di una struttura di supporto ai sensi della normativa regionale sulla struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.

Composizione e designazione dei componenti

La Commissione è composta da 8 consiglieri regionali:

  • 5 designati dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza;
  • 3 designati dai Presidenti dei Gruppi di minoranza.

La designazione dei commissari deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea legislativa; in caso di inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa nei 5 giorni successivi, sentito l’Ufficio di Presidenza.

Non possono farne parte:

  • il Presidente della Giunta regionale;
  • i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale;
  • il Presidente dell’Assemblea legislativa.

Presidente, Vicepresidente e funzionamento

Il Presidente dell’Assemblea legislativa costituisce e insedia la Commissione. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea, la Commissione elegge il Presidente e il Vicepresidente.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con:

  • la componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;
  • la presidenza di una Commissione consiliare permanente.

Al Presidente e al Vicepresidente spettano le indennità di funzione previste per i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi; alla votazione deve comunque essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per il resto, si applicano le regole delle Commissioni consiliari permanenti in sede referente, se compatibili.

Durata, proroga e scioglimento

La Commissione conclude i lavori entro 30 mesi dal suo insediamento ed è automaticamente sciolta allo scadere del termine. Entro tale periodo deve trasmettere all’Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.

La durata può essere prorogata dalla Commissione per un periodo non superiore a quello già assegnato e comunque non oltre la scadenza del quinquennio previsto dalla legge statale di attuazione dell’articolo 122 della Costituzione.

In caso di scioglimento dell’Assemblea legislativa, la Commissione è automaticamente sciolta dopo 30 giorni dal decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa e, entro tale termine, deve trasmettere la relazione finale.

Copertura finanziaria

La legge autorizza la spesa nei limiti delle risorse già disponibili e non impegnate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale. Sono previsti oneri per:

  • l’indennità di funzione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione;
  • la struttura di supporto del Presidente della Commissione;
  • eventuali oneri connessi alle attività conoscitive previste dalla legge, entro le risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente.

Sono indicate specifiche disponibilità per gli anni 2025, 2026 e 2027, con estensione degli importi massimi complessivi nel caso di proroga della Commissione.

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