Circolare numero 39 del 27-02-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento nell’anno 2024 di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il successivo comma 140 estende la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n. 213/2023 estende per l'anno 2024 la facoltà di accesso alla "pensione anticipata flessibile" al raggiungimento di 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. La circolare fornisce istruzioni operative su requisiti, cumulo, calcolo secondo il sistema contributivo (D.Lgs. n.180/1997), tetto massimo di pagamento, decorrenze differenziate per comparto (7 o 9 mesi), incentivi al posticipo dell'uscita e disciplina dell'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.
Istruzioni applicative per la pensione anticipata flessibile 2024 (62 anni e 41 anni contributivi)
Punti principali
Premessa normativa
La circolare illustra le modifiche introdotte dall'art.1, commi 139-140 della legge n.213/2023 al comma 1 dell'art.14.1 del D.L. n.4/2019, coordinando inoltre l'incentivo al posticipo previsto dalla legge n.197/2022; restano ferme le istruzioni precedenti per i soggetti maturati entro il 2023.
Requisiti per il 2024
Diritto alla pensione anticipata flessibile per chi nel 2024 raggiunge almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva; il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita. La contribuzione valutabile comprende tutti i periodi utili; va comunque verificato il requisito minimo di 35 anni netto di periodi di malattia/disoccupazione ove previsto dalla gestione.
Soggetti esclusi e disposizioni di settore
Non possono accedere le Forze armate, di polizia, vigili del fuoco operativi e Guardia di finanza; restano ferme speciali disposizioni di settore più favorevoli (se applicabili) e le norme specifiche per scuola e AFAM (art.59, comma 9, legge n.449/1997).
Cumulo dei periodi assicurativi
È possibile il cumulo onnicomprensivo dei periodi assicurativi fra gestioni INPS su domanda. I periodi coincidenti si valutano una sola volta per il diritto e tutti per la misura; in caso di coincidenza si neutralizzano i periodi nella gestione con maggior contribuzione. La titolarità di una pensione diretta INPS esclude la facoltà.
Calcolo della pensione e sistema contributivo
Per i requisiti maturati nel 2024 la pensione si calcola secondo il sistema contributivo (D.Lgs. n.180/1997), anche in cumulo; è possibile esercitare opzione o computo nei casi previsti. Per l'opzione valgono le specifiche regole della legge n.335/1995 (es. esclusione contribuzione volontaria, coefficienti per contribuzione prima dei 18 anni).
Tetto e limiti degli importi
La pensione anticipata flessibile è riconosciuta con un valore mensile lordo massimo pari a quattro volte il trattamento minimo annuo vigente; per il 2024 il massimo mensile indicato è 2.394,44 euro. Il limite si applica alle mensilità di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia; al raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni per i bienni 2023/24 e 2025/26) viene corrisposto l'intero importo ricostituito e perequato.
Decorrenza del trattamento (finestre)
Per chi matura i requisiti nel 2024 la decorrenza è differenziata: 7 mesi dalla maturazione per lavoratori dipendenti privati e autonomi (con prime date utili 2 agosto o 1° settembre 2024 a seconda della gestione) e 9 mesi per i dipendenti pubblici (prime date utili 2 ottobre o 1° novembre 2024). Per cumulo si applicano le regole in base all'ultima qualifica ricoperta; la decorrenza è comunque dal 1° giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Incentivo al posticipo del pensionamento
I lavoratori dipendenti AGO che maturano il diritto nel 2024 possono rinunciare all'accredito della quota contributiva a loro carico per proseguire l'attività e beneficiare dell'incentivo al posticipo; l'esonero contributivo non può decorre prima delle date fissate per le decorrenze pensionistiche (2/8, 1/9, 2/10, 1/11/2024 a seconda dei casi). Si rinvia alla circolare n.82/2023 per dettagli operativi.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà
Per effetto del rinvio normativo, l'assegno straordinario di accompagnamento può essere riconosciuto anche a chi perfeziona nel 2024 i requisiti 62/41. L'assegno è erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto (periodo finestra); la contribuzione correlata è dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi. L'assegno non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Istruzioni operative e rinvii
La circolare coordina le procedure con il Ministero del Lavoro e rinvia, per aspetti non modificati, alle precedenti circolari e messaggi (circ. n.27/2023, circ. n.11/2019, mess. n.1551/2019, circ. n.82/2023) per dettagli applicativi e modalità di domanda.
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