Cassazione Penale, Sentenza n. 24669/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Castaldo era stato condannato per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) per essersi arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione domiciliare per pochi metri e per circa dieci minuti. In appello la condanna fu confermata (pena di 8 mesi, concesse le attenuanti generiche) e fu esclusa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., motivando il diniego con il fatto che l'imputato risultava avere precedenti per rissa e per violazione dell'art. 73, comma 4, DPR 309/90. Il ricorso in Cassazione deduceva omessa/difettosa motivazione e violazione di legge per la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., degli elementi rilevanti per riconoscere la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo) e per non aver considerato che la condotta era di scarsa offensività (breve distanza e tempo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (relativo alla ricostruzione fattuale) ma ha accolto il secondo motivo. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello come apparente e manifestamente illogica per avere escluso la tenuità sulla sola base dei precedenti dell'imputato senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dall'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto riguardante l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla possibile applicazione di tale causa.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che punisce l'evasione; nel caso è stata applicata per il comportamento di allontanamento dagli arresti domiciliari, anche se di breve durata e di pochi metri.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione ha richiamato che il suo riconoscimento richiede valutazione complessiva delle condizioni della fattispecie e non può essere escluso automaticamente sulla base del mero titolo di reato o dei precedenti penali.
art. 73, comma 4, DPR 309/90
Norma relativa a specifiche fattispecie di illeciti in materia di stupefacenti; la presenza di una condanna per tale reato è stata utilizzata dalla Corte d'appello come motivo ostativo, ma la Cassazione ha ritenuto che il mero precedente non basti a escludere di per sé la tenuità.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e, in concreto, per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo). La Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di applicare questi criteri e di indicare quali siano ritenuti rilevanti nella valutazione della causa di non punibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata basata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; non può essere esclusa in modo automatico o apodittico.
- La mera esistenza di precedenti penali o il titolo di reato precedente non costituisce di per sé motivo sufficiente per escludere la tenuità del fatto: il giudice deve spiegare come tali precedenti incidano sul grado di colpevolezza, sulla modalità della condotta e sull'entità del pericolo o del danno.
- Nei reati di evasione commessi con modalità minimali (breve distanza, tempo limitato, scarso allarme sociale) è possibile il riconoscimento della tenuità, purché il giudice motivi esplicitamente in relazione ai criteri di cui all'art. 133.
- Se la motivazione della Corte di merito è apparente, contraddittoria o omette la valutazione dei criteri pertinenti, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio concentrato solo sul punto di omessa o errata valutazione.
- In giudizi dove sia chiesta l'applicazione di misure attenuanti o cause di non punibilità è essenziale che il giudice indichi quali parametri ha ritenuto decisivi e come li ha ponderati rispetto all'intera personalità e alla storia processuale dell'imputato.
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