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Messaggio

Messaggio numero 28086 del 20-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS fornisce chiarimenti sull’accesso al bonus per i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici in più gestioni e sul calcolo della pensione di inabilità per chi ha esercitato l’opzione. Vengono precisati i criteri per individuare la gestione pensionistica nella quale può essere liquidata la pensione e richiamate le regole già fissate per la ricongiunzione e per la determinazione dell’assegno di invalidità.

Opzione per il bonus ex art. 1, comma 12, legge n. 243/2004

Opzione per il bonus e criteri di liquidazione delle prestazioni

Il messaggio INPS n. 28086 del 20 ottobre 2006 fornisce chiarimenti applicativi sull’opzione per il bonus prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I chiarimenti riguardano due profili distinti: la liquidazione della pensione per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti in più gestioni pensionistiche e la determinazione dell’importo della pensione di inabilità per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il bonus.

Liquidazione della pensione in presenza di requisiti maturati in più gestioni

L’Istituto richiama l’art. 1, comma 13, della legge n. 243/2004, secondo cui, al momento del pensionamento, il trattamento liquidato al lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento successiva all’esercizio dell’opzione, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data.

Ne deriva che, se il lavoratore ha maturato requisiti anagrafici e contributivi in più gestioni previdenziali, anche tramite cumulo o ricongiunzione dei periodi contributivi, e esercita l’opzione per il bonus con decorrenza successiva all’apertura delle finestre di accesso al pensionamento previste per ciascuna gestione, può conseguire il diritto a pensione in ognuna delle gestioni nelle quali tali requisiti risultano perfezionati. In tal caso, non rileva che la pensione venga richiesta in una gestione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il certificato del diritto a pensione a seguito della domanda di bonus.

Limiti all’esercizio del diritto quando i requisiti risultano perfezionati in una sola gestione

Il messaggio precisa però che, se al momento della decorrenza del bonus il lavoratore aveva maturato requisiti pensionistici, contributivi e di accesso soltanto in una gestione pensionistica, il diritto a pensione può essere conseguito esclusivamente in quella medesima gestione, anche se vi è contribuzione accreditata in altre gestioni.

Indicazioni in tema di ricongiunzione e pagamento rateale

Viene richiamata la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, secondo cui gli assicurati che stanno effettuando pagamenti rateali per la ricongiunzione o per il riscatto di periodi assicurativi non possono essere certificati e, di conseguenza, non possono ottenere l’incentivo se tali periodi sono determinanti per la maturazione dei requisiti richiesti. Il diritto al bonus può essere acquisito solo dopo il pagamento integrale del debito residuo.

Coerentemente con tale principio, la domanda di bonus deve essere respinta se presentata da un lavoratore che non intende saldare l’onere di ricongiunzione, salvo che, al momento della domanda, egli abbia già perfezionato nella gestione interessata sia i requisiti anagrafici e/o contributivi sia i requisiti di accesso al pensionamento.

Esempi applicativi richiamati dall’Istituto

Il documento riporta due esempi per chiarire l’applicazione pratica dei criteri indicati:

  • nel primo caso, un lavoratore nato il 15 dicembre 1948, con 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2006 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alcune settimane in una gestione degli autonomi, che presenti domanda di bonus nel giugno 2007 con decorrenza luglio 2007, può conseguire il diritto a pensione anche in una gestione degli autonomi, poiché alla decorrenza del bonus risultano maturati sia i requisiti pensionistici sia quelli di accesso in tali gestioni;
  • nel secondo caso, lo stesso lavoratore, se presenta domanda di bonus nel marzo 2007 con decorrenza aprile 2007, può andare in pensione esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, poiché la decorrenza del bonus sarebbe anteriore all’apertura della finestra di accesso al pensionamento nelle gestioni degli autonomi.

Pensione di inabilità e calcolo della parte corrispondente all’assegno di invalidità

Per la determinazione dell’importo della pensione di inabilità da liquidarsi in favore dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il bonus, l’INPS richiama i criteri già forniti con il messaggio n. 24536 del 12 settembre 2006 per la determinazione dell’assegno di invalidità ai lavoratori già titolari del diritto al bonus.

Gli stessi criteri devono essere applicati anche al calcolo della parte di pensione di inabilità costituita dall’importo dell’assegno di invalidità, come previsto dalla circolare 3 dicembre 1984, n. 262, punto 2.5.1.

Criteri per la maggiorazione ex art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 222/1984

Quanto al calcolo della maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 222 del 1984, il messaggio precisa che, applicando le istruzioni di cui al punto 2.5.1, lettera a), della circolare n. 262 del 1984, occorre prendere in considerazione le retribuzioni utilizzate per il calcolo dell’assegno di invalidità, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nello stesso anno di decorrenza della pensione di inabilità.

Pubblicazione e rilevanza esterna

Il messaggio è qualificato come avente rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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