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Risoluzione

Risoluzione n. 110 del 31/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce i primi chiarimenti sull’art. 3 del d.l. 124/2019: estende l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti per imposte sui redditi, addizionali, IRAP e IVA oltre 5.000 euro annui, e impone l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per i modelli F24 con compensazioni di molte tipologie di crediti, inclusi quelli dei sostituti d’imposta. Allegata una tabella molto ampia con i codici tributo interessati, distinti per categoria e per eventuale esclusione dall’obbligo in caso di compensazioni interne o crediti utilizzabili solo presso agenti della riscossione.

Chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 con crediti d'imposta in compensazione

Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione

La risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 fornisce i primi chiarimenti applicativi sull’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il documento disciplina, da un lato, la preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito e, dall’altro, l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ambito delle novità introdotte dal d.l. n. 124/2019

La risoluzione precisa che il comma 1 dell’articolo 3 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi a imposte sui redditi e IRAP, comprese addizionali e imposte sostitutive, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Prima di tale intervento, l’obbligo riguardava solo i crediti IVA.

Il comma 2 amplia inoltre le compensazioni che devono essere effettuate esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, includendo anche:

  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • le compensazioni effettuate da soggetti non titolari di partita IVA.

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza

Sono soggette alla preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni classificate nelle seguenti categorie della tabella allegata:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA.

Il credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui esso emerge.

Limite di 5.000 euro annui e criteri di verifica

L’obbligo opera solo se il credito utilizzato in compensazione, con riferimento a un determinato periodo d’imposta, supera complessivamente 5.000 euro annui, tenendo conto anche di quanto già fruito nei modelli F24 acquisiti.

Ai fini del controllo del superamento della soglia, la risoluzione richiama le circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010 e chiarisce che vanno considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

La tabella allegata indica anche i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta: in tali casi la compensazione non concorre al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Decorrenza delle nuove regole e disciplina transitoria

L’articolo 3, comma 3, del d.l. n. 124/2019 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ne consegue che:

  • per i crediti relativi al periodo d’imposta 2018, concernenti imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, la nuova prescrizione non si applica;
  • tali crediti possono essere compensati senza preventiva presentazione della dichiarazione fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019;
  • gli eventuali crediti residui del periodo 2018 dovranno essere "rigenerati" nella dichiarazione 2019.

Per i crediti IVA, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018, poiché la prescrizione era già stata introdotta dall’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Resta ferma la disciplina sul visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

La modifica all’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, elimina il riferimento ai soli titolari di partita IVA e rende applicabile alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.

L’obbligo riguarda anche i crediti tipici dei sostituti d’imposta, ad esempio:

  • recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute;
  • bonus 80 euro;
  • rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

La risoluzione richiama inoltre l’articolo 15 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile lo scomputo diretto dai successivi pagamenti delle ritenute.

Modalità di presentazione consentite

Il modello F24 contenente le compensazioni indicate può essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, mediante i servizi "F24 web" o "F24 online";
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La risoluzione chiarisce che l’obbligo non sussiste quando l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello.

Modelli F24 a saldo zero

A prescindere dalla tipologia di compensazione, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 a saldo zero esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Contenuto dell’allegato: classificazione dei codici tributo

L’allegato alla risoluzione contiene una classificazione molto ampia dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, organizzata per categorie. Le principali classi elencate sono:

  • agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU;
  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • sostituti d’imposta;
  • codici utilizzabili solo presso agenti della riscossione.

Tra i codici elencati figurano, tra gli altri, numerosi crediti agevolativi, tax credit, crediti per investimenti, crediti connessi a ZFU/ZES, bonus edilizi e crediti di natura fiscale o previdenziale, nonché i codici relativi a crediti IVA, IRPEF, IRES, addizionali e rimborsi gestiti dai sostituti d’imposta.

Esclusioni e codici utilizzabili solo presso agenti della riscossione

La tabella segnala anche alcuni codici classificati come "utilizzabile solo presso agenti riscossione". Per tali codici, la disciplina richiamata nel documento non comporta l’applicazione delle medesime modalità di presentazione previste per le compensazioni tramite servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Indicazioni operative di sintesi

In termini operativi, il documento stabilisce che:

  • per molte compensazioni di crediti d’imposta è necessario prima presentare la dichiarazione o istanza da cui il credito emerge;
  • il credito può essere utilizzato dal decimo giorno successivo alla presentazione corretta;
  • oltre la soglia annua di 5.000 euro si applicano i nuovi vincoli ai crediti di imposte sui redditi, addizionali, IRAP, IVA e altri crediti richiamati;
  • i modelli F24 con compensazioni rientranti nell’ambito della risoluzione devono essere trasmessi tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, salvo il caso di mera compensazione interna non esposta nel modello;
  • resta immutata la disciplina del visto di conformità e l’obbligo di F24 telematico per i modelli a saldo zero.

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