Risoluzione n. 105 del 17/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6912" per consentire ai rivenditori di usare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta relativo agli sconti praticati agli utenti finali sull'acquisto di apparati televisivi DVB-T2. Indica modalità di utilizzo, sezioni del modello F24, termini di compensazione e procedura di restituzione in caso di vendita non conclusa o apparecchio restituito.
Istituzione del codice tributo 6912 per il bonus TV
Istituzione del codice tributo per il bonus TV
La risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2019 istituisce il codice tributo necessario per consentire ai rivenditori di recuperare, tramite compensazione in modello F24, il credito d'imposta riconosciuto per gli sconti applicati agli utenti finali sull'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e disciplina le modalità operative di utilizzo e di eventuale restituzione del credito.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede un contributo ai costi sostenuti dagli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva. Richiama inoltre l'articolo 1, comma 1040, primo periodo, della medesima legge, in base al quale il decreto interministeriale 18 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità di erogazione del contributo.
Modalità di riconoscimento del contributo allo sconto
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019, il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo di vendita dell'apparecchio. L'importo dello sconto è pari a 50 euro, oppure pari al prezzo di vendita se inferiore.
Per ottenere l'applicazione dello sconto, il venditore deve trasmettere una comunicazione telematica alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, utilizzando il servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. A seguito delle verifiche previste dal decreto, il servizio telematico rilascia un'attestazione della disponibilità dello sconto richiesto.
Recupero dello sconto tramite credito d'imposta
L'articolo 3 del decreto interministeriale stabilisce che il venditore recupera lo sconto praticato mediante un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è utilizzabile a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 5.
La compensazione deve avvenire tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, il credito è utilizzabile in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni rilasciate, pena lo scarto del modello F24.
Codice tributo istituito
Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, viene istituito il codice tributo:
- "6912" denominato "BONUS TV - credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – D.M. del 18 ottobre 2019".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6912" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" quando il rivenditore utilizza il credito d'imposta.
Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
Annullamento dell'operazione e restituzione del credito
Se, successivamente alla ricezione dell'attestazione di disponibilità dello sconto, la vendita dell'apparato non si conclude oppure l'apparato viene restituito dall'utente finale, il venditore deve comunicare l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico previsto dall'articolo 2, comma 3.
Qualora il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, deve restituire l'importo corrispondente tramite modello F24, utilizzando nuovamente il codice tributo "6912" e indicando la somma nella colonna "importi a debito versati".
Ambito operativo della disciplina
Il documento disciplina esclusivamente il meccanismo di recupero, tramite compensazione F24, dello sconto applicato dai rivenditori per l'acquisto di apparecchi televisivi compatibili con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2, nonché le regole tecniche di utilizzo del codice tributo e di restituzione del credito in caso di mancato perfezionamento della vendita.
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