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Risoluzione

Risoluzione n. 108 del 23/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce chiarimenti sull’articolo 4 del DL 124/2019 e sul nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Spiega gli obblighi di versamento delle ritenute con deleghe distinte per ciascun committente, i controlli e i documenti da trasmettere al committente, il criterio oggettivo per ripartire i versamenti e la decorrenza delle nuove regole dal mese di gennaio 2020.

Chiarimenti su ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti

Chiarimenti sull’articolo 17-bis in materia di appalti e subappalti

La risoluzione esamina l’applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito, che introduce l’articolo 17-bis nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il documento chiarisce il funzionamento degli obblighi relativi alle ritenute fiscali nei contratti di appalto, subappalto e affidamento, nonché la decorrenza delle nuove disposizioni.

Ambito di applicazione della norma

L’articolo 17-bis riguarda i committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, quando l’esecuzione avviene tramite:

  • contratti di appalto;
  • subappalto;
  • affidamento a soggetti consorziati;
  • rapporti negoziali comunque denominati.

La fattispecie rilevante è quella caratterizzata da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Obblighi di versamento delle ritenute

La norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere di versare le ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento deve avvenire:

  • con distinte deleghe per ciascun committente;
  • senza possibilità di compensazione.

La risoluzione evidenzia che il comma 1 attribuisce dunque all’impresa esecutrice l’obbligo di effettuare il pagamento in modo separato per ogni committente coinvolto.

Obblighi di controllo e documentazione verso il committente

Il comma 2 attribuisce al committente il compito di verificare l’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

A tal fine, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere:

  • al committente, le deleghe di pagamento previste dal comma 1;
  • per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L’elenco deve riportare:

  • il codice fiscale di ciascun lavoratore;
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Criteri per la quantificazione dei versamenti distinti

Poiché la normativa richiede anche l’indicazione nominativa dei lavoratori e delle ore prestate, la risoluzione afferma che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi.

Viene indicato, a titolo esemplificativo, il criterio del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa, da utilizzare per ripartire correttamente:

  • la retribuzione corrisposta al dipendente per quella specifica prestazione;
  • la relativa ritenuta fiscale operata.

Decorrenza delle disposizioni

Il comma 2 dell’articolo 4 del DL 124/2019 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La risoluzione precisa che tale decorrenza si riferisce alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020, quindi ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

Indicazioni finali sull’osservanza

Il documento conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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