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Messaggio

Messaggio numero 2768 del 18-07-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento aggiorna le istruzioni del messaggio n. 322/2019 in applicazione dell'art. 41 del D.L. n. 34/2019: la proroga di ulteriori 12 mesi della mobilità ordinaria o in deroga si estende ai lavoratori che cessano entro il 31 dicembre 2019, nei limiti di spesa previsti. Viene inoltre precisato il nuovo intervallo temporale che l'INPS deve verificare ai fini della liquidazione della prestazione e resta fermo il requisito della continuità con la precedente mobilità.

Proroga di 12 mesi della mobilità ordinaria o in deroga nel 2019

Proroga della mobilità ordinaria o in deroga nel 2019

Il documento interviene a chiarimento delle indicazioni già fornite con il messaggio n. 322/2019, alla luce dell'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La norma proroga nel 2019, alle medesime condizioni, le disposizioni dell'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per ulteriori dodici mesi.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La proroga si applica anche ai lavoratori che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019. Il beneficio resta subordinato al rispetto delle condizioni già previste dalla disciplina richiamata e opera nel limite di spesa fissato in:

  • 16 milioni di euro per l'anno 2019;
  • 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Aggiornamento delle istruzioni operative

Le indicazioni del messaggio n. 322/2019 vengono modificate solo nelle parti relative:

  • alla data entro la quale i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga;
  • alla durata del periodo concesso, che viene estesa di ulteriori dodici mesi.

Ne consegue che la Regione può concedere a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, un'ulteriore proroga di 12 mesi, purché permanga il requisito della continuità con la prestazione precedente.

Verifiche da effettuare in sede di liquidazione

L'Istituto, nel procedere alla liquidazione della prestazione, deve verificare due condizioni cumulative:

  • che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo compreso tra il 22 novembre 2017 e il 31 dicembre 2019;
  • che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

Resta quindi invariato il controllo sulla continuità tra il precedente trattamento e quello successivo.

Esito in caso di mancato rispetto dei requisiti

Se anche una sola delle due condizioni non risulta soddisfatta, non si può procedere al pagamento della prestazione. In tal caso, l'esito negativo deve essere comunicato, tramite la Direzione regionale o di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha emanato il decreto di concessione, per i successivi adempimenti.

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