Messaggio numero 2767 del 18-07-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quali prestazioni a sostegno della natalità e della famiglia non devono essere incluse nel reddito familiare per il diritto e la misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare. In particolare esclude dal calcolo il Premio alla nascita e l’Assegno di natalità, nonché alcuni benefici provinciali e regionali del Trentino-Alto Adige qualificati come redditi esenti.
Chiarimenti sulla non computabilità di alcune misure a sostegno della famiglia nel reddito familiare ai fini dell’ANF
Chiarimenti sulla computabilità di alcune prestazioni nel reddito familiare ai fini dell’ANF
Il documento fornisce chiarimenti, su richiesta degli interessati, in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare nella domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. L’oggetto dell’intervento è la verifica di quali misure di sostegno alla famiglia debbano o meno concorrere alla formazione del reddito familiare rilevante sia per il riconoscimento del diritto all’ANF sia per la determinazione della sua misura.
Prestazioni considerate
Le prestazioni esaminate sono:
- il Premio alla nascita, previsto dall’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 800 euro per nascita o adozione a decorrere dall’1 gennaio 2017;
- l’Assegno di natalità o bonus bebè, istituito dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni 2015, 2016 e 2017, confermato per i nati nel 2018 dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 17 dicembre 2017, n. 205, e per i nati nel 2019 dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13;
- i benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e in particolare:
- il Reddito di garanzia di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007;
- il Contributo famiglie numerose di cui all’articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 1/2011;
- l’Assegno regionale per il nucleo familiare.
Premio alla nascita e Assegno di natalità
Il documento precisa che il Premio alla nascita e l’Assegno di natalità non possono essere qualificati come trattamenti di famiglia ai sensi della speciale disciplina richiamata dall’articolo 2 della legge n. 153/1988. Tuttavia, essi risultano comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo.
Di conseguenza, tali somme non devono essere considerate nella verifica del requisito reddituale utile:
- per il diritto all’ANF;
- per la determinazione della misura dell’ANF.
Benefici provinciali e regionali del Trentino-Alto Adige
Per quanto riguarda il Reddito di garanzia e il Contributo famiglie numerose attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, il documento ne riconosce la natura assistenziale. Per tale ragione, essi possono essere classificati tra i redditi esenti.
In relazione all’Assegno regionale per il nucleo familiare, viene invece precisato che il relativo regime fiscale è quello dei redditi esenti previsto dall’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
Effetto pratico sui fini ANF
In sintesi, il messaggio stabilisce che le prestazioni esaminate non devono incidere negativamente sul calcolo del reddito familiare per l’ANF. In particolare:
- Premio alla nascita e Assegno di natalità non concorrono al reddito complessivo;
- Reddito di garanzia, Contributo famiglie numerose e Assegno regionale per il nucleo familiare sono trattati come redditi esenti.
Il chiarimento è finalizzato a uniformare la compilazione delle domande e il calcolo dell’ANF alla luce della normativa vigente e delle peculiarità delle prestazioni considerate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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