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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13306/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ha proposto opposizione contro le cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione, relative a crediti per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada iscritti a ruolo da un ente locale. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; in appello il tribunale ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la contestazione sulla regolarità della notifica delle cartelle, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e ha quindi escluso che tale contestazione potesse incidere anche sull'eccezione di prescrizione dei crediti, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme processuali in tema di distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e, dall'altro, la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente considerato provata e regolare la notifica delle cartelle solo per effetto della tardività della diversa contestazione relativa all'intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva trattato la tardiva opposizione agli atti esecutivi come preclusiva, anche ai fini dell'eccezione di prescrizione, della verifica della prova della regolare notifica delle cartelle. Secondo la Corte, l'omessa tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. non trasforma un atto non notificato o irregolarmente notificato in un atto validamente notificato per ogni altro fine, né sposta automaticamente l'onere probatorio in tema di prescrizione. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare in concreto se le cartelle siano state regolarmente notificate quale atto interruttivo della prescrizione, sulla base delle allegazioni e prove ritualmente offerte dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dedotto errore del giudice di merito nella qualificazione e nel trattamento delle censure difensive.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della censura sull'erronea valutazione della prova e sulla pretesa considerazione automatica della notifica delle cartelle.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'agente della riscossione deve provare l'avvenuta e regolare notificazione delle cartelle quando tale notificazione è invocata come atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 615 c.p.c.

    L'eccezione di prescrizione del credito è qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza le preclusioni proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    La contestazione della regolarità formale degli atti della riscossione per omessa o irregolare notificazione delle cartelle è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al relativo termine; la sua tardività impedisce di far valere quel vizio degli atti successivi, ma non preclude la diversa eccezione di prescrizione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole processuali e del corretto svolgimento del giudizio.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in sede di legittimità.

  • art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È menzionato come disciplina dell'intimazione di pagamento successiva alla cartella nel procedimento di riscossione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale disciplina della riscossione a mezzo ruolo e dell'intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • La tardiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. preclude la contestazione del vizio formale dell'atto successivo della procedura, ma non equivale alla regolare notificazione dell'atto presupposto per ogni altro effetto giuridico.
  • L'eccezione di prescrizione del credito in riscossione integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta senza le preclusioni tipiche dell'opposizione agli atti esecutivi, nei limiti temporali propri di tale rimedio.
  • Quando la cartella di pagamento è invocata come atto interruttivo della prescrizione, la sua notificazione regolare deve essere provata dall'agente della riscossione; la mancata impugnazione tempestiva dell'atto successivo non esonera da tale onere probatorio.
  • Non è логicamente e giuridicamente corretto usare la tardività dell'impugnazione dell'atto successivo per considerare definitivamente provata, anche ai fini diversi dalla regolarità degli atti esecutivi, la notificazione dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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