Sentenza del 17/03/2015 n. 1061 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Area edificabile - Area attigua portico abitazione principale - Area adibita giardino alberi recinzione - Inquadramento area pertinenziale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa qualificazione come area edificabile è stata esclusa. L’area è stata considerata pertinenziale al fabbricato adibito ad abitazione principale, in ragione della sua contiguità al porticato e dell’effettiva destinazione a giardino, risultante anche dalla presenza di alberi e recinzione. Ne consegue che non doveva essere tassata come autonoma area edificabile ai fini ICI.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione dell’area: il contribuente sosteneva che il prato non fosse autonomamente edificabile, ma costituisse pertinenza dell’abitazione principale, essendo attiguo al porticato e utilizzato come giardino, con alberi e recinzione. L’ente locale, invece, lo aveva considerato area edificabile e aveva applicato l’ICI su tale presupposto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione fiscale, un’area non deve essere considerata automaticamente edificabile solo perché astrattamente compresa in una zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici.
- Un terreno contiguo a un’abitazione può essere qualificato come pertinenza quando è stabilmente e concretamente destinato al servizio dell’immobile principale, ad esempio come giardino o spazio accessorio.
- La destinazione pertinenziale deve risultare da elementi oggettivi e verificabili, quali la contiguità fisica, l’uso effettivo come giardino, la presenza di alberi, recinzioni o altre opere che evidenzino l’integrazione funzionale con l’abitazione.
- La sola volontà del contribuente non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare un rapporto concreto di servizio o ornamento tra l’area e il fabbricato principale.
- Quando l’area è riconosciuta come pertinenza dell’abitazione, non va trattata come autonoma area edificabile ai fini dell’imposizione, ferma restando la necessità di verificare la disciplina tributaria applicabile al periodo d’imposta interessato.
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