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Ordinanza

Ordinanza n. 16323/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del D.D.G. prot. AOODRLA.0000797 del 22.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM2B per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM2B (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS2B (scuola secondaria di II grado)

Giustizia amministrativa202610048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM2B nella parte in cui ha attribuito 12,50 punti ai candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS2B

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato la graduatoria definitiva approvata il 22 giugno 2026 per la classe AM2B nella Regione Lazio, deducendo l’illegittima attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS2B, relativa alla scuola secondaria di secondo grado, anziché per la classe AM2B, relativa alla scuola secondaria di primo grado. L’ordinanza non esamina nel merito tale censura.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova della notifica nei cinque giorni successivi. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall’ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio, a pena di improcedibilità. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della graduatoria o sui motivi di merito; la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La disposizione è applicata per convertire il rito in ragione dell’oggetto della controversia, relativo a una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Le amministrazioni indicate dalla disposizione sono parti necessarie nei giudizi ricadenti nel relativo ambito; il TAR ne ha quindi ordinato la notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice dispone la conversione del rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
  • Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, stabilendo termini e modalità la cui inosservanza può comportare l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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