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Risoluzione

Risoluzione n. 28 del 11/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che l’opzione per la tassazione catastale resta valida anche se la comunicazione in dichiarazione IVA è omessa, purché vi siano comportamenti concludenti fiscali; conferma inoltre la possibilità per la società agricola di partecipare al consolidato nazionale se sussistono i requisiti. Esclude invece l’utilizzo, nel consolidato, dell’eccedenza ACE in modo tale da far beneficiare del regime una società agricola esclusa dall’ACE, ammette la rateizzazione delle plusvalenze immobiliari ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR e nega la deducibilità, in regime catastale, degli interessi passivi indeducibili pregressi ex art. 96, comma 4, TUIR.

Chiarimenti sul regime fiscale catastale per società agricole e sul consolidato nazionale, ACE, plusvalenze e interessi passivi

Chiarimenti sul regime fiscale catastale delle società agricole e sul consolidato nazionale

La risoluzione affronta diversi profili applicativi relativi a una società agricola S.r.l. che ha optato per la tassazione catastale ex articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006 e che intende aderire al consolidato nazionale con la controllante. Vengono inoltre esaminati gli effetti del nuovo decreto ACE del 3 agosto 2017, la rateizzazione delle plusvalenze immobiliari e il trattamento degli interessi passivi indeducibili pregressi.

Quadro fattuale

La società istante è una società agricola ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99/2004, con oggetto sociale principale nell’esercizio di attività agricole ex articolo 2135 c.c.; svolge coltivazione di vigneti e uliveti, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, in particolare vino rosso imbottigliato. Dal 24 maggio 2016 il 90% del capitale è detenuto da una holding, Beta S.r.l., con la quale la società intende costituire un consolidato nazionale a partire dal periodo d’imposta 2017.

Quesito sull’opzione per il regime catastale e sui comportamenti concludenti

L’Agenzia ritiene valida l’opzione per il regime catastale anche se la relativa comunicazione non è stata effettuata nella dichiarazione IVA, purché il contribuente abbia posto in essere comportamenti concludenti coerenti con la scelta.

In particolare:

  • la comunicazione dell’opzione nella prima dichiarazione IVA utile ha natura formale;
  • l’omissione è sanzionabile, ma non invalida l’opzione;
  • rilevano i comportamenti fiscali concreti, come il versamento delle imposte secondo il regime catastale e la successiva dichiarazione dei redditi conforme alla scelta;
  • non ostacola la validità dell’opzione la circostanza che nel bilancio 2016 siano state stanziate imposte calcolate secondo il regime ordinario, perché prevalgono i comportamenti concludenti di carattere fiscale.

L’Agenzia richiama inoltre che non è applicabile la remissione in bonis a questa fattispecie. In sintesi, il regime catastale è riconosciuto per il periodo d’imposta 2016.

Partecipazione al consolidato nazionale

L’Agenzia afferma che l’opzione per la determinazione catastale del reddito non costituisce causa ostativa all’accesso al consolidato fiscale nazionale.

La conclusione si fonda sul fatto che:

  • la società agricola, anche in regime catastale, continua a produrre reddito d’impresa;
  • la disciplina del regime catastale non prevede un’esclusione specifica dal consolidato;
  • non ricorrono nel caso di specie le cause ostative previste per altre ipotesi, come trasparenza fiscale, tonnage tax, fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
  • l’applicazione del regime catastale non incide sull’aliquota IRES.

Pertanto, Alfa S.r.l. può optare, a partire dal periodo d’imposta 2017, per il consolidato nazionale in qualità di consolidata, insieme alla controllante Beta S.r.l., se sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.

ACE nel consolidato e società agricole escluse dal beneficio

Sul tema dell’ACE, l’Agenzia accoglie una lettura restrittiva coerente con l’articolo 9, comma 1, lettera e), del d.m. 3 agosto 2017, che esclude dal beneficio le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 TUIR.

Ne deriva che:

  • l’eccedenza ACE generata da una società del gruppo che può produrre ACE non può essere utilizzata nel consolidato in modo da far beneficiare indirettamente una società agricola esclusa dal regime;
  • il reddito complessivo globale netto del gruppo, ai fini della capienza ACE, deve essere depurato della quota di reddito agrario imputata dalla società agricola esclusa;
  • la base di calcolo per la deduzione ACE nel consolidato va quindi ridotta del reddito riferibile ad Alfa S.r.l.;
  • l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato può essere utilizzata secondo le regole ordinarie previste dal decreto ACE.

L’obiettivo è evitare che la deduzione ACE operi, anche solo indirettamente, sul reddito di una società esclusa dal beneficio.

Plusvalenze su immobili e rateizzazione ex articolo 86, comma 4, TUIR

Per le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni immobili, l’Agenzia conferma che il d.m. n. 213/2007 richiama l’articolo 86 TUIR nel suo complesso e che, dunque, trova applicazione anche il comma 4 relativo alla rateizzazione delle plusvalenze.

In particolare:

  • le plusvalenze immobiliari realizzate in costanza di regime catastale si determinano secondo i criteri ordinari;
  • il riferimento all’articolo 86 comprende anche la facoltà di tassare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino al quarto, se il bene è stato posseduto per almeno tre anni;
  • la società può quindi rateizzare le plusvalenze realizzate nel periodo di applicazione del regime catastale, se sussistono i presupposti di legge.

Interessi passivi indeducibili pregressi e regime catastale

L’Agenzia nega che, in costanza di regime catastale, possano trovare applicazione le regole dell’articolo 96, comma 4, TUIR sugli interessi passivi indeducibili riportabili.

La motivazione è che:

  • il reddito nel regime catastale è determinato forfetariamente;
  • il legislatore, quando ha voluto far concorrere in via ordinaria componenti pregresse o specifiche, lo ha previsto espressamente;
  • il d.m. n. 213/2007 richiama in modo espresso alcune norme del TUIR per perdite pregresse e plus/minusvalenze, ma non l’articolo 96, comma 4.

Di conseguenza, gli interessi passivi indeducibili maturati fino al 2015 non possono essere dedotti durante la vigenza del regime catastale. Resta però ferma la possibilità di utilizzare tali importi in caso di fuoriuscita dal regime, se ricorrono le condizioni dell’articolo 96, comma 4, TUIR.

Conclusioni operative

La risoluzione, nel complesso, stabilisce che:

  • l’opzione per la tassazione catastale è valida anche in presenza di omissione formale nella comunicazione, se vi sono comportamenti concludenti fiscali;
  • la società agricola può partecipare al consolidato nazionale;
  • l’ACE non può essere applicata in modo da estendere il beneficio a una società agricola esclusa;
  • le plusvalenze immobiliari possono essere rateizzate ex articolo 86, comma 4, TUIR;
  • gli interessi passivi indeducibili pregressi non sono deducibili in costanza di regime catastale.

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