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Risoluzione

Risoluzione n. 31 del 20/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per i contratti di locazione abitativa a canone concordato non assistiti, l’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale è necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali previste. Se allegata al contratto in sede di registrazione, l’attestazione non sconta autonoma imposta di registro né imposta di bollo.

Imposta di registro e bollo sull’attestazione per contratti di locazione a canone concordato non assistiti

Contratti di locazione a canone concordato e attestazione

La risoluzione riguarda il trattamento fiscale dell’attestazione prevista per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato "non assistiti". Il documento chiarisce quando l’attestazione è obbligatoria ai fini delle agevolazioni fiscali e se debba essere allegata al contratto in sede di registrazione, con conseguente applicazione dell’imposta di registro e di bollo.

Quadro normativo di riferimento

La fattispecie si colloca nell’ambito dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017. In particolare, l’articolo 1, comma 8, del decreto stabilisce che:

  • le parti contrattuali possono farsi assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  • per i contratti non assistiti, gli accordi territoriali devono prevedere modalità di attestazione, a cura e sotto la responsabilità di almeno una organizzazione firmataria, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche ai fini delle agevolazioni fiscali.

Il caso esaminato

L’istanza proviene da un sindacato unitario nazionale e riguarda l’Accordo territoriale sottoscritto il 20 ottobre 2017 per il Comune di Firenze e altri Comuni della provincia fiorentina. L’articolo 19 di tale accordo prevede che:

  • le parti possano essere assistite congiuntamente dalle rispettive organizzazioni, su richiesta;
  • per i contratti non assistiti, l’attestazione sia effettuata secondo l’articolo 8, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti, a cura e con assunzione di responsabilità di almeno una organizzazione firmataria.

L’istante chiede se l’attestazione sia obbligatoria per fruire delle agevolazioni fiscali, se debba essere allegata al contratto in sede di registrazione e, in tal caso, se sia soggetta a imposta di registro e di bollo.

Obbligatorietà dell’attestazione per le agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate afferma che, per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti", l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. L’attestazione serve infatti a confermare la rispondenza del contratto all’accordo territoriale.

Tra le agevolazioni richiamate figurano quelle gestite dall’Agenzia, tra cui:

  • l’aliquota ridotta del 10 per cento prevista ai fini della cedolare secca;
  • le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di IRPEF e imposta di registro.

Viene richiamata anche la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Condizione Abitativa, del 6 febbraio 2018, n. 1380, che collega l’obbligatorietà dell’attestazione alla necessità di documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza degli elementi utili ad accertare l’accesso alle agevolazioni fiscali e a dimostrarne la correttezza in caso di verifica.

La risoluzione precisa inoltre che l’attestazione non è necessaria per:

  • i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto;
  • i contratti stipulati successivamente, se non risultano stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del decreto.

Allegazione al contratto e imposta di registro

Quanto all’obbligo di allegazione in sede di registrazione, il documento esclude che il decreto o il TUR impongano alle parti di allegare l’attestazione al contratto. Tuttavia, le parti possono comunque scegliere di farlo.

L’allegazione è ritenuta opportuna quando il contribuente intenda beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge n. 431 del 1998, ai fini dell’imposta di registro, che consente di assumere il corrispettivo annuo nella misura del 70 per cento per determinare la base imponibile.

In caso di allegazione, l’Agenzia richiama l’articolo 11, comma 7, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui la registrazione di un atto vale anche per gli atti allegati, ma senza autonoma applicazione dell’imposta se si tratta di:

  • documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
  • frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
  • atti non soggetti a registrazione.

Secondo la risoluzione, l’attestazione non è riconducibile a un atto soggetto a registrazione in base alla tariffa del TUR. Pertanto, se allegata al contratto, viene registrata insieme a esso senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.

Trattamento ai fini dell’imposta di bollo

Per l’imposta di bollo, la risoluzione applica l’articolo 5 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione assoluta per atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, tra cui dichiarazioni e documenti del procedimento di accertamento e riscossione di tributi.

Poiché l’attestazione è richiesta per certificare la rispondenza del contratto all’accordo territoriale anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, il suo rilascio non è soggetto a imposta di bollo.

Principio finale affermato

In sintesi, la risoluzione conclude che:

  • per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, l’attestazione è necessaria ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali;
  • l’attestazione può essere allegata al contratto in sede di registrazione, ma non esiste un obbligo generale di allegazione;
  • se allegata, non sconta autonoma imposta di registro;
  • il rilascio dell’attestazione non è soggetto a imposta di bollo.

Vigilanza applicativa

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno sull’osservanza dei principi e delle istruzioni fornite da parte delle Direzioni provinciali e degli uffici dipendenti.

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