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Risoluzione

Risoluzione n. 27 del 9/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la perizia giurata o la documentazione equivalente può essere acquisita anche nell’esercizio successivo a quello di interconnessione, senza decadere dall’agevolazione; in tal caso, però, la fruizione dell’iper ammortamento inizia solo dall’anno di acquisizione della documentazione. Viene inoltre precisato il coordinamento con il super ammortamento per l’anno precedente e il criterio di calcolo della quota annuale agevolabile.

Iper ammortamento: chiarimenti sui termini per acquisire la perizia giurata

Iper ammortamento: termini per l’acquisizione della perizia giurata

La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sull’iper ammortamento previsto dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". Il punto centrale riguarda il momento in cui deve essere acquisita la documentazione attestante i requisiti del bene, con particolare riferimento alla perizia giurata quando essa intervenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è quella dei commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il comma 11 stabilisce che, per fruire dei benefici, l’impresa deve produrre:

  • una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; oppure
  • per beni di costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali; oppure
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche per rientrare negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Requisito dell’interconnessione e funzione della documentazione

La risoluzione richiama la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 6.3, ricordando che il requisito dell’interconnessione è indispensabile per la spettanza delle maggiorazioni previste:

  • 150 per cento per i beni materiali dell’allegato A;
  • 40 per cento per i beni immateriali dell’allegato B.

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve risultare attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.

Termine per l’acquisizione dei documenti

I documenti attestanti i requisiti devono essere acquisiti dall’impresa entro:

  • il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione; oppure
  • se successivo, il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se la documentazione è acquisita successivamente all’interconnessione, la fruizione dell’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in cui il requisito documentale viene effettivamente assolto.

La risoluzione evidenzia inoltre che il comma 11 non prevede un termine di decadenza entro il quale la documentazione debba essere acquisita a pena di perdita del beneficio.

Effetti dell’acquisizione tardiva della documentazione

Pur non determinando la decadenza dall’agevolazione, l’acquisizione della perizia o degli altri documenti in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione comporta uno slittamento del momento di inizio della fruizione dell’iper ammortamento.

In sostanza:

  • la mancata acquisizione contestuale non impedisce la spettanza del beneficio;
  • l’agevolazione può essere fruita solo a partire dall’anno in cui la documentazione viene acquisita.

Esempio operativo riportato dalla risoluzione

Viene fornito un esempio relativo a un bene dell’allegato A:

  • acquistato nel 2017;
  • entrato in funzione nel 2017;
  • interconnesso nel 2017;
  • perizia giurata acquisita nel 2018.

In tale ipotesi:

  • per il 2017 l’impresa beneficia del super ammortamento;
  • dall’anno 2018 può iniziare a fruire dell’iper ammortamento.

La quota annuale di iper ammortamento fruibile dal 2018 si calcola applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra:

  • la maggiorazione complessiva spettante per l’iper ammortamento;
  • la quota di maggiorazione già fruita come super ammortamento nel periodo d’imposta precedente.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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