Risposta n. 283 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le premialità riferite a periodi d'imposta precedenti e corrisposte in esito a contratti integrativi o atti amministrativi rientrano nelle cause giuridiche dell'art. 17, comma 1, lett. b) e quindi debbano essere tassate separatamente anche se erogate con tempistiche non costanti
Premialità legate agli obiettivi - Tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR
Il quesito
Se le voci retributive Incremento efficienza aziendale e Gratifica di risultato, corrisposte con tempistiche irregolari (nell'anno successivo o nel secondo anno successivo a quello di riferimento), debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda il principio di cassa e la disciplina dell'art. 17: la tassazione separata si applica per emolumenti arretrati dovuti per cause giuridiche sopravvenute o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; va distinta la causa giuridica dal ritardo dovuto a fattori di fatto e va valutato se il ritardo sia fisiologico rispetto a procedure complesse. Dalla documentazione prodotta l'istituto e la disciplina risultano previgenti e invariati, quindi non emerge una causa giuridica sopravvenuta che giustifichi automaticamente la tassazione separata; se il ritardo deriva dalle ordinarie procedure valutative previste dai contratti, le somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 20 mag 2022Risposta n. 282 del 20/05/2022
- Interpello · 20 mag 2022Risposta n. 284 del 20/05/2022
- Interpello · 20 mag 2022Risposta n. 285 del 20/05/2022
- Interpello · 20 mag 2022Risposta n. 286 del 20/05/2022
- Interpello · 19 mag 2022Risposta n. 276 del 19/05/2022
- Interpello · 19 mag 2022Risposta n. 277 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →