Risposta n. 282 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeQualificazione di una società estera ai sensi dell'art. 37, comma 3 del DPR 600/73 e corretta qualificazione dei proventi di una polizza vita ex art. 44, comma 1 lett. g-quater TUIR (Risposta n. 282/2022)
Il quesito
L'Istante chiede se la società britannica di cui è socio/amministratore debba considerarsi valida e autonoma o sia soggetto interposto ai sensi dell'art.37, comma 3 DPR 600/73; in subordine come devono essere tassati in Italia i redditi incassati dalla società e se è spettante il credito d'imposta per le imposte pagate nel Regno Unito. Chiede inoltre la qualificazione fiscale e il trattamento di una polizza vita (linked) sottoscritta all'estero e gli obblighi di monitoraggio/IVAFE.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che la società sia reale e fiscalmente residente nel Regno Unito e che i redditi siano assoggettati alla UK Corporation Tax; in caso di interposizione, ritiene che i redditi debbano essere imputati direttamente a lui ai sensi dell'art.37, comma 3 DPR 600/73 e che possa beneficiare del credito d'imposta per le imposte pagate nel Regno Unito. Ritiene inoltre che la polizza sia una unit-linked (Ramo III) e che i proventi costituiscano redditi di capitale ai sensi dell'art.44, lett. g-quater TUIR, assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% e soggetti agli obblighi di monitoraggio (Quadro RW) e all'IVAFE.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, alla luce degli elementi rappresentati (piena partecipazione, gestione familiare, assenza di struttura e attività operative significative, rapporti finanziari interni e proventi solo formalmente in capo alla società), la società debba considerarsi soggetto interposto e che i redditi leva formalmente imputati vadano attribuiti all'Istante ai fini delle imposte italiane ai sensi dell'art.37, comma 3. Il credito d'imposta per imposte pagate nel Regno Unito può essere riconosciuto, ma limitatamente alle imposte relative a redditi di fonte UK; proventi connessi a prestazioni rese in Italia possono essere fonte italiana ai sensi della Convenzione IT-UK. Quanto alla polizza, l'Agenzia conferma la qualificazione come polizza linked (Ramo III) e che i proventi sono redditi di capitale ai sensi dell'art.44, lett. g-quater TUIR, soggetti all'imposta sostitutiva del 26% (liquidata dall'impresa estera o dal contribuente se assente sostituto), nonché obbligo di indicazione nel Quadro RW e di assolvimento dell'IVAFE. Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati e non esclude valutazioni diverse in sede di accertamento.
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