Cassazione Penale, Sentenza n. 14140/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il fatto era commesso il 06/10/2016 e che il termine massimo di prescrizione applicabile alla contravvenzione (termine ordinario 4 anni, aumentabile fino a 5) era già spirato al momento dell'emissione della sentenza impugnata. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna pronunciata dal Giudice monocratico di Avellino per il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di coltello a serramanico). Il motivo del ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta; inoltre si segnala un errore materiale nella rubrica della sentenza relativa alla data (fatto avvenuto il 06/10/2016, mentre compare 06/10/2021).
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
La norma è stata applicata come titolo di reato in relazione al porto di un coltello a serramanico; tuttavia la questione decisiva non riguardava la sussistenza del fatto ma l'estinzione del reato per prescrizione, che ha comunque determinato l'annullamento della condanna.
Massime di principio
- Verificare sempre la data effettiva del fatto rispetto alle date riportate in sentenze: errori materiale nella rubrica non modificano la valutazione della prescrizione.
- Per le contravvenzioni occorre calcolare con attenzione il termine di prescrizione (qui indicato come ordinario 4 anni, aumentabile fino a 5) e verificare se sia già decorso al momento della sentenza impugnata.
- Se il reato è estinto per prescrizione al momento del giudizio impugnato, la Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato.
- La difesa deve sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e verificare eventuali cause di interruzione o sospensione (es. atti interruttivi, misure cautelari, pendenze procedurali) che possano influire sul computo dei termini.
- Quando la controversia in Cassazione riguarda esclusivamente la prescrizione e non questioni di merito, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio, con conseguente estinzione del reato.
- In situazioni analoghe, accertare documentazione e provvedimenti che possano aver interrotto la prescrizione; in mancanza di elementi comprovanti l'interruzione, la prescrizione opera a favore dell'imputato.
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