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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2014

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Lombardia l’organizzazione e l’esercizio del taxi nel bacino aeroportuale, fissando ambito territoriale, licenze, turni, veicoli, tariffe, controlli e sanzioni. Prevede regole speciali per aeroporti e stazioni, uso collettivo, collaborazione familiare, sostituzione alla guida e servizio con secondo conducente. Alcune disposizioni sono transitorie o legate a eventi specifici già conclusi.

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo. L’impianto è omogeneo per i Comuni integrati nel bacino e integra la disciplina statale sul servizio non di linea.

Ambito territoriale e bacino aeroportuale

Il bacino coincide con il territorio delle province in cui sono localizzati aeroporti aperti al traffico commerciale e comprende i Comuni integrati con apposito atto della Giunta regionale. La Regione può estendere motivatamente il bacino anche ad aeroporti con traffico inferiore al limite ordinario, quando ciò sia giustificato da esigenze di sviluppo sinergico con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori interessati.

Contingente unificato e integrazione di nuovi Comuni

La definizione e l’incremento percentuale del contingente unificato di bacino, nonché la sua ripartizione tra i Comuni integrati, sono demandati alla Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi. I criteri considerano popolazione, estensione territoriale, intensità dei movimenti aeroportuali e di altri flussi, insediamento di infrastrutture rilevanti, indicatori socio-economici, domanda inevasa e adempimento degli obblighi regolamentari.

In prima attuazione il contingente corrisponde alla situazione esistente al 31 dicembre 2013. L’ingresso di nuovi Comuni non insistenti sul sedime aeroportuale è possibile solo su istanza dei Comuni confinanti già integrati, purché:

  • abbiano attivato il servizio taxi;
  • abbiano rilasciato l’ultima licenza almeno cinque anni prima della domanda, salvo la deroga prevista per i Comuni che avevano già presentato istanza in precedenza;
  • motivino specifiche esigenze di mobilità collegate a insediamenti sovracomunali.

Se un Comune esce dal bacino, può chiedere una nuova integrazione solo dopo cinque anni dall’uscita o, se nel frattempo sono state rilasciate nuove licenze, dopo cinque anni dall’ultima licenza emessa nel suo territorio.

Natura del servizio e uso collettivo

Il taxi nel bacino è un servizio rivolto a utenza indifferenziata, svolto con autovettura da piazza per il trasporto individuale o di gruppi fino a otto persone e bagagli, con funzione complementare al trasporto pubblico di linea. I Comuni possono autorizzare, per finalità di interesse sociale, servizi speciali entro il turno assegnato.

È previsto l’uso collettivo del taxi, ossia la corsa offerta contemporaneamente a più utenti con contratti distinti, nei casi di origine e destinazione comuni oppure di sola origine comune con arrivo in comuni confinanti. La modalità è fruibile su richiesta di almeno tre utenti in qualunque luogo dei Comuni integrati. La tariffa è quella convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ciascun passeggero, con aggiornamento annuale; ciascun utente può ottenere ricevuta con i dati della corsa.

Titolo abilitativo, requisiti e assegnazione delle licenze

L’esercizio del taxi richiede licenza rilasciata dal Comune del bacino a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti tenuto presso la Camera di commercio competente. La licenza ha durata illimitata, salvo cessazioni anticipate previste dalla legge.

Per ottenere la licenza occorre, tra l’altro:

  • cittadinanza UE, SEE o regolare permesso di soggiorno;
  • età non superiore a 55 anni;
  • disponibilità esclusiva del veicolo;
  • residenza in un Comune italiano;
  • iscrizione nel ruolo dei conducenti;
  • assenza di impedimenti soggettivi;
  • assenza di cumuli vietati di licenze o autorizzazioni taxi/NCC;
  • assenza di pregresse decadenze o trasferimenti di licenze nei casi e nei termini indicati;
  • non svolgere con continuità e professionalità altra attività economica incompatibile.

Le licenze sono assegnate dai Comuni mediante bando di pubblico concorso, gratuito o oneroso, entro 180 giorni da provvedimenti che aumentano l’organico o rendono vacanti posti. Nel bando sono indicati requisiti, termini, titoli, prove, votazione minima e, se oneroso, valore della licenza, modalità di versamento e cauzioni.

Le domande vanno presentate telematicamente; l’ammissione viene approvata entro 60 giorni dalla scadenza. La commissione d’esame redige la graduatoria entro 30 giorni e l’approvazione segue entro ulteriori 30 giorni. La graduatoria dura tre anni e i posti vacanti nel triennio vanno coperti attingendo alla graduatoria stessa.

Preferenze e rilascio della licenza

A parità di punteggio hanno preferenza, nell’ordine:

  • aver svolto servizio taxi come collaboratore familiare, sostituto, seconda guida o come dipendente di NCC per almeno sei mesi;
  • minore età;
  • numero di figli a carico.

Entro 10 giorni dall’approvazione della graduatoria il Comune comunica l’esito e assegna 60 giorni, prorogabili di 30, per documentare i requisiti. Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Trasferimento della licenza e successione

La licenza può essere trasferita, su richiesta del titolare, a soggetto da lui designato quando ricorra una delle condizioni previste dalla legge statale: titolarità da cinque anni, compimento del sessantesimo anno di età, inabilità o inidoneità permanente alla guida.

Il designato deve possedere i requisiti di legge, salvo il limite di età, e non essere stato titolare di licenza taxi o NCC nel quinquennio precedente. In caso di morte del titolare, gli eredi conviventi devono comunicare il decesso al Comune entro 60 giorni e possono chiedere il trasferimento entro due anni; in presenza di minori, si applicano le decisioni del giudice tutelare. Durante tali termini l’interruzione del servizio è giustificata.

Forme organizzative del servizio

Il taxi può essere esercitato come impresa artigiana, cooperativa di produzione e lavoro o di servizi, consorzio tra imprese artigiane e altre forme consentite dalla legge. La licenza può essere conferita a organismi collettivi, che ne gestiscono economicamente l’attività senza modificare l’intestazione del titolo.

Il titolare deve comunicare al Comune il conferimento e ogni recesso, decadenza o esclusione dall’organismo; gli organismi associativi devono depositare l’elenco degli associati e comunicarne le variazioni.

Collaborazione familiare, sostituzione alla guida e secondo conducente

Il titolare può avvalersi di un massimo di due collaboratori familiari, se questi possiedono i requisiti richiesti e non risultano decaduti da precedenti titoli. È ammesso anche il lavoro a tempo parziale. L’avvio deve essere comunicato al Comune il giorno precedente, con conservazione a bordo della comunicazione e della ricevuta. Il titolare deve confermare annualmente il permanere delle condizioni e comunicare le variazioni entro 15 giorni. Il Comune definisce le modalità operative e può disporre la cessazione dell’attività in assenza dei presupposti.

È inoltre consentita la sostituzione temporanea alla guida da parte di soggetti qualificati, previo contratto di lavoro o di gestione e comunicazione preventiva al Comune con documentazione assicurativa e previdenziale. La sostituzione può essere revocata in caso di irregolarità.

Il regolamento prevede anche la figura del secondo conducente, assunto con contratto a tempo determinato o di gestione, con indicazione del turno integrativo. Anche in questo caso sono richiesti comunicazione preventiva, requisiti soggettivi, documentazione e conservazione a bordo della relativa pratica.

Per collaboratori familiari e sostituti valgono limiti legati a sospensioni pregresse: non possono svolgere l’attività se, negli ultimi cinque anni, hanno riportato sospensioni per oltre 60 giorni complessivi o, per periodo inferiore, cinque sospensioni per specifiche violazioni gravi.

Sospensione facoltativa e affiancamento

Il titolare può chiedere la sospensione facoltativa del servizio fino a un anno complessivo in un quinquennio, prorogabile di un altro anno, per ragioni documentate di studio o di prova lavorativa, o se non intende avvalersi della sostituzione alla guida. La sospensione decorre dal deposito della licenza, dei contrassegni di turno e delle targhe taxi presso il Comune e termina quando il titolare riprende servizio.

È ammesso l’affiancamento per un massimo di 30 giorni dal deposito dell’istanza di trasferimento o, per i collaboratori familiari, nei 30 giorni successivi alla richiesta di inizio collaborazione.

Caratteristiche dei veicoli e segni distintivi

Le autovetture taxi devono avere almeno cinque posti, salvo gli elettrici che possono averne quattro compreso il conducente, e un vano bagagli adeguato. Sono richiesti un bagagliaio minimo di 300 litri, ridotto per veicoli elettrici o a doppia alimentazione, e il rispetto dei parametri ambientali per le nuove immatricolazioni.

I veicoli devono essere dotati di:

  • tassametro omologato e ben visibile;
  • segnale luminoso “TAXI” sul tetto, con modalità e caratteristiche definite dalla Giunta;
  • fascia identificativa comunale e stemma del servizio;
  • due targhe adesive inamovibili con numero licenza e Comune;
  • tabella tariffe ben visibile nell’abitacolo;
  • vetrofania di conformità tariffaria;
  • contrassegni del turno;
  • tappeti lavabili, maniglie di sostegno e parti esterne in perfetto stato.

L’oscuramento dei vetri è consentito solo se restano leggibili i segni esterni. Ogni strumento a bordo deve essere preventivamente approvato dal Comune, salvo dotazioni di serie o dedicate al servizio.

Sigilli, pubblicità e uso proprio

Ai tassametri vengono applicati sigilli di garanzia a cura del Comune e a spese del titolare; la misura dei pneumatici deve essere riportata su supporto collegato al sigillo. È ammessa pubblicità interna ed esterna nei limiti di legge, nonché distintivi per radio-taxi e tecnologie di chiamata secondo modelli approvati.

L’autovettura taxi può essere usata fuori servizio per uso proprio nei casi previsti dalla disciplina richiamata dal regolamento.

Inizio del servizio, controlli tecnici e taxi di scorta

Il titolare deve iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o trasferimento della licenza, a pena di decadenza, salvo impossibilità temporanea non imputabile. L’avvio richiede prova della disponibilità del veicolo e della polizza assicurativa.

Le autovetture sono soggette a visite di controllo straordinarie a campione per verificare efficienza e tassametro. Le visite sono disposte dal Comune, con commissione tecnica; in caso di irregolarità riparabili può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione.

Il Comune capoluogo di provincia o metropolitano può istituire licenze di “taxi di scorta” per l’uso sostitutivo nei casi di veicolo indisponibile o non idoneo, oppure consentire l’abbinamento ad altra autovettura a condizioni specifiche. Le licenze di scorta sono assegnabili solo a organismi economici o associativi e non sono trasferibili; l’uso non può eccedere 120 giorni annui per la stessa persona, salvo deroga.

Stazionamento, ambiti operativi e aree aeroportuali/ferroviarie

Fuori dalle aree aeroportuali e ferroviarie, i taxi stazionano in posteggi pubblici individuati dai Comuni, che li allestiscono e mantengono. Nei Comuni del bacino deve esistere almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata, in relazione alle risorse disponibili. L’utente può scegliere il veicolo in base ai servizi offerti, purché la scelta non sia discriminatoria.

Il servizio può svolgersi anche presso teatri e luoghi di manifestazioni verso la fine dell’evento, senza intralciare la viabilità. È vietato l’accodamento fuori turno e il carico in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa.

Gli operatori legittimati devono effettuare le corse che originano da aeroporti e stazioni ferroviarie del bacino su tutto il territorio regionale e nelle province confinanti elencate dal regolamento. Per le corse che originano dai Comuni integrati non aeroportuali, il servizio copre l’intero territorio delle province del bacino. Vige il principio di reciprocità di carico tra tutti i Comuni integrati.

Per eventi o manifestazioni rilevanti, anche in Comuni non integrati, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare stazionamenti straordinari su aree pubbliche appositamente istituite.

Organizzazione del servizio presso aeroporti e stazioni ferroviarie

Negli aeroporti le richieste di servizio sono accolte solo nelle apposite aree di stazionamento e nei limiti del turno, con divieto di accodamento fuori turno. L’ubicazione delle aree è determinata dall’autorità aeroportuale. Nei Comuni con stazioni ferroviarie deve essere predisposto almeno un posteggio vicino alla stazione.

Gli utenti possono scegliere il taxi solo in specifiche ipotesi: numero di passeggeri superiore ai posti, bagagli eccedenti, pagamento elettronico non disponibile sul veicolo, trasporto animali incompatibile, oppure necessità di veicolo SH per persone con disabilità o mobilità ridotta. Per tali utenti è consentito anche l’acquisizione tramite radiotaxi o altre tecnologie di chiamata, in deroga alla regola generale.

Accesso automatizzato agli aeroporti

Nei casi in cui l’accesso alle aree aeroportuali sia automatizzato, i conducenti devono attenersi alle regole dell’autorità aeroportuale e del presente regolamento. Il Comune capoluogo di Regione gestisce i supporti tecnologici necessari all’apertura dei varchi, aggiorna i dati delle licenze e dei turni e coordina la trasmissione dei dati al gestore aeroportuale.

I Comuni integrati devono comunicare tempestivamente dati dei titolari, variazioni e turni; senza tali comunicazioni l’accesso automatizzato è vietato. Gli operatori devono dotarsi del supporto tecnologico, conservarlo e rispettare le regole di uso e di sostituzione.

Tariffe, adeguamenti e ricevute

Nel bacino si applica la tariffa unica di bacino, fissata dalla Giunta regionale. Sono possibili sconti o agevolazioni, a livello comunale o regionale, per percorsi interni o per tutto il bacino.

L’importo del tassametro è omnicomprensivo, salvo i pedaggi autostradali nelle ipotesi previste. Per alcuni percorsi prestabiliti la Giunta può fissare tariffe predeterminate omnicomprensive, comprensive di ogni supplemento, compreso l’accesso automatizzato agli aeroporti. In caso di ritardo dell’utente oltre 5 minuti nella prenotazione, può essere addebitato anche il tempo d’attesa secondo le regole del regolamento.

I livelli tariffari sono aggiornati annualmente entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, in base a un meccanismo automatico fondato su indicatore Istat e indicatori di qualità. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere visibili all’utenza; la mancata attivazione del tassametro esonera dal pagamento. A richiesta del passeggero va rilasciata ricevuta firmata con dati essenziali della corsa.

Controlli tariffari e funzionamento del tassametro

Il tassametro deve essere regolato sulle tariffe vigenti e sigillato dal Comune. Gli interventi sono consentiti solo alla presenza del personale addetto, salvo impossibilità documentata per guasto del veicolo. Il tassametro non deve consentire il funzionamento simultaneo delle componenti chilometrica e oraria e deve esserne data attestazione visibile.

La Regione assicura il controllo omogeneo del sistema tariffario attraverso gli uffici dei Comuni capoluogo integrati. Titolare e conducente sono responsabili in solido del funzionamento del tassametro, ferma la responsabilità dell’installatore.

Turni di servizio e contrassegni

I turni ordinari e integrativi devono coprire l’intero arco delle 24 ore. La Giunta regionale definisce la tabella dei turni sulla base di criteri uniformi, tra cui:

  • durata massima dei turni continui e discontinui;
  • sede di inizio del primo turno;
  • limiti per il doppio conducente;
  • turni integrativi nel solo ambito comunale per Comuni con meno di 150.000 abitanti;
  • riposi minimi e possibilità di turni integrativi sull’intero bacino con il secondo autista.

Ogni Comune determina i turni nel quadro della tabella regionale e i cambi turno sono limitati, salvo strumenti telematici. Per eventi di rilievo il Comune capoluogo di Regione può introdurre deroghe temporanee sul carico e sullo stazionamento.

Ogni autovettura deve esporre due contrassegni del turno, visibili dall’esterno, collocati su lunotto e parabrezza, forniti dal Comune a spese del titolare. I contrassegni dei taxi con secondo conducente devono contenere le foto degli autisti.

Taxi fuori servizio

Il taxi è considerato fuori servizio, tra l’altro, quando non è in turno, è guasto, il tassametro non funziona, il conducente ha un malore, il titolare sospende il servizio, sono ritirati i documenti o il conducente è in ferie o riposo settimanale. Il veicolo deve esporre la scritta “Fuori Servizio” e non può effettuare corse.

Se il tassametro si guasta a corsa iniziata, l’utente può chiedere di arrivare a destinazione; il prezzo è calcolato secondo la tariffa chilometrica per il tratto residuo, con possibilità di deposito in caso di contestazione.

Obblighi e divieti dei conducenti

I conducenti devono mantenere il veicolo pulito ed efficiente, tenere a bordo licenza e documenti, avere abbigliamento decoroso, usare uno stradario aggiornato o strumentazione elettronica, rispettare le istruzioni di vigilanza, tenere il segnale “TAXI” illuminato quando libero, restare a disposizione del pubblico nelle aree di attesa, fornire chiarimenti sul corrispettivo, rispettare turni e orari e comunicare variazioni di residenza o sospensioni della patente. Devono inoltre sottoporsi ai controlli su alcol e droghe.

All’inizio della corsa devono verificare la destinazione, attivare il tassametro e agevolare salita e bagagli. Sono tenuti ad accettare la richiesta di qualsiasi utente, salvo eccezioni previste; è obbligatorio il trasporto dei bagagli e dei cani guida. Possono rifiutare il servizio a persone ubriache o sotto sostanze, a minori non accompagnati, a persone con animali salvo casi dovuti, o per motivi di sicurezza.

Durante la corsa devono usare il percorso più breve, salvo diverse istruzioni dell’utente, e completare la corsa anche se il turno scade. Al termine devono bloccare il tassametro, mostrare il prezzo, aiutare la discesa e il carico dei bagagli, rilasciare ricevuta o dati per fattura e azzerare il tassametro. È vietato accettare prenotazioni in forme non consentite, trasportare soggetti estranei senza consenso, interrompere la corsa arbitrariamente, chiedere somme non dovute, occultare tassametro o segni distintivi, far condurre il veicolo a non autorizzati, esporre contrassegni impropri, usare il taxi per vendite o esporre abbigliamento non decoroso.

Modalità di acquisizione del servizio e obblighi degli utenti

Il servizio si acquisisce mediante richiesta diretta al taxi in posteggio o in transito, chiamata telefonica o nuove tecnologie verso i sistemi dei posteggi, oppure tramite centrali radiotaxi o altri organismi economici di lavoro e servizi. Negli aeroporti, di regola, è ammessa solo la richiesta diretta in stazionamento, salvo la deroga per persone con disabilità o mobilità ridotta che necessitano di veicolo SH.

Gli utenti devono comportarsi correttamente, rispettare il Codice della Strada e pagare il prezzo al termine della corsa. È vietato salire o scendere in movimento, portare materiali pericolosi o ingombranti, aprire la portiera verso la corsia di scorrimento, danneggiare il veicolo, fare pubblicità, schiamazzare, disturbare il conducente o consumare cibi e bevande a bordo. In caso di violazione, il conducente può interrompere la corsa e l’utente deve pagare quanto maturato. L’utente può chiedere una sosta di attesa fino a 60 minuti, anticipando la tariffa prevista, e ricevendo apposita ricevuta.

Reclami, dati e monitoraggio

I reclami possono essere presentati alla Commissione tecnica disciplinare o al Comune entro 30 giorni dall’evento; il Comune deve trasmetterli alla Commissione entro tre giorni lavorativi. È possibile inviare reclami anche alla Regione. La Commissione trasmette relazioni trimestrali alla Regione.

I Comuni, le associazioni e i sindacati devono trasmettere alla Regione i dati utili alla definizione degli indicatori di qualità per l’adeguamento tariffario. Regione e Comuni possono svolgere indagini e rilevazioni sulla qualità, quantità e soddisfazione dell’utenza.

Vigilanza, sanzioni e provvedimenti disciplinari

La vigilanza è affidata alla Polizia locale dei Comuni integrati, ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell’ambito demaniale aeronautico. Le violazioni comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e delle ulteriori sanzioni nazionali.

La documentazione delle violazioni è trasmessa alla Commissione tecnica disciplinare, che istruisce il procedimento e individua i provvedimenti, da applicare entro 30 giorni dai Comuni. Se un Comune non ottempera alle disposizioni della Commissione, la Regione può sospenderlo dal bacino aeroportuale.

Sono previste misure di ritiro della licenza e dei contrassegni in caso di specifiche violazioni immediate, ritiro cautelativo in presenza di dubbi sull’idoneità psicofisica o di provvedimenti restrittivi, richiami per irregolarità meno gravi, sospensioni fino a 90 giorni e decadenza nei casi più gravi o in caso di reiterazioni e perdita dei requisiti.

Commissione tecnica disciplinare

La Commissione tecnica disciplinare istruisce i procedimenti disciplinari ed è composta da rappresentanti del Comune capoluogo di Regione, della Motorizzazione civile, delle associazioni dei consumatori e di esperti dei Comuni integrati; è integrata, caso per caso, dai rappresentanti dei Comuni interessati e, per le materie aeroportuali, dalle società di gestione degli scali.

La Commissione dura tre anni, decide a maggioranza ed è supportata da un ufficio di segreteria del Comune capoluogo di Regione. Le sue determinazioni sono vincolanti per i Comuni del bacino. Le spese sono ripartite tra i Comuni in proporzione ai procedimenti avviati.

Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale

È istituita una Conferenza consultiva, composta da rappresentanti dei Comuni integrati, delle associazioni e dei sindacati dei tassisti, delle associazioni dei consumatori e degli organi di vigilanza. È presieduta dall’Assessore regionale competente e resta in carica per la legislatura.

La Conferenza esprime pareri su ampliamento del contingente, integrazione di nuovi Comuni, tariffe e indicatori di qualità, luoghi di stazionamento, orari massimi e turni, controlli, monitoraggio delle intese e uso collettivo del taxi. Le società di gestione aeroportuale partecipano almeno annualmente per l’analisi dell’andamento del servizio.

SUAP, rinvio e disciplina finale

Tutte le istanze, domande, segnalazioni, comunicazioni e dichiarazioni previste dal regolamento devono essere presentate tramite SUAP in forma telematica.

La disciplina regionale si integra con la normativa nazionale vigente. Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni transitorie e norme temporanee concluse

Il regolamento contiene alcune disposizioni transitorie ormai limitate nel tempo, tra cui:

  • l’originario rinvio ai Comuni integrati risultanti da una precedente deliberazione regionale, valido fino all’approvazione dell’atto di individuazione dei Comuni;
  • una disciplina speciale dell’uso collettivo del taxi dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 e comunque fino alla riapertura dell’aeroporto di Linate, ormai esaurita;
  • l’obbligo per i Comuni di adeguare i propri atti sulle ZTL entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento modificativo richiamato.

Sono altresì richiamate, nel testo consolidato, numerose modifiche successive che incidono su singoli commi e istituti, ma la disciplina risultante resta quella sopra descritta.

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