R.R. Lombardia 1/2014
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Lombardia disciplina requisiti, iscrizione, aggiornamento, sospensione e cancellazione dall’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, oltre alla composizione e al funzionamento del Comitato regionale. La norma transitoria per il 2014 limitava l’adeguamento delle associazioni già iscritte a poche disposizioni; dal 2015 si applica integralmente la disciplina poi confluita nel testo coordinato. Il vecchio r.r. 21/2003 è abrogato.
Elenco regionale associazioni consumatori e Comitato regionale tutela consumatori
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e Comitato regionale
Il regolamento della Regione Lombardia disciplina l’iscrizione, il mantenimento dei requisiti e la cancellazione dall’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché la composizione e il funzionamento del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. La disciplina è adottata in attuazione della l.r. 6/2003 ed è limitata al territorio lombardo.
Ambito di applicazione e definizioni
L’atto regola due profili principali: i requisiti e le modalità di iscrizione nell’Elenco regionale, e l’organizzazione e l’attivazione del Comitato regionale. Ai fini del regolamento rilevano, in particolare, la nozione di attività di tutela dei consumatori e degli utenti, intesa in senso esclusivo rispetto ai diritti previsti dal Codice del consumo e dalla legge regionale, e la definizione di iscritti, computabili solo se l’adesione è effettiva e documentata con quota associativa non meramente simbolica versata in modo tracciabile o confermata con apposito modulo nel biennio di riferimento. Sono inoltre definite la sede operativa, accessibile e riconoscibile dai cittadini, e la sede regionale, quale centro di direzione amministrativa e di coordinamento.
Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
Per ottenere l’iscrizione, l’associazione deve essere costituita come associazione regionale o come articolazione regionale di un’associazione nazionale da almeno due anni, con autonomia funzionale e ordinamento regionale eletto democraticamente. Lo statuto deve prevedere come scopo esclusivo, senza fini di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti, e l’attività deve essere svolta con continuità in ambito regionale da almeno due anni.
L’associazione deve inoltre:
- tenere un elenco regionale degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e suddiviso per province;
- redigere e approvare un bilancio annuale regionale, o un rendiconto economico equivalente secondo la disciplina statutaria;
- possedere un requisito di rappresentatività regionale, dimostrabile con una delle alternative previste: sede regionale in Lombardia e sedi operative in almeno tre province con almeno lo 0,2 per mille della popolazione regionale; oppure sedi in almeno cinque province con almeno lo 0,2 per mille degli iscritti rispetto alle rispettive popolazioni provinciali; oppure sedi in almeno sette province riconosciute in specifici accordi con pubbliche amministrazioni; oppure almeno lo 0,5 per mille della popolazione regionale come numero di iscritti.
Sono previsti anche requisiti soggettivi e di indipendenza: i rappresentanti legali non devono aver riportato condanne passate in giudicato in relazione all’attività associativa né aver rivestito, entro l’anno precedente la costituzione, qualifiche imprenditoriali o di amministrazione in imprese operanti nei settori interessati. L’associazione non deve svolgere promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi né intrattenere interessi incompatibili con imprese o attività professionali; eventuali contributi, accordi o convenzioni con imprese o associazioni di imprese, se presenti nell’ultimo triennio, devono essere dichiarati in modo dettagliato e accompagnati da elementi utili a escludere conflitti di interesse. È infine richiesto un sito internet regionale, o una sezione del sito nazionale dedicata all’attività regionale, con documentazione pubblica su statuto, sedi, sportelli, modalità di iscrizione, quota associativa, organizzazione e attività di tutela.
Per le associazioni costituite in forma di federazione, i requisiti devono essere posseduti dall’associazione federale e dalle federate, salvo quello relativo alla rappresentatività territoriale; resta comunque necessario un unico elenco regionale degli iscritti. La biennalità della costituzione e dell’attività deve essere posseduta dalle federate, mentre può mancare alla federazione.
Procedimento di iscrizione
La domanda di iscrizione va presentata alla competente Direzione generale della Giunta regionale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda vanno allegati statuto e atto costitutivo, oppure, per le articolazioni regionali di associazioni nazionali, la documentazione dell’associazione nazionale e della struttura regionale, oltre a una dichiarazione sostitutiva che attesti rappresentatività, continuità dell’attività, tenuta dell’elenco degli iscritti, ammontare delle quote versate, approvazione del bilancio o rendiconto e insussistenza di attività incompatibili. Serve anche la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni soggettive ostative e una relazione sull’attività svolta nei due anni precedenti.
La Regione predispone la modulistica e pubblica il relativo schema sul portale istituzionale. Per le associazioni in forma federale, la documentazione è sottoscritta dal rappresentante legale della federazione, con dichiarazione aggiuntiva che attesti il possesso dei requisiti da parte di tutte le federate, salvo la rappresentatività.
Le associazioni devono conservare presso la sede regionale, per cinque anni, tutta la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti, esibendola su richiesta dell’amministrazione. L’iscrizione è disposta con decreto della Direzione generale competente, dopo verifica dei requisiti, entro 60 giorni dalla domanda, con pubblicazione sul BURL; l’elenco aggiornato è pubblicato anche sul sito istituzionale regionale.
Aggiornamento annuale e mantenimento dei requisiti
Le associazioni già iscritte devono chiedere l’aggiornamento dell’Elenco entro il 30 giugno di ogni anno. Alla domanda vanno allegati una dichiarazione che attesti la permanenza dei requisiti, con indicazione del numero degli iscritti per provincia e delle sedi operative al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché le eventuali modifiche statutarie o del legale rappresentante, e l’indicazione delle quote versate dagli iscritti. Deve inoltre essere prodotta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e ogni altra documentazione utile a provare esclusività e continuità dell’attività di tutela.
La competente Direzione generale verifica la permanenza dei requisiti e conferma l’iscrizione con decreto entro 90 giorni dalla domanda, aggiornando l’Elenco pubblicato sul sito regionale.
Sospensione e cancellazione dall’Elenco
La perdita di uno o più requisiti, oppure la mancata produzione di uno dei documenti richiesti per l’aggiornamento nei termini stabiliti, comporta la sospensione dall’Elenco e la conseguente perdita dei diritti riservati alle associazioni iscritte. L’associazione sospesa può ripresentare domanda nell’anno successivo, nei termini ordinari di aggiornamento.
Se la perdita dei requisiti o la mancata presentazione della documentazione si verificano per due anni consecutivi, l’associazione viene cancellata dall’Elenco. Dopo la cancellazione non è possibile presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi 18 mesi.
La cancellazione è adottata dalla Direzione generale competente, previa istruttoria ai sensi della l. 241/1990, ed è comunicata all’associazione interessata; il provvedimento è pubblicato sul BURL.
Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
Il Comitato è composto dall’Assessore regionale competente, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nell’Elenco. È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura, continuando comunque a operare fino alla costituzione del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dall’insediamento della nuova Giunta.
Sono nominati anche i componenti supplenti, su designazione delle associazioni. Le designazioni dei componenti effettivi e supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta formale. I componenti possono essere sostituiti su proposta delle associazioni interessate.
Funzionamento del Comitato
Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, elegge il Vice Presidente tra i membri designati dalle associazioni. Ogni componente ha diritto di voto; in caso di assenza del titolare subentra il supplente.
Il Comitato si riunisce di norma quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica con indicazione dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni invitati in relazione alle tematiche trattate, e il Comitato può audire enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini. Può inoltre avvalersi della consulenza delle strutture regionali e degli enti e società del sistema regionale, nonché costituire gruppi di lavoro ristretti per approfondimenti o ricerche specifiche, sottoponendo poi gli esiti alla valutazione collegiale in seduta plenaria. La funzione di segretario è affidata a un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall’Assessore competente e nominato con apposito atto. Il funzionamento interno è disciplinato da un regolamento approvato dal Comitato stesso.
Abrogazione e regime transitorio
Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il r.r. 1 ottobre 2003, n. 21, relativo alla medesima materia. Per la prima applicazione, in relazione all’aggiornamento dell’anno 2014, alle associazioni già iscritte si applicano solo le disposizioni sull’aggiornamento limitatamente alla data e alla modulistica, oltre alle norme su sospensione/cancellazione e sul Comitato. Le ulteriori disposizioni si applicano alle associazioni già iscritte a partire dall’aggiornamento relativo all’anno 2015.
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