L.R. Lombardia 14/2014
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento della Regione Lombardia a diverse direttive UE, interviene sulla disciplina regionale di commercio e fiere e individua la Regione come autorità competente per il riconoscimento di talune qualifiche professionali. Molte disposizioni risultano oggi abrogate o superate da successive modifiche; il testo conserva soprattutto valore storico/ricognitivo.
Legge comunitaria regionale Lombardia 2014: adeguamenti all’ordinamento regionale alle norme UE e modifiche puntuali a leggi regionali
Legge comunitaria regionale Lombardia 2014: adeguamenti all’ordinamento regionale alle norme UE
La legge interviene sull’ordinamento regionale lombardo per recepire e coordinare obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Il provvedimento contiene sia modifiche puntuali a leggi regionali sia disposizioni di adeguamento in materie collegate a qualifiche professionali, servizi, ambiente e tutela dei minori.
Modifiche alla disciplina regionale sulla partecipazione all’UE
Il Titolo I modifica la legge regionale Lombardia 21 novembre 2011, n. 17, relativa alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea. Dal testo fornito risulta tuttavia che gli articoli di questo titolo sono stati successivamente abrogati, con conseguente perdita di attualità della relativa disciplina modificativa.
Riconoscimento delle qualifiche professionali
La Regione Lombardia è individuata come autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività ricomprese nel titolo III, capo III, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in attuazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La Giunta regionale deve:
- individuare la struttura regionale competente a decidere sulle domande;
- definire le modalità procedimentali di valutazione di titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche;
- potersi avvalere del sistema IMI (Internal Market Information system) previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012.
Interventi sulla normativa regionale in materia di commercio e fiere
La legge apporta anche modifiche alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, testo unico regionale in materia di commercio e fiere, tramite l’abrogazione del comma 7 dell’articolo 20 e la soppressione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67. Dal testo fornito non emergono ulteriori dettagli applicativi.
Altri adeguamenti richiamati nel titolo II
Il Titolo II richiama l’adeguamento dell’ordinamento regionale a direttive UE in materia di:
- servizi nel mercato interno;
- valutazione di impatto ambientale;
- conservazione degli uccelli selvatici;
- prevenzione e repressione della tratta di esseri umani;
- protezione delle vittime;
- lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile.
Nel testo fornito non sono riportati gli specifici contenuti sostanziali delle singole disposizioni, ma solo il rinvio al testo coordinato di altra legge regionale.
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
La legge prevede che, alla promulgazione e pubblicazione, il Presidente della Regione la trasmetta via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, secondo la disciplina statale richiamata.
Attualità della disciplina
Gran parte delle disposizioni riportate risulta già abrogata o superata da interventi successivi, come indicato nel testo. Per questo motivo l’atto conserva prevalentemente rilievo ricognitivo e storico e appare oggi solo marginalmente utile per l’operatività corrente.
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