Cassazione Penale, Sentenza n. 24289/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in executivis da un condannato per ottenere l'applicazione della continuazione tra diversi titoli esecutivi relativi, in particolare, a condanne per reati in materia di immigrazione, falso, ricettazione, favoreggiamento personale e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudice di rinvio ha riconosciuto la continuazione solo tra due sentenze, rideterminando la pena, ma ha escluso il vincolo per gli altri reati. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., lamentando che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato ai principi fissati dalla sentenza rescindente e avrebbe svolto una valutazione frammentaria, omettendo il confronto complessivo tra i fatti: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità di luogo, analogia delle modalità esecutive, unicità del contesto operativo e comune finalità di celare l'identità o favorire taluni soggetti. Si deduceva inoltre la contraddittorietà della motivazione, perché la continuazione era stata riconosciuta tra fatti più distanti nel tempo, mentre era stata negata per fatti più ravvicinati e, in parte, commessi nello stesso giorno e luogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in tema di continuazione, il giudice deve verificare se i reati successivi fossero stati programmati fin dal primo fatto, valutando complessivamente gli indicatori sintomatici del medesimo disegno criminoso, senza approccio atomistico. Nel caso concreto, la Corte di appello non si è adeguata ai principi della sentenza rescindente e ha negato la continuazione per i reati di cui alle sentenze nn. 2, 4 e 5 con motivazione generica e apparente, limitandosi a richiamare la diversità dei beni giuridici e delle occasioni criminose senza confrontarsi con la contiguità temporale e territoriale, l'omogeneità delle condotte e la possibile strumentalità reciproca. La motivazione è stata giudicata anche contraddittoria perché ha riconosciuto la continuazione tra due fatti temporalmente distanti ma l'ha esclusa per fatti più ravvicinati. Perciò il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, c.p.p.
il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente e svolgere una valutazione complessiva dei dati rilevanti, senza discostarsene con motivazione apparente
art. 671 c.p.p.
norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 81 c.p.
disciplina il reato continuato; il vincolo richiede un medesimo disegno criminoso originario
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
sono state dedotte violazione di legge ed illogicità/mancanza di motivazione
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato solo per l'enunciazione sintetica dei motivi
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01
non occorre il concorso di tutti gli indici sintomatici della continuazione, potendo bastarne alcuni se significativi
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
la presenza di indici sintomatici non è decisiva se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare se i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali già al momento del primo fatto, valorizzando in modo complessivo gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso.
- Gli indici rilevanti della continuazione includono omogeneità delle violazioni, identità o vicinanza del bene giuridico, modalità esecutive, contiguità spazio-temporale e causale delle condotte; non è necessario che siano tutti presenti, ma quelli considerati devono essere significativi e coerentemente apprezzati.
- La motivazione che esclude la continuazione non può limitarsi a formule generiche sulla diversità dei beni giuridici o delle occasioni criminose, se gli atti mostrano prossimità temporale, identità di luogo, analoghe modalità operative e possibile unitarietà del contesto criminoso.
- In sede di rinvio ex art. 627, comma 3, c.p.p., il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente; una decisione che li eluda o li applichi solo formalmente è viziata da motivazione apparente o illogica.
- È intrinsecamente contraddittorio riconoscere la continuazione tra fatti temporalmente distanti e negarla, senza adeguata spiegazione, a fatti più vicini nel tempo, nello spazio e nel modus operandi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24149/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →