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Interpello

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli istanti sostengono che le penali siano somme correlate al danno per il ritardo nell'adempimento (lucro cessante) e, non avendo rilevanza fiscale, non debbano essere assoggettate a tassazione

Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta (art. 614-bis c.p.c.) - regime fiscale

Il quesito

Se le somme corrisposte dalle società a titolo di penale ex art. 614-bis c.p.c., erogate in esito a un'azione inibitoria collettiva e poi distribuite ad associazioni e a una persona fisica, debbano essere considerate reddito imponibile

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che le somme previste dall'art. 614-bis abbiano natura di sanzione civile indiretta e non di indennizzo a sostituzione di redditi; pertanto non costituiscono proventi imponibili e, nel caso in esame, non devono essere assoggettate a tassazione (con riserva per la qualifica dell'associazione come ente non commerciale)

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