Risposta n. 15 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli istanti sostengono che le penali siano somme correlate al danno per il ritardo nell'adempimento (lucro cessante) e, non avendo rilevanza fiscale, non debbano essere assoggettate a tassazione
Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta (art. 614-bis c.p.c.) - regime fiscale
Il quesito
Se le somme corrisposte dalle società a titolo di penale ex art. 614-bis c.p.c., erogate in esito a un'azione inibitoria collettiva e poi distribuite ad associazioni e a una persona fisica, debbano essere considerate reddito imponibile
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le somme previste dall'art. 614-bis abbiano natura di sanzione civile indiretta e non di indennizzo a sostituzione di redditi; pertanto non costituiscono proventi imponibili e, nel caso in esame, non devono essere assoggettate a tassazione (con riserva per la qualifica dell'associazione come ente non commerciale)
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