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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8362/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cinque cartelle di pagamento ICI relative a più annualità. Il ricorrente contestava: la validità delle notificazioni (anche con richiamo alla Convenzione di Strasburgo 1998), la legittimazione dell'agente della riscossione alla notificazione, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva per mancata e/o tardiva iscrizione a ruolo, e la illegittimità della condanna alle spese senza adeguata motivazione e parametri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per carenza del principio di autosufficienza (mancata trascrizione e allegazione delle relatе di notifica e degli atti decisivi) e per prospettazione di questioni inedite non dedotte in grado di merito. Quanto ai profili di merito, la Corte ha confermato che la notifica delle cartelle tramite invio diretto del concessionario con raccomandata A/R è valida ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, e che il giudice d'appello aveva fornito adeguata prova della regolarità delle notifiche e della tempestiva formazione del ruolo, confutando le eccezioni di prescrizione e decadenza. Sull'ultima censura, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 15 del D.Lvo 546/1992 (disciplina spese nel processo tributario) e ha confermato la condanna del ricorrente alle spese processuali, quantificate nel dispositivo, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

    Richiamata dal ricorrente per la necessità di notificazione all'estero; la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il motivo è risultato inammissibile per carenza di autosufficienza documentale.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 1, 6 e 10

    Invocata dal ricorrente in relazione alla corretta notifica e garanzie del contribuente; la Corte non ha dato rilievo alla censura per difetto di autosufficienza e di allegazione documentale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norme processuali invocate come fondamento delle motivazioni di cassazione (vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per mancata indicazione e riproduzione degli atti decisivi e altri infondati per vietato riesame dei fatti valicati dalla sentenza impugnata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26, comma 1

    Interpretato dalla Corte nel senso che la seconda parte dell'art. 26 consente al concessionario della riscossione di effettuare la notifica della cartella con invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è valida e alternativa a quella istituzionale.

  • Art. 15 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    Individuata come la norma specifica del processo tributario che regola le spese: la condanna alle spese segue la soccombenza e la decisione di merito dell'appello è stata conforme a tale principio (automaticità della condanna alla rifusione delle spese in caso di soccombenza, salvo casi specifici di compensazione).

  • Art. 91 cod. proc. civ.

    Riferito in tema di liquidazione dei compensi professionali; la Corte precisa che la disciplina applicabile nel processo tributario è comunque quella dell'art. 15 del D.Lvo 546/1992.

  • Art. 92, comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamato come limite alla compensazione delle spese: la compensazione può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, e non era applicabile nella vicenda.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando la sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156 (modifiche a D.Lvo 546/1992)

    Menzione normativa per contestualizzare le modifiche alla disciplina delle spese; la Corte ha applicato il testo previgente alle modifiche per i periodi pertinenti.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: ogni relata di notifica o documento decisivo contestato va riprodotto integralmente o indicato con precisione nell'atto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non si possono introdurre in sede di legittimità questioni nuove non svolte nel giudizio di merito; i motivi devono attinere al tema del decidere dell'appello o risultare già dedotti nei gradi precedenti.
  • La validità della notifica della cartella esattoriale tramite invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R è consolidata: tale modalità è ammissibile e frequentemente ritenuta regolare dalla giurisprudenza.
  • La Cassazione non è il luogo per il riesame degli elementi fattuali valutati dal giudice di merito; le doglianze che equivalevano a un nuovo esame dei fatti sono dichiarate inammissibili o infondate.
  • Nel processo tributario le spese seguono normalmente la soccombenza secondo l'art. 15 D.Lvo 546/1992; chi perde la causa è di regola condannato a rimborsare le spese, salvo specifiche ipotesi di compensazione espressamente previste.
  • Per resistenti che dimostrano la tempestività della formazione del ruolo e la correttezza del procedimento notificatorio, le eccezioni di prescrizione e decadenza sono difficili da sostenere senza prove documentali specifiche.
  • Chi intende contestare la legittimazione dell'agente della riscossione alla notifica deve proporre e documentare tale eccezione già nei gradi di merito, altrimenti la questione può risultare inedita e quindi inammissibile in Cassazione.
  • Atti di natura internazionale o richiamo a convenzioni (es. Convenzione di Strasburgo) devono essere inseriti e documentati nel ricorso e nei precedenti gradi processuali per poter essere efficacemente valutati in Cassazione.

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