L.R. Campania 4/2014
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2014 [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce misure di bilancio e stabilizzazione finanziaria della Regione Campania per il 2014 e gli anni successivi: conferma e rimodula aliquote IRAP e addizionale IRPEF, disciplina l’uso di alcuni gettiti fiscali, modifica norme contabili e su IRESA, contratti di servizio e consorzi ASI, oltre ad abrogare disposizioni previgenti. Alcune norme hanno effetti limitati al 2013-2016 o a specifiche annualità.
Legge di stabilità regionale 2014 della Campania
Legge di stabilità regionale 2014 della Campania
La legge detta disposizioni finanziarie e di bilancio per la Regione Campania, con interventi su tributi regionali, contabilità, gettiti vincolati, contratti di servizio e abrogazioni. Molte misure hanno finalità di riequilibrio e stabilizzazione finanziaria del sistema regionale, in particolare del servizio sanitario e della finanza dell’ente.
Aliquote IRAP e addizionale IRPEF
Per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, gli incrementi automatici delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, previsti dalla normativa statale e destinati al finanziamento del servizio sanitario regionale, sono ridotti in modo da determinare un minor gettito pari all’avanzo della gestione 2012, quantificato in euro 121.902.000,00.
Per il medesimo periodo d’imposta e per i successivi, le aliquote restano confermate nelle misure vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La riduzione è rifinalizzata al sostegno delle azioni di stabilizzazione finanziaria della Regione, in applicazione della disciplina sull’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario.
L’ammontare della rifinalizzazione è rideterminato ogni anno sulla base dell’obiettivo intermedio certificato dal tavolo tecnico di verifica del piano di rientro sanitario.
Destinazione di specifici gettiti fiscali
Dal 2014 il gettito fiscale derivante dall’applicazione delle disposizioni statali richiamate in materia di anticipazioni e meccanismi di finanziamento è destinato prioritariamente:
- all’ammortamento previsto dalla normativa statale richiamata;
- all’ammortamento dell’anticipazione stabilita dal decreto-legge n. 35 del 2013;
- all’ammortamento del prestito previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012.
L’eventuale gettito residuo annuo è destinato al sostegno delle azioni di stabilizzazione finanziaria della Regione.
Rimodulazione di previsioni di spesa pluriennali
Viene modificata la legge regionale n. 1 del 2012, riducendo e articolando diversamente i limiti di spesa autorizzati per gli esercizi dal 2013 al 2037. Il nuovo tetto è pari a euro 55.000.000,00 per il 2013 e a euro 42.530.077,25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037.
Riversamento di somme su conti correnti ex normativa abrogata
Le somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge sui conti correnti accesi ai sensi della vecchia disciplina regionale sui lavori pubblici, già abrogata, devono essere riversate tempestivamente nel conto di tesoreria della Giunta regionale.
Gli enti beneficiari possono chiedere il versamento delle somme ancora loro spettanti con istanza documentata. Le eventuali economie di spesa, se debitamente documentate, devono essere riversate nella cassa regionale.
Sperimentazione contabile e armonizzazione dei bilanci
Dal 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regionali già previste nel 2013 in materia di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio connessi all’armonizzazione contabile degli enti territoriali.
Spese senza impegno e utilità per l’ente
Viene integrato l’elenco delle fattispecie contemplate dalla disciplina contabile regionale, includendo l’acquisizione di beni e servizi in assenza del necessario impegno di spesa, purché ricorrano:
- accertata e dimostrata utilità per l’ente;
- arricchimento dell’ente;
- svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
IRESA: scadenze, riparto del gettito e disciplina transitoria
Sono modificate le regole regionali sull’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA).
In particolare:
- gli adempimenti periodici sono spostati al mese o bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, secondo i casi previsti;
- il corrispettivo annuo spettante ai gestori aeroportuali, o ai soggetti subentranti indicati dalla norma, non può superare l’1,5% del gettito annuale dell’imposta;
- il 51% del gettito IRESA è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale; la quota residua è destinata a politiche di tutela ambientale.
Per gli adempimenti dovuti a partire dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2013 e fino ai 30 giorni successivi alla data di esecutività del provvedimento di Giunta che disciplina pagamento, riversamento e accertamento, il versamento effettuato entro i successivi 30 giorni è considerato tempestivo e corretto.
Per l’anno d’imposta 2013, gli importi IRESA sono ridotti del 50%.
Contratti di servizio e controlli
Le direzioni generali competenti devono trasmettere alla Giunta regionale, ogni trimestre, una relazione sull’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio, sulla qualità dei servizi erogati, sugli utenti coinvolti, sugli aspetti economici e operativi e sulle risorse impegnate e spese.
Entro il 30 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa una relazione aggiuntiva sullo stato dei pagamenti dei corrispettivi da parte degli utenti e sulle iniziative adottate per assicurare l’adempimento degli affidatari o gestori, con indicazione delle azioni e dei provvedimenti contro gli inadempimenti.
Sulla base delle relazioni, la Giunta individua le misure per l’equilibrio economico-finanziario e ne dispone l’adeguamento. In caso di inattività accertata degli enti locali, dei gestori o degli affidatari nella riscossione e nell’adozione delle iniziative dovute, la Giunta può intervenire in via sostitutiva, previa diffida e sentito l’ente interessato, anche nominando commissari ad acta.
Proroga di disposizioni legislative regionali
Viene estesa al 2016 l’applicazione di una previsione della legge finanziaria regionale 2013 che prima riguardava gli anni 2013, 2014 e 2015.
Abrogazioni e modifiche finali
Sono abrogate o modificate varie disposizioni regionali previgenti, tra cui:
- l’abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1999;
- la soppressione di alcune parole nella legge regionale n. 19 del 2013 in materia di consorzi ASI;
- l’abrogazione del comma 26 dell’articolo 52 della legge regionale n. 1 del 2012.
Obsolescenza della disciplina
La legge è in gran parte una legge finanziaria di esercizio, ma contiene anche disposizioni con effetti pluriennali su aliquote, contabilità e contratti di servizio. L’articolo 8 risulta abrogato con decorrenza 1 gennaio 2025. Le previsioni strettamente legate all’esercizio 2013, al 2014 o a specifiche annualità restano storicamente rilevanti ma, per la maggior parte, non hanno più utilità applicativa autonoma oggi.
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