L.R. Puglia 22/2007
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 22/2007 sopprime, dal 24 luglio 2007, l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e sostituisce gli accertamenti con misure di autocontrollo, formazione e informazione secondo HACCP. La Giunta deve definire la formazione e gli aggiornamenti; la formazione è obbligatoria per le mansioni a rischio. Prevista verifica periodica delle ASL.
Abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi e disciplina della formazione igienica
Abolizione del libretto sanitario e formazione degli alimentaristi
La legge disciplina, per la Regione Puglia, gli adempimenti del personale che opera nel settore alimentare e sostituisce il precedente sistema basato sul libretto di idoneità sanitaria con un modello fondato su autocontrollo, formazione e informazione in materia igienico-sanitaria.
Ambito soggettivo e definizioni
La disciplina riguarda il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, compresi il conduttore dell’esercizio e i familiari che prestino attività, anche gratuita, nell’esercizio stesso. È inoltre definito il responsabile dell’industria alimentare, individuato nel titolare o nel delegato specificamente responsabile dell’attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari.
Soppressione del libretto di idoneità sanitaria
Dal 24 luglio 2007 è soppresso l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dalla normativa statale richiamata. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione secondo il metodo HACCP. Dalla stessa data cessa anche l’obbligo di rinnovo per i libretti già validi.
La legge prevede però che le ASL continuino a rilasciare il libretto ai soggetti che svolgano attività nel settore alimentare in Regioni in cui tale documento resti richiesto.
Formazione obbligatoria e contenuti da definire dalla Giunta regionale
La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare la consapevolezza sui rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un atto regolamentare che disciplini:
- le mansioni a rischio per individuare il personale tenuto alla formazione, tenendo conto dei dati epidemiologici, del concreto collegamento tra ruolo svolto e rischio di trasmissione e delle attività temporanee di volontariato in sagre e feste popolari;
- contenuti, modalità, periodicità dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché i soggetti autorizzati a svolgerli e a rilasciare l’attestazione;
- tempi e modalità della fase transitoria di sostituzione del libretto con l’attestato di formazione;
- la possibilità di svolgere la formazione direttamente sul luogo di lavoro da parte di personale qualificato oppure nell’ambito dell’applicazione della disciplina europea sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il riconoscimento della formazione già acquisita tramite specifici titoli di studio, ferma restando la necessità degli aggiornamenti.
Obblighi del personale e regime transitorio
Il personale alimentarista addetto a mansioni individuate come rischiose ai fini della trasmissione di malattie attraverso gli alimenti deve frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possedere la relativa documentazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. La disciplina è pensata anche per regolare il passaggio dal vecchio libretto al nuovo sistema formativo.
Controlli e vigilanza
I dipartimenti di prevenzione delle ASL verificano con regolarità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento, nonché la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali.
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