Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2138

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2138 della Commissione, del 6 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lajta sajt (IGP)]

Normativa europea32023R2138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2138 della Commissione dispone l'iscrizione del nome "Lajta sajt" nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Ungheria e l'assenza di notifiche di opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome registrato identifica un formaggio rientrante nella classe 1.3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Lajta sajt" per un formaggio ungherese.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del nome "Lajta sajt" come indicazione geografica protetta (IGP) nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione della IGP "Lajta sajt"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2138 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Lajta sajt" come indicazione geografica protetta, nell'ambito del regime europeo di tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il provvedimento dà seguito alla domanda presentata dall'Ungheria e alla mancata presentazione di opposizioni nel termine previsto.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando è indicato che la domanda di registrazione del nome "Lajta sajt" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.

Effetti della registrazione

Con l'articolo 1, il nome "Lajta sajt" viene iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette con la qualifica di IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetti uniformi nell'intero territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Lajta sajt"

L'articolo 1 iscrive il nome "Lajta sajt" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografiche protettealimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.