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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2137

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [Schouwen-Duiveland (DOP)]

Normativa europea32023R2137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 conferisce la protezione unionale alla denominazione di origine protetta "Schouwen-Duiveland". La Commissione ha verificato la domanda presentata dai Paesi Bassi ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’ha pubblicata e, in assenza di opposizioni, ha disposto la protezione e l’iscrizione nel registro. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Protezione e iscrizione nel registro della denominazione di origine protetta "Schouwen-Duiveland" nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Schouwen-Duiveland" (DOP), trasmessa dai Paesi Bassi e riguardante un prodotto agricolo nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La protezione opera nell'Unione europea a seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione e non risultano previste esclusioni specifiche nel testo fornito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Protezione della DOP "Schouwen-Duiveland"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 della Commissione ha lo scopo di conferire la protezione unionale al nome "Schouwen-Duiveland" come denominazione di origine protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà seguito alla procedura di registrazione prevista da tale disciplina.

Procedura che ha portato alla protezione

La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione trasmessa dai Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel periodo previsto non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, elemento che ha consentito di procedere alla protezione del nome.

Contenuto dispositivo

L’unica disposizione sostanziale dell’atto stabilisce che il nome "Schouwen-Duiveland" (DOP) è protetto. Il considerando richiama inoltre l’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, quale effetto naturale della protezione accordata.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione della DOP "Schouwen-Duiveland"

L'articolo 1 stabilisce che il nome "Schouwen-Duiveland" è protetto come denominazione di origine protetta (DOP), con conseguente tutela ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e iscrizione nel registro di cui all'articolo 104 del medesimo regolamento.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda dei Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidenominazioni di origine protettetutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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