Regolamento (UE) 2023/2108
Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitrati (E 251-252)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede al ribasso le condizioni d’uso dei nitriti e nitrati come additivi alimentari, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione alle nitrosammine pur preservando la sicurezza microbiologica degli alimenti. Aggiorna anche le specifiche di purezza degli additivi, abbassando i limiti per piombo, mercurio, arsenico e, per talune sostanze, per i nitriti residui. Sono inoltre introdotte norme transitorie e numerose disposizioni tecniche differenziate per categorie di alimenti e per specifici prodotti tradizionali.
Aggiornamento delle condizioni d’uso e delle specifiche di purezza per i nitriti (E 249-250) e i nitrati (E 251-252) autorizzati come additivi alimentari nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi alimentari nitrito di potassio (E 249), nitrito di sodio (E 250), nitrato di sodio (E 251) e nitrato di potassio (E 252), nonché agli alimenti nei quali tali additivi sono utilizzati, in particolare prodotti a base di carne, prodotti caseari, prodotti analoghi ai lattiero-caseari e pesce marinato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Sono previste discipline transitorie per gli alimenti e gli additivi legalmente immessi sul mercato prima del 29 ottobre 2023 e per i prodotti non conformi ai nuovi limiti applicabili dal 9 ottobre 2025 o da altre date specifiche indicate negli allegati.
Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione su nitriti e nitrati negli alimenti
Il regolamento interviene sul quadro degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. La finalità dichiarata è ridurre il rischio di formazione di nitrosammine, mantenendo al contempo l’efficacia conservante e la sicurezza microbiologica garantita da nitriti e nitrati, in particolare nei prodotti a base di carne e in alcuni prodotti caseari.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama i pareri scientifici dell’EFSA e gli studi effettuati sugli impieghi industriali dei nitriti, nonché la nuova valutazione delle nitrosammine negli alimenti. Dalla ricostruzione contenuta nei considerando emerge che i livelli precedenti erano in larga misura fondati su pareri scientifici risalenti e che, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze, è stato ritenuto opportuno abbassare i livelli massimi autorizzati e introdurre, in molte ipotesi, anche limiti residui per il prodotto finito.
Ambito di applicazione materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda gli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano, importano o commercializzano alimenti contenenti E 249, E 250, E 251 ed E 252. Le modifiche incidono soprattutto su prodotti a base di carne non trattati termicamente o trattati termicamente, su prodotti tradizionali ottenuti mediante salatura, su formaggi e prodotti analoghi ai lattiero-caseari, nonché su aringhe e spratti marinati. Le norme si applicano su tutto il territorio dell’Unione e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, sono destinate a operare anche nel contesto SEE secondo le regole pertinenti.
Riduzione dei livelli massimi e approccio “dose aggiunta/dose residua”
Un elemento centrale del regolamento è la riduzione dei livelli massimi di utilizzo dei nitriti e nitrati. In coerenza con la logica della valutazione del rischio, il testo distingue tra:
- dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione;
- dose residua massima da tutte le fonti nel prodotto pronto per la commercializzazione, per l’intera durata del periodo di conservazione.
Questa impostazione vale per numerose categorie e rispecchia l’esigenza di monitorare meglio l’esposizione complessiva del consumatore, mantenendo un controllo sulla possibile formazione di nitrosammine. In diversi casi, se la dose residua supera una determinata soglia, gli operatori del settore alimentare devono indagarne il motivo.
Prodotti a base di carne: nuove categorie e limiti specifici
Le categorie 08.2, 08.3.1 e 08.3.2 sono oggetto di un’ampia revisione. Per i prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico e per quelli sottoposti a trattamento termico, i limiti di nitriti e nitrati sono abbassati dal 9 ottobre 2025, con soglie specifiche per prodotti sterilizzati e non sterilizzati.
Per alcune specialità, il regolamento elenca espressamente i prodotti interessati, tra cui Wiltshire bacon, Wiltshire ham, dry cured bacon, dry cured ham, jamón curado, paleta curada, lomo embuchado, cecina, Rohschinken, saucisson sec, vysočina, svensk julskinka, Mettwurst e altri prodotti analoghi. In tali casi:
- i limiti sono differenziati per nitriti e nitrati;
- in alcuni casi la dose residua massima è fissata espressamente in ioni NO2 o NO3;
- in altri casi è previsto un obbligo di indagine se la dose residua supera determinate soglie, ad esempio 50 mg/kg, 95 mg/kg o 110 mg/kg.
Prodotti tradizionali ottenuti mediante salatura
Il regolamento dedica una disciplina specifica ai prodotti tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura, sia per immersione sia a secco, compresi i procedimenti combinati e i casi in cui la salamoia è iniettata nel prodotto. Le categorie 08.3.4.1, 08.3.4.2 e 08.3.4.3 vengono rimodulate per tener conto della varietà dei metodi di lavorazione e della necessità di salvaguardare alcune produzioni tradizionali.
Per queste categorie sono previste disposizioni specifiche per prodotti come bacon, ham, entremeada, cured tongue, kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött, jellied veal, brisket, Rohwürste, salchichón, chorizo, saucisson sec, nonché per altre specialità regionali. Le nuove norme stabiliscono limiti ridotti e introducono, in diversi casi, soglie residue massime da tutte le fonti espresse in ioni NO2 o NO3. Il regime è articolato e alcune disposizioni si applicano solo dal 9 ottobre 2025.
Formaggi, prodotti caseari e analoghi
Per la categoria dei formaggi stagionati e per i prodotti caseari analoghi, il regolamento riduce i limiti di nitrati, distinguendo tra:
- formaggi di pasta dura, semidura e semimolle;
- prodotti caseari stagionati;
- prodotti analoghi al formaggio a base di latte e derivati.
Le date di applicazione sono differenziate: in diversi casi il nuovo limite si applica dal 9 ottobre 2025, mentre per altre categorie dal 9 ottobre 2026 o dal 9 ottobre 2027. Per alcune specialità svedesi tradizionali sono mantenuti limiti specifici fino al 9 ottobre 2027. È inoltre previsto che, se la dose residua totale nel prodotto pronto per la commercializzazione supera 35 mg/kg espressi in ioni NO3, gli operatori debbano indagare sul motivo del superamento.
Pesce e prodotti della pesca
Per la categoria 09.2, limitatamente ad aringhe e spratti marinati, il nuovo limite per i nitrati è fissato a 270 dal 9 ottobre 2025. Anche qui la disciplina distingue tra dose massima aggiunta in fabbricazione e dose residua nel prodotto finito, con soglia residua massima pari a 45 mg/kg espressi in ioni NO2.
Aggiornamento delle specifiche di purezza degli additivi
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato per tutte le sostanze interessate. In particolare:
- per E 249 (nitrito di potassio) ed E 250 (nitrito di sodio), i limiti di arsenico, piombo e mercurio sono fissati a non più di 0,1 mg/kg, con ulteriori specifiche sulla perdita all’essiccazione;
- per E 251 (nitrato di sodio), sia nella forma solida sia in quella liquida, sono stabiliti nuovi limiti di purezza, compresi limiti per nitriti residui e per l’acido nitrico libero nella forma liquida;
- per E 252 (nitrato di potassio), sono aggiornate le specifiche di purezza con limiti di nitriti residui e dei medesimi elementi tossici.
La logica è quella di allineare le specifiche tecniche ai rilievi scientifici più recenti e di ridurre la presenza di elementi tossici negli additivi stessi.
Regime transitorio e applicazione temporale
Il regolamento prevede una serie di regole transitorie per evitare effetti immediati su alimenti e additivi già immessi sul mercato. In sintesi:
- gli alimenti non conformi alle nuove disposizioni, ma immessi legalmente sul mercato prima della rispettiva data di applicazione, possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
- gli additivi legalmente immessi sul mercato prima del 29 ottobre 2023 e non conformi ai nuovi limiti di purezza possono essere usati fino al 29 aprile 2024;
- gli alimenti contenenti tali additivi, se immessi legalmente sul mercato prima del 29 ottobre 2023, possono essere immessi sul mercato fino al 29 aprile 2024 e commercializzati fino a esaurimento della loro vita utile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco UE degli additivi autorizzati
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per ridurre e rimodulare i livelli massimi di utilizzo di E 249-250 ed E 251-252 in numerose categorie alimentari, con passaggio in diversi casi da limiti espressi in dose aggiunta a limiti espressi in dose aggiunta e dose residua. Per varie categorie vengono fissate nuove soglie applicabili dal 9 ottobre 2025, mentre per altre restano periodi di applicazione specifici fino al 9 ottobre 2026 o al 9 ottobre 2027.
Nuove disposizioni per prodotti tradizionali a base di carne
Le categorie 08.3.4, 08.3.4.1, 08.3.4.2 e 08.3.4.3 sono riformulate per disciplinare in modo specifico i prodotti tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura, includendo casi di salatura per immersione, salatura a secco, combinazioni dei due metodi, prodotti composti e iniezione di salamoia. Per molti prodotti tradizionali vengono introdotti limiti differenziati per nitriti e nitrati, con note che distinguono tra dose massima aggiunta e dose residua massima consentita nel prodotto pronto per la commercializzazione.
Riduzione dei limiti per i prodotti a base di carne
Nelle categorie 08.2, 08.3.1 e 08.3.2 i livelli massimi di nitriti e nitrati sono sensibilmente ridotti dal 9 ottobre 2025. Per alcuni prodotti specifici, come Wiltshire bacon, Wiltshire ham, dry cured bacon, dry cured ham, jamón curado, presunto, bacon e prodotti analoghi, sono stabiliti limiti dettagliati e, in diversi casi, anche soglie residue massime da tutte le fonti (ad esempio 45 mg/kg, 50 mg/kg, 95 mg/kg o 110 mg/kg espressi in ioni NO2 o NO3) oltre le quali gli operatori devono indagare sulle cause dello scostamento.
Disposizioni per formaggi e prodotti caseari
Per le categorie 01.7.2, 01.7.4, 01.7.6 e 01.8 sono introdotti nuovi limiti per i nitrati, con riduzioni progressive e date di applicazione differenziate: 9 ottobre 2025, 9 ottobre 2026 e 9 ottobre 2027 a seconda del prodotto. In tali categorie il regolamento prevede limiti di dose aggiunta espressi in ioni NO3 e, per i prodotti pronti per la commercializzazione, un obbligo di indagine se la dose residua supera 35 mg/kg di ioni NO3.
Disposizioni per pesce marinato
Per la categoria 09.2, limitatamente ad aringhe e spratti marinati, il limite per i nitrati è ridotto da 500 a 270, con applicazione dal 9 ottobre 2025. È inoltre prevista una nota che distingue la dose massima aggiunta durante la fabbricazione dalla dose residua massima nel prodotto finito, fissata a 45 mg/kg espressi in ioni NO2.
Aggiornamento delle specifiche di purezza
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato per tutte le quattro sostanze. Per E 249 ed E 250 sono abbassati i limiti di arsenico, piombo e mercurio a 0,1 mg/kg e sono definite specifiche di perdita all’essiccazione; per E 251 ed E 252 vengono introdotti o aggiornati limiti di purezza, inclusi limiti per nitriti residui espressi in NaNO2 o KNO2 e per l’acido nitrico libero nel nitrato di sodio liquido.
Disposizioni transitorie
Gli alimenti non conformi ai nuovi requisiti applicabili alle rispettive date possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione. Gli additivi E 249-E 252 immessi legalmente sul mercato prima del 29 ottobre 2023 e non conformi ai nuovi limiti per piombo, mercurio e arsenico possono essere usati fino al 29 aprile 2024; gli alimenti che li contengono possono essere immessi sul mercato fino al 29 aprile 2024 e commercializzati fino a scadenza o termine minimo di conservazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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