Ordinanza n. 228/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto 2008 del Ministero della cultura DG-SI 24/11/2025, pubblicato in data 24.11.2025, di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi per i carnevali storici 2025, con esclusione, di fatto, dell’istanza presentata dal Comitato Bacanal del Gnoco il 13.10.2025; - del preavviso di rigetto della domanda di contributo DOM-2025-158550-CARNF-00001 di cui alla nota MIC7MIC_DG-S_SERV II/04/11/2025/0012874-P; - del provvedimento MIC/MIC_DG-S_SERV II/17/11/2025/0013366-P, notificato in data 17.11.2025, di riscontro alle osservazioni presentate dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco ex art. 10-bis del 10.11.2025 di conferma dell’avvio del procedimento di rigetto; - dell’art. 2, comma 2, lett. b), del Bando Carnevali 2025, di cui al decreto del Ministero della cultura UDCM/04/04/2025/111, se ed in quanto intrepretato nel senso attribuito dal Ministero della cultura nel preavviso di rigetto del 4.11.2025, confermato nel riscontro alle osservazioni del 17.11.2025; - del verbale n. 1/2025 delle sedute del 18 e 19 novembre 2025 di cui alla nota DG-S/24/11/2025 VERBALE 66 nella parte in cui ha preso atto delle “risultanze istruttorie relative alle 89 domande pervenute tramite il portale telematico Fusonline, delle quali 76 risultano ammissibili alla valutazione della Commissione Carnevali Storici, 12 inammissibili per carenza dei requisiti essenziali di partecipazione di cui agli articoli 2 e 3 del bando (…)”; - della nota MIC I MIC_DG-S_SERVII/01.12.202570013939-P, notificata il 1.12.2025 di riscontro all’istanza accesso agli atti del Bacanal del 26.11.2025 (doc. n. 5) - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria e assegnazione dei contributi ministeriali per i carnevali storici 2025, con esclusione dell’istanza del comitato, nonché gli atti presupposti di preavviso e conferma del rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il comitato ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi per i carnevali storici 2025, il preavviso di rigetto della domanda, il successivo riscontro alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la disposizione del bando relativa ai requisiti soggettivi, il verbale della commissione recante l’inammissibilità di alcune domande e il diniego di accesso agli atti. La contestazione riguardava, in particolare, l’interpretazione del requisito previsto dall’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 111, relativo al mancato assoggettamento a procedure concorsuali, riferito al legale rappresentante dell’organismo richiedente. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che l’esclusione dalla selezione avrebbe inciso sulla possibilità di organizzare la manifestazione del “Venerdì Gnocolar” del 13 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha ritenuto tempestivi il deposito dei documenti e della memoria difensiva del Ministero, eseguiti il 10 gennaio 2026, chiarendo che il termine a ritroso in scadenza di sabato non deve essere anticipato al venerdì. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in questa fase sommaria e rinviando l’esame della questione relativa alla presenza di controinteressati, che il ricorso non apparisse assistito da adeguata fondatezza. Secondo il Collegio, l’art. 2, comma 2, lettera d), del d.m. 4 aprile 2025, n. 111, nel riferire il requisito del mancato assoggettamento a procedure concorsuali al legale rappresentante dell’organismo richiedente, deve essere interpretato nel senso che rilevano anche le vicende riguardanti le società delle quali il rappresentante sia stato amministratore, in coerenza con la finalità di garantire l’affidabilità dei destinatari di risorse pubbliche. Anche il periculum in mora è stato ritenuto insussistente: l’esclusione dalla manifestazione derivava essenzialmente da altri provvedimenti, comunali e ministeriali, mentre l’asserita idoneità della sospensione degli atti impugnati a determinare una riammissione del comitato all’organizzazione della manifestazione era stata prospettata in termini meramente ipotetici. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un adeguato fumus boni iuris e il periculum in mora; in loro difetto l’istanza deve essere respinta.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il deposito ministeriale è stato ritenuto tempestivo applicando il computo del termine a ritroso: quando la scadenza cade di sabato, il termine non deve essere anticipato al venerdì.
art. 2, comma 2, lett. d), d.m. 4 aprile 2025, n. 111
Il requisito soggettivo del mancato assoggettamento a procedure concorsuali, riferito al legale rappresentante dell’organismo richiedente, comprende le vicende delle società delle quali il rappresentante sia stato amministratore, in funzione della verifica dell’affidabilità del beneficiario di risorse pubbliche.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base procedimentale per le osservazioni presentate dal richiedente avverso il preavviso di rigetto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato non può essere concessa quando il pregiudizio allegato deriva principalmente da provvedimenti diversi da quello gravato.
- Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando l’effetto favorevole della misura cautelare sulla posizione del ricorrente è prospettato soltanto come eventuale e ipotetico.
- Quando una disciplina di finanziamento pubblico richiede che il legale rappresentante dell’organismo richiedente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali, il requisito può essere interpretato, in coerenza con la finalità di garantire l’affidabilità del beneficiario, come riferito anche alle vicende delle società amministrate dal rappresentante.
- Il termine per il deposito a ritroso previsto per la fase cautelare non deve essere anticipato al venerdì quando la relativa scadenza cade di sabato.
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