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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29917/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficace nei confronti della lavoratrice la cessione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione del ramo d'azienda (contratto 5 novembre 2007). Vodafone contestava l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., deducendo che il ramo ceduto (reparti di back office con personale e mezzi organizzativi) manteneva autonomia funzionale nonostante la permanenza in capo alla cedente di alcuni strumenti informatici e l'esistenza di un parallelo contratto di appalto per la fornitura dei servizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (principale e incidentale), confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva accertato la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto. Il rigetto si fonda sulla valutazione di fatto del giudice d'appello, ritenuta adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità: in particolare la mancata cessione di strumenti informatici necessari e il perdurante collegamento direttivo/funzionale e di controllo da parte di Vodafone hanno fatto escludere la preesistenza di un'entità autonoma trasferibile. Sono state respinte anche le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, per l'assenza di questioni di diritto comunitario nuove rispetto alla giurisprudenza consolidata. Vodafone è stata condannata alle spese processuali in favore della lavoratrice; nessuna condanna per le spese a carico della controricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    L'applicabilità dell'art. 2112 richiede che il ramo ceduto abbia autonomia funzionale e preesistenza: capacità di svolgere il suo scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi già al momento dello scorporo; tale accertamento è di natura fattuale e spetta al giudice del merito

  • art. 32 d.lgs. 276/2003

    Il d.lgs. di adeguamento alla Direttiva 2001/23/CE non ha eliminato il requisito della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo; va interpretato coerentemente con l'art. 2112 c.c.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La disciplina comunitaria richiede la protezione dei lavoratori e individua il trasferimento di un'entità economica organizzata; l'identità dell'entità si valuta globalmente mediante più elementi (personale, organizzazione, mezzi, clientela) e richiede preesistenza

  • art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è obbligatorio quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza comunitaria o quando la questione è in sostanza di fatto e non richiede nuova interpretazione del diritto UE; spettava al giudice valutare la necessità del rinvio

Massime di principio

  • Per configurare il trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. occorre che l'entità trasferita sia dotata di autonomia funzionale e che tale autonomia preesista al trasferimento; la valutazione è complessiva e basata su più elementi.
  • La mera sottoscrizione di un contratto di fornitura/appalto contestuale non determina di per sé il trasferimento: conta l'effettiva capacità del ramo, con i suoi mezzi e il suo personale, di operare autonomamente senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
  • La mancata cessione di beni strumentali essenziali (es. sistemi e programmi informatici necessari all'esercizio dell'attività) è un elemento probatorio forte che può indicare la mancanza di autonomia del ramo.
  • La nozione di 'bagaglio di conoscenze' o 'gruppo organizzato di lavoratori' può costituire un ramo 'leggero' trasferibile, ma spetta al giudice del merito accertare se il personale possiede un insieme stabile di competenze e capacità tale da permettere l'erogazione autonoma del servizio.
  • Le questioni di diritto comunitario vanno rimesse alla CGUE solo se realmente necessarie: non è prevista la facoltà automatica di rinvio richiesta dalle parti quando esiste giurisprudenza consolidata o la questione è essenzialmente fattuale.

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