Cassazione Civile, Ordinanza n. 34442/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta avverso il decreto di trasferimento di alcuni fondi rustici, che il terzo rivendicava come di sua proprietà esclusiva per intervenuta usucapione. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l'opposizione e rigettava la domanda di rivendicazione; la Corte d'appello confermava, ritenendo l'opposizione proposta dopo la vendita e l'assegnazione e comunque insussistente la prova del possesso utile all'usucapione, anche per l'incertezza sull'individuazione dei beni e per l'inidoneità degli elementi istruttori a dimostrare l'animus possidendi. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem e violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) nullità e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ignorato un preteso giudicato implicito/proveniente dal giudizio possessorio; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e sostenendo che la coltivazione dei fondi sarebbe stata sufficiente a provare il possesso ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è legittima se la sentenza d'appello integra e completa le ragioni del primo giudice e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la censura di omesso esame è preclusa in presenza di doppia conforme, sia perché il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non spiega efficacia nel giudizio petitorio volto ad accertare l'usucapione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che esso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che la mera coltivazione del fondo non basta a provare il possesso utile all'usucapione, perché compatibile anche con un titolo convenzionale o con la tolleranza del proprietario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, all'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione o gli atti esecutivi, nel caso concreto utilizzata per contestare il decreto di trasferimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione per relationem che integri quella di primo grado
il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il n. 5 è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
la proposta del consigliere non ha funzione decisoria e non preclude la partecipazione al collegio
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della motivazione sufficiente e del giusto processo
il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ha equivocato sul contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione
la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del travisamento o delle ipotesi di legge
richiamato dal ricorrente per l'usucapione; la Corte ribadisce che occorre prova del possesso utile e non la sola coltivazione del fondo
richiamato dal ricorrente; non incide sulla valutazione d'inammissibilità della censura di merito
usati per condannare il ricorrente a una somma ulteriore in favore delle controparti e della cassa delle ammende in ragione dell'esito del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere validamente motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già decise in primo grado, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo completo e coerente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il giudicato formatosi in un giudizio possessorio non spiega efficacia nel giudizio petitorio volto all'accertamento dell'usucapione, perché il possesso utile ad usucapire richiede requisiti non necessari ai fini della tutela possessoria.
- La valutazione del materiale probatorio, comprese le presunzioni, è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova lettura delle prove sotto l'apparenza di violazione di legge o omesso esame.
- Ai fini della prova del possesso utile all'usucapione, la mera coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente, poiché è compatibile anche con un rapporto fondato su titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario e non dimostra necessariamente l'esercizio del potere di fatto con esclusione dei terzi.
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