L.R. Toscana 73/2005
Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il sostegno al sistema cooperativo: ne riconosce il ruolo economico e sociale, individua i soggetti beneficiari, accredita i CAIC, programma interventi di sviluppo e regola cooperazione sociale e di comunità. Prevede anche contributi straordinari per le cooperative di comunità solo per il biennio 2020-2021. Diverse disposizioni risultano abrogate.
Norme toscane per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo
Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo toscano
La legge disciplina gli strumenti della Regione Toscana per valorizzare e sostenere il sistema cooperativo nel territorio regionale. Il provvedimento riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell’impresa cooperativa, definisce i destinatari delle misure e prevede interventi specifici per promozione, credito, innovazione, cooperazione sociale e cooperative di comunità.
Principi generali e finalità
La Regione riconosce la cooperazione come parte integrante del sistema imprenditoriale toscano e come soggetto caratterizzato da democrazia interna, radicamento territoriale e responsabilità sociale. Le finalità pubbliche riguardano soprattutto:
- diffusione della cultura cooperativa e dell’imprenditoria partecipata;
- valorizzazione di mutualità, partecipazione democratica e assenza di fini speculativi;
- riconoscimento della cooperazione di credito come fattore di sviluppo locale;
- promozione di forme mutualistiche utili alla riforma del welfare toscano.
Il sistema cooperativo può svolgere attività orientate all’acquisto di servizi a migliori condizioni, alla produzione o gestione di servizi destinati ai soci/gestori e alla partecipazione degli utenti alla gestione di società affidatarie di servizi anche tramite strumenti finanziari partecipativi.
Soggetti beneficiari
Le misure della legge si applicano, secondo gli atti di programmazione regionale, alle società cooperative che:
- siano iscritte regolarmente all’Albo delle società cooperative;
- risultino certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del d.lgs. 220/2002;
- abbiano almeno una unità produttiva in Toscana;
- applichino i CCNL e gli eventuali contratti integrativi firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.
I benefici si estendono anche ai consorzi costituiti da tali cooperative.
Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC)
La Regione favorisce iniziative di promozione, animazione, informazione, sostegno e consulenza alle imprese cooperative, oltre alle attività volte a semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione. A questo scopo accredita i CAIC, costituiti in forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.
Per ottenere l’accreditamento regionale, i CAIC devono:
- disporre di una struttura articolata in almeno quattro province della Toscana;
- avere uno statuto che consenta attività a favore di tutte le cooperative richiedenti.
Conferenza regionale della cooperazione
La Giunta regionale organizza almeno ogni tre anni una conferenza regionale della cooperazione, finalizzata al confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative e al rafforzamento dei rapporti fra cooperazione e istituzioni.
Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione
La Regione, nell’ambito della programmazione regionale e dei piani settoriali richiamati, può attuare interventi per:
- qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
- sviluppo degli investimenti, integrazione e patrimonializzazione, anche tramite accesso agevolato al credito, sostegno ai CONFIDI e interventi finanziari per la capitalizzazione;
- trasferimento di conoscenze e competenze, innovazione e ricerca, anche attraverso i CAIC;
- politiche attive per orientamento, formazione professionale e lavoro;
- valorizzazione delle persone svantaggiate, in particolare delle persone con disabilità;
- promozione dell’occupazione femminile e giovanile anche nei ruoli professionali e direzionali;
- sostegno a iniziative cooperative di ex lavoratori di aziende in crisi;
- sostegno all’edilizia sociale, anche cooperativa;
- miglioramento della competitività tramite fusioni, aggregazioni, consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
- promozione di cooperative tra medici, operatori sanitari e laboratori di analisi, con attenzione a giovani e donne;
- promozione delle cooperative di comunità.
Cooperazione sociale
La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Le associazioni di rappresentanza partecipano ai processi di programmazione regionale e locale, mentre le cooperative sociali concorrono alla progettazione ed erogazione dei servizi nei limiti della normativa socio-sanitaria vigente.
Nell’ambito della programmazione e delle risorse disponibili, Regione ed enti locali possono promuovere azioni di sostegno e qualificazione della cooperazione sociale tramite:
- politiche formative e occupazionali;
- interventi di natura fiscale;
- accesso al credito agevolato;
- misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo.
Cooperazione di comunità
La disciplina riconosce e promuove le cooperative di comunità per valorizzare risorse, competenze, vocazioni e tradizioni locali, soprattutto in:
- aree montane, aree interne o a rischio spopolamento;
- zone con disagio socio-economico o criticità ambientale;
- contesti metropolitani o periferie urbane con minore accessibilità sociale, economica e di mercato.
Le cooperative di comunità sono società cooperative iscritte negli appositi albi, finalizzate a soddisfare i bisogni della comunità locale e a migliorarne la qualità sociale ed economica mediante attività culturali, socio-economiche eco-sostenibili, recupero di beni ambientali o monumentali e creazione di lavoro. La compagine sociale può comprendere persone fisiche e giuridiche della comunità, soggetti che la sovvenzionano o vi operano, nonché enti del Terzo settore con sede nella comunità e attività prevalente verso la stessa.
La Regione e i propri enti dipendenti possono concedere l’uso di aree e immobili inutilizzati, nel rispetto della disciplina sul demanio e patrimonio regionale, per il recupero e riuso da parte delle cooperative di comunità. Anche gli enti locali e, secondo i rispettivi ordinamenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono applicare questa disciplina e affidare beni inutilizzati per le medesime finalità.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- requisiti, modalità e termini per l’accreditamento dei CAIC;
- tipologie e quantità dei servizi erogabili;
- controlli sulla documentazione;
- verifiche per il mantenimento dell’accreditamento;
- composizione e funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.
Regime finanziario
Per gli interventi originari dell’articolo 9, la copertura è posta a carico delle risorse dei piani regionali richiamati e, per gli esercizi successivi, mediante legge di bilancio.
È inoltre previsto un intervento straordinario e temporalmente limitato: nel biennio 2020-2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità con contributi concessi tramite bando nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, per una spesa complessiva di 2.190.000 euro, finanziata con stanziamenti di bilancio specificamente indicati. Tale misura ha quindi natura temporanea e riferita esclusivamente al biennio 2020-2021.
Abrogazioni e disciplina non più vigente
Risultano abrogate le disposizioni sulla Consulta regionale della cooperazione, sull’Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione e sui consorzi fidi. È inoltre abrogata la precedente legge regionale del 1977 in materia di promozione e sviluppo della cooperazione. La previsione sui contributi alle cooperative di comunità è limitata al biennio 2020-2021 e, per quella parte, non ha più utilità applicativa attuale.
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