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Legge

L.R. Calabria 22/2019

Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria programmi di recupero di immobili pubblici inutilizzati o degradati tramite organizzazioni di autorecupero (cooperative edilizie o APS), con assegnazione degli immobili, esecuzione dei lavori a carico dei soci e successiva locazione abitativa delle unità ricavate. Prevede criteri di selezione, convenzione, limiti al conguaglio canone e clausola di invarianza finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Autorecupero di immobili pubblici inutilizzati o degradati

Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, un meccanismo di recupero di immobili pubblici inutilizzati o in stato di degrado tramite soggetti organizzati di autorecupero. L’obiettivo è quello di riattivare immobili di proprietà pubblica e destinarne le unità risultanti a locazione abitativa ai soci delle organizzazioni selezionate.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Possono promuovere programmi di recupero gli enti pubblici proprietari di immobili ubicati in Calabria, tra cui Regione, province, Città metropolitana di Reggio Calabria, comuni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica regionale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici. Gli immobili devono essere destinati a finalità diverse dall’edilizia residenziale pubblica e devono essere inutilizzati o comunque in avanzato stato di degrado, con priorità per quelli situati nei centri storici.

Gli interventi sono affidati a organizzazioni di autorecupero, individuate tra:

  • società cooperative edilizie di abitazione;
  • associazioni di promozione sociale.

I soci beneficiari finali sono i soci locatari, cioè i soci dell’organizzazione assegnataria a cui vengono poi concessi in locazione gli alloggi ricavati dagli interventi.

Requisiti delle organizzazioni di autorecupero

Per partecipare alle procedure di assegnazione, le organizzazioni devono essere costituite da soci in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia sociale, in numero pari alle unità immobiliari risultanti dagli interventi previsti nell’avviso.

L’atto costitutivo deve prevedere:

  • la finalità di realizzare interventi di recupero secondo la legge;
  • le modalità di scioglimento dopo la stipula dei contratti di locazione.

Quanto all’iscrizione, è richiesto che:

  • le cooperative siano iscritte all’albo nazionale delle cooperative edilizie e alla camera di commercio come cooperative con tale finalità;
  • le associazioni di promozione sociale siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Procedura di individuazione dell’organizzazione assegnataria

L’ente proprietario pubblica un avviso per assegnare gli immobili a una organizzazione di autorecupero. L’avviso deve indicare in modo dettagliato:

  • immobili interessati, ubicazione e interventi da eseguire;
  • unità immobiliari risultanti dal recupero;
  • valore dei lavori a carico dell’organizzazione, determinato in base al prezziario regionale delle opere pubbliche;
  • schema della convenzione;
  • schema del contratto di locazione;
  • importo del canone;
  • modalità di presentazione della domanda, documentazione richiesta e termine per la domanda;
  • regole del procedimento di selezione.

I criteri di selezione devono prevedere punteggi specifici per la presenza di soci senza disponibilità di abitazione e per soggetti sottoposti a procedura di sfratto. L’assegnazione può essere disposta solo a favore di organizzazioni il cui organo di amministrazione sia composto esclusivamente da uno o più soci dell’organizzazione.

Convenzione e contenuti essenziali

L’assegnazione degli immobili avviene mediante convenzione tra ente proprietario e organizzazione assegnataria. La convenzione deve disciplinare, oltre agli elementi tecnici ed economici richiamati dall’avviso:

  • i termini per completare gli interventi;
  • le garanzie da prestare;
  • le sanzioni per inadempimento o ritardo;
  • i casi di risoluzione per inadempimento.

La convenzione deve anche prevedere:

  • il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali;
  • la risoluzione e il rientro immediato dell’immobile nella disponibilità dell’ente se cessa anche uno solo dei soci dell’organizzazione prima del completamento dei lavori;
  • il divieto di assegnare gli alloggi a soci diversi da quelli già aderenti all’organizzazione al momento della domanda.

Alla convenzione è allegato il progetto esecutivo dell’intervento.

Realizzazione degli interventi di recupero

La progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo restano di competenza dell’ente pubblico proprietario, ma gli oneri sono a carico dell’organizzazione di autorecupero.

I lavori vengono eseguiti con la partecipazione diretta dei soci locatari, che contribuiscono:

  • agli oneri economici per servizi e materiali di costruzione;
  • con apporti lavorativi personali, nei limiti previsti per le APS dal Codice del Terzo settore.

Il valore di tali contributi è scomputato dal canone di locazione secondo il meccanismo previsto dalla legge e secondo il valore determinato nell’avviso.

Assegnazione finale e locazione degli alloggi

Al termine dei lavori, l’ente proprietario verifica il possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia sociale e assegna ciascuna unità immobiliare ai soci individuati dall’organizzazione, stipulando con essi un contratto di locazione a uso abitativo.

I soci locatari possono scomputare dai canoni il valore degli oneri economici e del lavoro personale sostenuti per il recupero, per un periodo proporzionale a tale valore. Tuttavia, lo scomputo non può superare 20.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Aspetti finanziari e decorrenza

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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