L.R. Calabria 29/2019
Storicizzazione risorse del precariato storico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge calabrese conferma e disciplina contributi regionali per la contrattualizzazione e stabilizzazione di lavoratori storici del precariato, inclusi LSU/LPU e altri bacini individuati da precedenti leggi regionali. Prevede contributi annui per enti locali e Azienda Calabria Lavoro, con alcune misure operative dal 1° luglio 2022 per gli assunti a tempo indeterminato. Non contiene una scadenza finale generale, ma opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Sostegno regionale alla stabilizzazione del precariato storico in Calabria
Sostegno regionale alla stabilizzazione del precariato storico in Calabria
La legge regionale disciplina misure finanziarie e organizzative per favorire il superamento del precariato di specifiche platee di lavoratori in Calabria. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale e riguarda soprattutto enti locali e Azienda Calabria Lavoro.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità è sostenere la contrattualizzazione e la stabilizzazione di lavoratori rientranti nei bacini previsti da tre leggi regionali:
- l.r. 13 gennaio 2014, n. 1, sul superamento del precariato ai sensi del d.l. n. 101/2013;
- l.r. 2 agosto 2013, n. 40, sui lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non ancora utilizzati;
- l.r. 8 novembre 2016, n. 31, sui lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 d.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese. La disciplina riguarda inoltre i lavoratori di cui all’art. 2 della l.r. 13 giugno 2008, n. 15, già utilizzati dagli enti locali o contrattualizzati da Azienda Calabria Lavoro.
Risorse finanziarie stanziate
La Regione conferma un’autorizzazione annuale di spesa pari a 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) del bilancio di previsione 2019-2021. Le misure sono quindi subordinate alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio e alla relativa autorizzazione annuale di spesa.
Contributi per i lavoratori dei bacini l.r. 40/2013 e l.r. 31/2016
Per gli enti locali interessati alla contrattualizzazione di tali lavoratori, la Regione eroga per ciascun lavoratore un contributo fisso annuo di 11.157,24 euro nei seguenti casi:
- assunzione a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo determinato per i primi due anni, con un ulteriore anno di contributo in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo determinato per il primo anno, con due ulteriori anni di contributo in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato. Il contributo è riconosciuto nel quadro del limite massimo dell’autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio.
Misure per i lavoratori della l.r. 15/2008 utilizzati dagli enti locali
Per i lavoratori di cui all’art. 2 della l.r. 15/2008, allo stato utilizzati dagli enti locali, la Regione riconosce agli enti utilizzatori un contributo fisso annuo di 11.157,24 euro se procedono, a partire dal 1° luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more delle procedure amministrative, il contributo può essere erogato nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Misure per i lavoratori della l.r. 15/2008 contrattualizzati da Azienda Calabria Lavoro
Per i lavoratori di cui all’art. 2 della l.r. 15/2008 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo di 13.138,18 euro finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla relativa assunzione e, nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative, a prorogare i contratti in essere.
Modalità attuative
Il dipartimento regionale competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori interessati dalla legge. La norma attribuisce quindi all’amministrazione regionale un potere attuativo funzionale alla continuità operativa dei rapporti di lavoro interessati.
Regime finanziario e decorrenza
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora formalmente riferita al sostegno della stabilizzazione del precariato storico e contiene misure con effetti collegati a rapporti di lavoro ancora potenzialmente in essere; non risulta quindi completamente superata o priva di utilità pratica.
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