Cassazione Penale, Sentenza n. 19432/2025 del 24/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione. La ricorrente era stata arrestata (convalidato) e sottoposta ad ordinanza cautelare per detenzione di stupefacenti in concorso col marito, ma era stata poi assolta con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile. Il ricorso deduceva violazione di legge e apoditticità della motivazione: secondo la ricorrente la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente una condotta ostativa soltanto sulla base degli elementi dell'ordinanza cautelare e del riesame, senza confronto adeguato con la sentenza assolutoria, non avendo individuato con chiarezza quale condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stata in sinergia con l'intervento dell'autorità (si richiamano presunte contraddizioni nelle dichiarazioni e il tenore di vita), e senza specificare la valenza sinergica delle condotte contestate.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha censurato il percorso logico-giuridico del giudice della riparazione perché: 1) aveva preso a riferimento, in via principale, gli elementi fondanti la misura cautelare anziché partire dall'accertamento della condotta della richiedente (anche alla luce della sentenza assolutoria) e valutare ex ante la sussistenza del dolo o della colpa grave; 2) non aveva individuato chiaramente quale comportamento ostativo fosse ascrivibile alla ricorrente; 3) aveva fatto riferimento a mere contraddizioni non precisate, al tenore di vita e alla convivenza con il marito dedotto essere coinvolto, senza motivare l'idoneità di tali elementi a costituire indizio di connivenza o di sinergia con l'intervento dell'autorità. Pertanto l'ordinanza è annullata e la causa rinviata per ri-decidere, con regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione e pone come causa ostativa l'aver dato causa o concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. La Corte interpreta la norma nel senso che la colpa grave non necessita di configurare un reato autonomo, ma deve essere valutata ex ante rispetto all'intervento autoritativo: si valuta se la condotta abbia concorso a creare la falsa apparenza di illecito, con necessità di apprezzare la sinergia tra la condotta e l'azione delle autorità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata limitatamente ai termini di esposizione del motivo di ricorso; nella decisione è utilizzata per delimitare l'ambito argomentativo del ricorso e la forma dell'impugnazione nei limiti consentiti dalle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il punto di partenza non sono gli elementi che hanno motivato la misura cautelare, ma l'accertamento della condotta del richiedente, anche alla luce di ciò che è emerso o escluso nella sentenza penale.
- La valutazione della sussistenza di dolo o di colpa grave è ex ante: il giudice deve stabilire se la condotta del richiedente abbia effettivamente determinato, o concorso a determinare, la falsa apparenza di illiceità che ha indotto l'intervento autoritativo, senza trasformare il giudizio di riparazione in una verifica di responsabilità penale.
- Dichiarazioni contraddittorie del richiedente rilevano solo se si dimostra che sono false e/o reticenti e che, sinergicamente con l'attività investigativa, hanno contribuito alla misura restrittiva; la mera segnalazione di contraddizioni, senza precisarne la natura e la sinergia causale, non integra di per sé la condizione ostativa.
- Frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, convivenza o tenore di vita elevato possono costituire indizi rilevanti solo se motivatamente connessi alla consapevolezza dell'attività illecita e se la loro idoneità a dimostrare connivenza o contiguità è adeguatamente argomentata e correlata al provvedimento restrittivo.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente quale atto o comportamento del richiedente sia ritenuto doloso o gravemente colposo, e spiegare la relazione di concausalità o sinergia con l'intervento dell'autorità; l'assenza di tale motivazione determina vizio annullabile in Cassazione.
- Non è sufficiente richiamare in modo generico le ragioni dell'ordinanza cautelare o del riesame: occorre un confronto puntuale tra le emergenze istruttorie valutate nel procedimento penale e la ricostruzione della condotta del richiedente ai fini dell'indennizzo.
- In presenza di una sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, il giudice della riparazione deve tenerne conto espressamente e spiegare come eventuali elementi residui possano ancora integrare la causa ostativa, evitando valutazioni meramente speculativa o circolari.
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