L.R. Toscana 15/2025
Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 40/2005: abroga alcune norme sui trasferimenti patrimoniali, istituisce il registro di mortalità tra gli organismi di tutela, disciplina in modo più flessibile le aste e le trattative per vendere immobili delle aziende sanitarie e introduce una procedura vincolante di valutazione dei piani di investimento oltre soglie economiche prefissate. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Registro di mortalità, alienazione di immobili sanitari e investimenti del servizio sanitario regionale
Registro di mortalità, alienazione di immobili e investimenti del servizio sanitario regionale
La legge regionale Toscana 4 marzo 2025, n. 15 interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale contenuta nella l.r. 40/2005. Le modifiche riguardano, in particolare, la governance degli investimenti sanitari, le procedure di alienazione degli immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e l’inserimento del registro di mortalità tra gli organismi previsti dalla legge.
Istituzione del registro di mortalità
Tra gli organismi/strutture già previsti dall’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 viene inserito il registro di mortalità. La modifica amplia quindi l’elenco delle funzioni o strumenti considerati dalla disciplina regionale del servizio sanitario.
Alienazione di immobili: aste deserte e successive riduzioni di prezzo
La disciplina delle vendite immobiliari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale viene resa più articolata nei casi in cui le aste vadano deserte. In particolare:
- dopo una prima asta deserta, l’ente può bandire un secondo avviso con riduzione del prezzo di stima fino al 10% rispetto al prezzo originario;
- se anche il secondo avviso resta senza esito, possono essere pubblicati ulteriori avvisi con ulteriori riduzioni fino al 20% del prezzo originario.
Stima del prezzo e durata della validità
La legge riscrive la disciplina della stima degli immobili da alienare. Il prezzo di stima deve essere determinato, in via ordinaria, sulla base di indagini documentate con stima sintetica o analitica, mirando a un valore il più possibile vicino al mercato e tenendo conto:
- dei listini prezzi immobiliari delle CCIAA;
- delle quotazioni OMI dell’Agenzia delle entrate.
Se questi criteri non sono applicabili, si possono usare altri metodi estimativi, come capitalizzazione dei redditi, costo di trasformazione, costo di ricostruzione attualizzato e valore complementare.
La stima può essere effettuata:
- dagli uffici competenti delle aziende o enti sanitari regionali con professionalità idonee;
- da uffici o agenzie pubbliche abilitate, anche mediante convalida di stime di soggetti abilitati.
Se l’agenzia pubblica non rilascia stima o convalida entro due mesi dalla richiesta, è possibile ricorrere a perizia giurata di un professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale competente. Il professionista è scelto tramite sorteggio o avvicendamento per rotazione.
Le stime hanno validità di tre anni; il dirigente competente deve richiederne una nuova se intervengono significative variazioni del mercato immobiliare. In assenza di tali variazioni, la validità può essere prorogata fino a cinque anni complessivi, con aggiornamento in base ai listini CCIAA o alle quotazioni OMI.
Aggiudicazione, prelazione e trattativa privata
La disciplina delle procedure di vendita viene coordinata sostituendo il riferimento al “prezzo di stima” con quello al prezzo posto a base d’asta nei casi di aggiudicazione e prelazione.
La trattativa privata è ammessa:
- quando non sono presentate offerte, oppure vi sono solo offerte inammissibili; in tal caso devono essere invitati almeno tre soggetti;
- con prezzo base pari a quello determinato ai sensi della disciplina della stima, oppure all’ultimo prezzo posto a base d’asta, eventualmente ridotto del 5%;
- con possibilità per il dirigente di disporre nuove stime dopo ogni asta infruttuosa, dilazioni di pagamento con adeguate garanzie e, su richiesta dell’aggiudicatario, autorizzazione a presentare le pratiche necessarie per i lavori e a essere immesso nel possesso nelle more della stipula.
È inoltre prevista la possibilità di alienare immobili a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza, quando ciò sia necessario per assicurare efficacia ed efficienza all’attività aziendale. In tale ipotesi:
- il direttore generale avvia la procedura con apposita deliberazione motivata dall’esigenza di ottenere risorse immediate per completare i programmi di investimento;
- la deliberazione indica le caratteristiche del bene e i soggetti da interpellare, includendo almeno provincia o città metropolitana e comune sul cui territorio insiste il bene;
- può essere utilizzata anche una procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.
Per le alienazioni a favore di enti del terzo settore ed enti pubblici, se le procedure di evidenza pubblica vanno deserte, il prezzo base della trattativa è l’ultimo prezzo a base d’asta, con possibile riduzione fino al 10%.
Trattativa diretta e limiti ai ribassi
Nella trattativa diretta viene abrogata una delle ipotesi precedentemente previste e viene confermato che, in sede di trattativa, possono essere applicati ribassi percentuali fino a un massimo del 20%.
Esclusione di alcune alienazioni a favore di INAIL
Viene precisato che la disciplina sugli articoli relativi alla dismissione degli immobili sanitari non si applica anche alle alienazioni di immobili all’INAIL finalizzate all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale, nei casi previsti dalla normativa statale richiamata. Si tratta quindi di una deroga specifica per tali operazioni.
Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
La legge introduce una procedura regionale di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di assicurare uno sviluppo più omogeneo e coordinato.
Sono sottoposti a valutazione:
- i progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a 2 milioni di euro;
- i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a 25 milioni di euro.
La verifica riguarda:
- la congruità con la programmazione regionale;
- la conformità tecnico-sanitaria;
- la sostenibilità economica e finanziaria.
Le valutazioni sono attribuite alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un parere vincolante per l’inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegato ai bilanci. Modifiche al piano nel corso dell’esercizio sono ammesse solo in casi eccezionali e per motivate esigenze aziendali.
Commissione di valutazione degli investimenti sanitari
È istituita presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute la Commissione di valutazione degli investimenti sanitari, con compiti di analisi della coerenza degli investimenti con la programmazione regionale e di valutazione della reale efficacia, appropriatezza, efficienza e dei benefici clinici e organizzativi.
La Commissione è composta da:
- direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
- dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
- dirigente del settore regionale competente in materia di sanità territoriale;
- dirigente del settore regionale competente in materia di rete ospedaliera;
- direttore generale dell’ESTAR, o suo delegato.
La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento. La partecipazione è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Disposizioni abrogate e coordinamento normativo
La legge abroga i commi 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies e 4 octies dell’articolo 10 della l.r. 40/2005, eliminando così precedenti previsioni non più richiamate nel testo consolidato.
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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