L.R. Toscana 17/2025
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riconosce il valore sociale, educativo e formativo degli oratori e prevede contributi regionali per progetti e interventi in favore di minori, adolescenti e giovani. Disciplina anche protocolli d’intesa con la Regione Ecclesiastica Toscana e, se del caso, con altre confessioni religiose. Le misure finanziarie sono previste per il triennio 2025-2027.
Riconoscimento e sostegno degli oratori e delle attività oratoriali in Toscana
Riconoscimento e valorizzazione degli oratori in Toscana
La legge regionale della Toscana riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali. L’intervento regionale può tradursi anche nella concessione di contributi a favore di iniziative rivolte a minori, adolescenti e giovani, nell’ambito di percorsi educativi anche non formali e di animazione.
Definizioni e contenuti delle attività oratoriali
Ai fini della disciplina regionale, l’oratorio è inteso come uno spazio fisico animato da una comunità educante, in rapporto con le famiglie, che ospita attività educative, formative, ludico-ricreative finalizzate alla crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani.
Per animazione educativa si intende un metodo fondato su azioni organizzate volte a promuovere crescita formativa, creatività, sensibilità civica, partecipazione e socializzazione, mediante interventi espressivi, culturali, ludici, ricreativi, sportivi e di supporto.
Le attività oratoriali sono quelle svolte dai soggetti destinatari della legge e possono includere, oltre alle finalità educative generali:
- promozione della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva;
- valorizzazione di cammini, vie di pellegrinaggio e cammini di fede;
- educazione, accompagnamento e orientamento anche verso il lavoro;
- percorsi di recupero per soggetti a rischio di emarginazione sociale, devianza minorile o disabilità;
- promozione del dialogo intergenerazionale e del rispetto per anziani, terza età e non autosufficienza.
Protocolli d’intesa e coordinamento istituzionale
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Ecclesiastica Toscana. Il protocollo serve a orientare l’azione congiunta a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia e a promuovere concretamente la valorizzazione degli oratori.
Il protocollo deve prevedere:
- l’istituzione di un tavolo permanente di confronto;
- le modalità di consultazione, raccordo e coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di politiche giovanili;
- le azioni regionali per la formazione degli operatori e per eventuali forme di supporto ai beneficiari dei contributi;
- i criteri per l’assegnazione del quantitativo di risorse che gli avvisi possono destinare ai due gruppi di beneficiari individuati dalla legge.
La Regione prevede inoltre la possibilità di stipulare protocolli d’intesa anche con enti di altre confessioni religiose che abbiano un’intesa con lo Stato, per valorizzare attività rivolte all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani.
Contributi regionali e tipologie di interventi finanziabili
La Regione concede contributi, in parte corrente e in conto capitale, mediante appositi avvisi pubblici. I progetti finanziabili riguardano in particolare:
- sviluppo, crescita individuale e socializzazione di minori, adolescenti e giovani;
- formazione degli operatori;
- programmi di diffusione dello sport e iniziative culturali con carattere di solidarietà;
- percorsi di integrazione e recupero per soggetti a rischio di emarginazione sociale, devianza minorile o giovanile, o con disabilità;
- lavori e interventi sulle strutture in cui hanno sede gli oratori o si svolgono le attività, compresi allestimento di centri ricreativi e sportivi, acquisto di attrezzature e manutenzione straordinaria o riadattamento di immobili destinati all’incontro di adolescenti e giovani.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere ai contributi:
- gli enti ecclesiastici localizzati in Toscana e civilmente riconosciuti ai sensi della legge n. 222 del 1985;
- le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano sede operativa in Toscana, prevedano nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di attività oratoriali e svolgano tali attività in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.
Per i soggetti ecclesiastici è richiesta, prima della presentazione dei progetti, una specifica attestazione della diocesi territorialmente competente, finalizzata a favorire il raccordo con le attività già presenti sul territorio e la coerenza con le finalità sociali e aggregative.
Criteri di priorità per la concessione dei contributi
I contributi sono assegnati secondo criteri di priorità decrescente, tra cui:
- attività educative di supporto al percorso scolastico per studenti della primaria e della secondaria di primo e secondo grado;
- attività educative e ricreative per il dialogo tra generazioni;
- iniziative educative e ricreative per l’inclusione di soggetti fragili o persone con disabilità;
- iniziative per l’aggregazione e la socializzazione dei giovani nei periodi di sospensione delle attività scolastiche;
- iniziative per la sostenibilità ambientale;
- interventi nei territori della Toscana diffusa.
Modalità attuative, riparto delle risorse e revoca
La Giunta regionale deve definire, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità operative per concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché il quantitativo complessivo di risorse destinabile, tramite gli avvisi, ai due gruppi di beneficiari. Tale riparto deve basarsi sui criteri definiti dal protocollo d’intesa con la Regione Ecclesiastica Toscana.
La Regione può inoltre erogare contributi alla RET, nei limiti massimi del 20 per cento delle risorse di parte corrente annualmente disponibili, per le azioni previste dal protocollo. Le modalità di erogazione e rendicontazione di tali contributi sono disciplinate dal protocollo stesso.
È prevista la revoca dei contributi con restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di riferimento, in caso di:
- mancata realizzazione degli interventi;
- mancanza o venir meno dei requisiti richiesti dall’avviso;
- irregolarità non sanabile della documentazione prodotta.
Il procedimento di revoca deve concludersi entro novanta giorni dall’avvio, con possibilità di una sola sospensione fino a trenta giorni per acquisire informazioni o certificazioni non già disponibili.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate spese pari a:
- 200.000 euro annui in parte corrente;
- 100.000 euro annui in conto capitale.
Le risorse sono imputate alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, rispettivamente Titolo 1 e Titolo 2 del bilancio di previsione 2025-2027. La copertura è assicurata mediante corrispondenti variazioni al bilancio, con riduzione dei fondi e accantonamenti della Missione 20. Per gli esercizi successivi, la copertura è rimessa a successive leggi di bilancio.
Ambito applicativo e deperibilità della norma
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Toscana e si applica ai contributi e ai protocolli previsti dalla legge, con una forte connotazione programmatoria e finanziaria concentrata sul triennio 2025-2027. Non emergono elementi di obsolescenza o abrogazione nel testo fornito.
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