L.R. Toscana 16/2025
Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana disciplina, in via organizzativa, l’accesso e la gestione delle procedure per il suicidio medicalmente assistito, richiamando i requisiti delle sentenze Corte cost. 242/2019 e 135/2024 e la l. 219/2017. Dopo la sentenza Corte cost. 204/2025, varie disposizioni risultano caducate o parzialmente illegittime; restano in vigore soprattutto l’impostazione generale, l’istituzione della Commissione e la copertura finanziaria, nei limiti delle declaratorie di incostituzionalità.
Modalità organizzative regionali per l’attuazione del suicidio medicalmente assistito
Modalità organizzative per l’attuazione del suicidio medicalmente assistito
La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’organizzazione delle procedure volte ad attuare i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito. Il testo va letto tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2025, che ha dichiarato l’illegittimità di singole previsioni e l’infondatezza di altre questioni di legittimità costituzionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Toscana dichiara di voler disciplinare, nell’esercizio delle proprie competenze, le modalità organizzative per l’attuazione delle decisioni della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. La legge opera solo nel territorio regionale e non introduce una disciplina statale generale.
Requisiti di accesso
Fino all’entrata in vigore di una disciplina statale, possono accedere alle procedure le persone che possiedono i requisiti indicati dalle sentenze costituzionali 242/2019 e 135/2024. L’accesso avviene con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.
Commissione multidisciplinare permanente
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, le aziende unità sanitarie locali devono istituire una Commissione multidisciplinare permanente incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e di verificare o definire le modalità di attuazione della procedura. La Commissione è composta da:
- un medico palliativista;
- un medico psichiatra;
- un medico anestesista;
- uno psicologo;
- un medico legale;
- un infermiere.
La Commissione è integrata, di volta in volta, da uno specialista nella patologia della persona richiedente. I componenti sono scelti su base volontaria tra il personale dipendente dell’ASL; se non disponibile personale interno, possono essere individuati dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale. La partecipazione è svolta in orario di lavoro, senza indennità di carica o di presenza; sono rimborsabili le spese nei limiti previsti per il personale dipendente.
Procedura di accesso e istruttoria
La persona interessata presenta all’azienda sanitaria locale competente una istanza per l’accertamento dei requisiti e per l’approvazione o definizione delle modalità di attuazione. L’istanza è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile e può contenere l’indicazione di un medico di fiducia e il protocollo predisposto dal medico di fiducia. L’ASL trasmette tempestivamente istanza e documentazione alla Commissione e al Comitato per l’etica nella clinica operante presso l’azienda sanitaria.
Verifica dei requisiti
La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente sia stato informato in modo chiaro e adeguato sulla possibilità di accedere alle cure palliative e sul diritto di rifiutare o revocare i trattamenti sanitari, compresi quelli di sostegno vitale, nonché sulla possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. Se la persona conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione esamina la documentazione e svolge gli accertamenti necessari, anche con il supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando un’interlocuzione personale e diretta con la persona e, se indicato, con il medico di fiducia. Il consenso deve essere libero e consapevole ai sensi della l. 219/2017.
Parere del Comitato per l’etica nella clinica
La Commissione richiede il parere del Comitato sugli aspetti etici del caso, trasmettendo la documentazione relativa all’interlocuzione e agli accertamenti. Il Comitato esprimeva il parere entro termini brevi, ma le relative previsioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. La disciplina risultante conserva il coinvolgimento del Comitato come passaggio istruttorio, nei limiti in cui le norme non siano state caducate.
Esito della verifica
La Commissione redige una relazione finale sugli esiti dell’accertamento dei requisiti e l’ASL comunica alla persona interessata l’esito della verifica.
Definizione delle modalità di attuazione
Se la verifica dei requisiti ha esito positivo, la Commissione procede all’approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito. La persona può chiedere:
- l’approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia;
- oppure la definizione condivisa, con la Commissione, di un apposito protocollo.
In mancanza di accordo sulla definizione del protocollo, la richiesta non prosegue. Le modalità di attuazione devono prevedere l’assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi ai danni delle persone vulnerabili, garantire la dignità del paziente ed evitare sofferenze. La Commissione redige una relazione finale sugli esiti della richiesta e l’ASL comunica l’esito alla persona richiedente.
Supporto sanitario alla realizzazione della procedura
La legge prevedeva un supporto tecnico, farmacologico e assistenziale da parte dell’ASL entro sette giorni dalla comunicazione dell’esito, con personale sanitario su base volontaria e in orario di lavoro; tale previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Resta ferma la regola secondo cui le aziende sanitarie locali devono comunque conformare i procedimenti alla disciplina statale.
Gratuità e profili economici
Le prestazioni e i trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti. La Regione fa fronte agli effetti finanziari con risorse proprie, secondo quanto richiamato dall’art. 13 del d.lgs. 502/1992. Per l’attuazione della legge è stimata una spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, coperta con gli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione 2025-2027; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Efficacia temporale e regime transitorio
La disciplina regionale si applica fino all’entrata in vigore di una disciplina statale. Sono quindi centrali i requisiti e le procedure previsti dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla legge n. 219/2017, ma entro il perimetro delle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute con la sentenza n. 204/2025.
Profili di obsolescenza
La legge non può essere considerata integralmente obsoleta, perché è recente e contiene ancora disposizioni organizzative e finanziarie riferite al 2025-2027. Tuttavia molte previsioni operative sono state colpite dalla Corte costituzionale, con conseguente riduzione dell’effettiva operatività di diverse parti del testo.
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