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Legge

L.R. Basilicata 47/2001

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16/5/1991 n. 10 - Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali e sugli Enti Strumentali della Regione. Norme per il funzionamento dell'Organo di Controllo

Normativa regionaleL.R. Basilicata 47/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 11 dicembre 2001, n. 47 modifica l’art. 20 della L.R. 10/1991 sui controlli sugli atti degli enti locali, fissando termini perentori di 25 giorni per la trasmissione da parte della Giunta al Consiglio regionale e di 30 giorni per la decisione del Consiglio, con proroga in caso di sospensione dei lavori consiliari. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifiche ai termini di controllo sugli atti degli enti locali

Modifiche ai termini di controllo sugli atti degli enti locali

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali prevista dalla L.R. 16 maggio 1991, n. 10, limitandosi a riformulare i termini procedurali per la trasmissione e la decisione da parte degli organi regionali competenti.

Termine per la trasmissione degli atti

Le deliberazioni di cui alla lettera a), accompagnate dal parere della Commissione tecnico-consultiva, devono essere trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro 25 giorni dal ricevimento. Il termine è perentorio.

Termine per la decisione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti trasmessi. Anche questo termine è indicato come perentorio, quindi la scansione procedimentale è rigidamente vincolata.

Sospensione dei termini per ferie o altre interruzioni dei lavori consiliari

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, con proprio provvedimento, i periodi di sospensione dell’attività consiliare per ferie o per altre attività riconosciute. In tali casi, i termini di 25 e 30 giorni sono prorogati per la durata della sospensione dell’attività del Consiglio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Attualità della disciplina

L’atto non contiene disposizioni transitorie o limiti temporali di applicazione diversi dall’immediata efficacia. Si tratta di una modifica puntuale di una disciplina organizzativa/procedurale, che resta utile nella misura in cui sia necessario ricostruire il testo vigente della L.R. n. 10/1991 per i procedimenti di controllo sugli atti degli enti locali.

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