DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce per il 2025 contributi straordinari sulle bollette elettriche, misure a favore di famiglie e imprese vulnerabili, interventi per la trasparenza delle offerte energetiche e nuovi sostegni alla transizione energetica. Prevede inoltre modifiche su comunità energetiche, accumuli, rinnovabili e sanzioni, con termini attuativi specifici e misure limitate in gran parte all’anno 2025.
Misure urgenti in materia di energia, bollette e transizione energetica
Misure urgenti in materia di energia, bollette e transizione energetica
Il provvedimento interviene sul costo dell’energia per famiglie e imprese, rafforza gli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili e introduce modifiche alla disciplina delle comunità energetiche, delle rinnovabili e dei sistemi di accumulo. Contiene inoltre misure di trasparenza sul mercato retail e alcune disposizioni sanzionatorie e professionali.
Sostegni economici per famiglie e consumatori domestici
Per il 2025 è previsto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro. L’ARERA provvede con propria deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili sulla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle somme destinate ad altre finalità indicate dal decreto.
Sono inoltre riordinate alcune risorse già presenti nel circuito GSE/Cassa:
- entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli interessi maturati;
- le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa entro 60 giorni dalla vendita, per misure di contrasto all’aumento dei costi energetici;
- entro il 10 aprile 2025 le risorse già trasferite al GSE per la salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario sono restituite alla Cassa e destinate al contributo straordinario.
Comunità energetiche rinnovabili
La disciplina delle comunità energetiche è ampliata. Possono essere soci o membri, oltre alle persone fisiche e alle PMI, anche ulteriori soggetti pubblici e privati, tra cui associazioni, ATER, IPAB, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e amministrazioni locali ISTAT.
La partecipazione resta aperta e volontaria, ma il controllo deve fare capo ai soggetti ammessi situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Per gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall’acquisto di efficacia del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 n. 414, anche se prima della regolare costituzione della comunità, è richiesto che la documentazione dimostri la realizzazione dell’impianto per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero aggiorna le regole operative.
Tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali
I crediti della CSEA verso i soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e di altre componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore, restando ferme le ulteriori garanzie previste dalla normativa vigente.
Fornitura ai clienti vulnerabili e protezione dell’abitazione
La disciplina del servizio di vulnerabilità viene modificata prevedendo che Acquirente unico svolga l’approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso con strumenti di mercato o contratti bilaterali a termine aggiudicati con procedure competitive. La decorrenza del servizio non può essere anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali.
Nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continua tramite l’esercente del servizio di maggior tutela, con approvvigionamento da parte di Acquirente unico secondo condizioni definite con urgenza da ARERA entro 30 giorni.
Per il Piano sociale per il clima sono previste misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, entro il limite del 50% delle risorse disponibili.
È stabilita una tutela specifica contro l’espropriazione dell’immobile del soggetto vulnerabile per bollette energetiche condominiali: l’immobile non è pignorabile se il debito è inferiore a 5.000 euro, se è l’unica casa di proprietà, vi è fissata la residenza e non si tratta di immobile di lusso o delle categorie A/8 e A/9. Resta comunque possibile l’ipoteca giudiziale del condominio.
I clienti del servizio a tutele graduali che divengano vulnerabili restano nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, salvo scelta di un nuovo contratto nel mercato libero o con il servizio competente di maggior tutela. I clienti vulnerabili senza fornitore alla conclusione del servizio a tutele graduali sono serviti nel regime di tutela o, se già attivo, nel servizio di vulnerabilità.
Misure per le imprese e riduzione del costo dell’energia
Per il 2025 è autorizzata una spesa di 600 milioni di euro per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, coperta tramite proventi delle aste ETS del 2024. In sede di riparto dei proventi 2024 non si applica la previsione di destinazione al Fondo di transizione energetica.
È inoltre estesa la possibilità di includere nelle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ai non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Per un semestre, nei limiti delle risorse disponibili sulla Cassa, è azzerata la componente A<sub>SOS</sub> per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Ai fini del monitoraggio dei costi energetici delle imprese, i dati ATECO e quelli necessari a individuare micro, piccole e medie imprese sono trasferiti dal registro delle imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico, che li usa per analisi sull’impatto di energia, servizi regolati e oneri generali; ARERA informa periodicamente il Ministero.
Autoapprovvigionamento e nuovi meccanismi per le rinnovabili
La disciplina dell’autoapprovvigionamento di energia elettrica è modificata eliminando il vincolo per cui produttore e utilizzatore dovevano appartenere al medesimo gruppo societario.
Viene poi riscritto il meccanismo di sostegno alle rinnovabili con contratti per differenza a due vie, su base volontaria, di durata quinquennale, assegnati tramite procedure concorsuali al ribasso. È prevista una procedura dal lato della domanda per imprese e aggregatori, con assegnazione di una quota pari al 50% dei diritti acquisiti dal GSE alle imprese assegnatarie. Sono fissati termini di 90 e 120 giorni per l’adozione dei decreti ministeriali attuativi e per la disciplina delle garanzie.
Le risorse per investimenti nella transizione energetica sono estese anche a IPAB non ancora trasformate e a strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro convenzionate con il SSN, nei limiti della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
Sistemi di accumulo e iter autorizzativi
Per il 2025 il Ministero può avvalersi del supporto operativo del GSE nei procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, con spesa autorizzata di 750.000 euro.
Inoltre, il decreto legislativo n. 190 del 2024 è modificato per includere anche gli accumulatori elettrici termomeccanici tra gli impianti e le categorie rilevanti negli allegati autorizzativi.
Rinnovabili, semplificazioni autorizzative e impianti esistenti
Sono introdotte varie misure di semplificazione e impulso alle rinnovabili:
- per alcune fattispecie l’autorizzazione unica è rilasciata sentita la regione costiera interessata;
- sono inseriti tra gli interventi semplificati gli impianti idroelettrici sotto i 500 kW in specifiche condizioni tecniche;
- vengono riviste alcune ipotesi relative agli impianti agrivoltaici e ai regimi autorizzativi;
- sono assoggettati a VIA specifici progetti di rifacimento o ripotenziamento di impianti eolici esistenti con incremento superiore a 30 MW;
- per gli interventi sugli impianti da fonti rinnovabili che aumentano la potenza di almeno il 20%, le decurtazioni percentuali non si applicano e l’incentivo è riconosciuto sul 95% della produzione.
Sono inoltre inclusi tra gli interventi richiamati nell’ambito autorizzativo statale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica statale.
Trasparenza delle offerte e tutela del mercato retail
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, ARERA deve adottare misure per migliorare trasparenza e confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas per i clienti domestici nel mercato libero. Le misure devono rendere più leggibili offerte e contratti, prevedere documenti tipo, semplificare i corrispettivi e disciplinare le comunicazioni di modifica unilaterale, che devono riportare in evidenza tale dicitura.
Le misure si applicano anche ai contratti già in essere, secondo le modalità stabilite da ARERA. In caso di inosservanza, ARERA esercita i poteri sanzionatori previsti dalla legge n. 481 del 1995.
Figura professionale del consulente per le utenze energetiche e di telecomunicazioni
È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che assiste gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle utenze. Alla figura si applica la legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.
La qualificazione può essere attestata da associazioni professionali o da enti di certificazione accreditati, con riconoscimento dell’equivalenza delle certificazioni rilasciate in UE, SEE o Svizzera.
Rafforzamento dell’efficacia sanzionatoria e misure fiscali su veicoli aziendali
Nel settore dell’energia e delle comunicazioni vengono rafforzati gli strumenti cautelari e sanzionatori, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, e viene introdotto l’oscuramento del sito internet in caso di mancato pagamento di sanzioni AGCOM non contestabili in giudizio per importi complessivamente almeno pari a 1 milione di euro.
È inoltre fatta salva, per alcuni veicoli concessi in uso promiscuo e ordinati entro il 31 dicembre 2024, l’applicazione del regime fiscale previgente fino al 30 giugno 2025; i relativi oneri sono coperti con riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Misure per il settore sportivo
Il fondo per l’impiantistica sportiva è incrementato di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di erogare contributi a fondo perduto destinati a ridurre il costo dell’energia per impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale. Il decreto attuativo disciplina modalità, termini, criteri e limiti di spesa.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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