Circolare numero 262 del 11-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge n. 337/1990 in materia di pensionamento anticipato, confermando la validità al 31 dicembre 1990 delle norme della legge n. 155/1981. Precisa inoltre un differimento del termine per alcuni lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria, entro un contingente massimo di 50 unità, e richiama le nuove scadenze per la convalida delle domande di pensionamento anticipato presentate fuori termine, purché inoltrate dai lavoratori entro il 22 novembre 1990 e dalle imprese all'INPS entro i 10 giorni successivi. Restano riservate successive istruzioni sia sulla concreta attuazione del precedente art. 4, comma 6, del d.l. n. 259/1990 sia sui criteri di individuazione del contingente previsto dal nuovo comma 6 dell'art. 5.
Pensionamento anticipato e sanatoria delle domande ai sensi del d.l. 22 novembre 1990, n.337
Pensionamento anticipato e sanatoria delle domande nel d.l. n. 337/1990
La circolare interviene sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1990 ed entrato in vigore il 23 novembre 1990. Il documento si concentra sulle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, sui termini di efficacia della disciplina e sulla regolarizzazione delle domande presentate fuori termine.
Conferma del termine di efficacia della disciplina
L'art. 5 del decreto-legge n. 337/1990, che sostituisce l'art. 4 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 decaduto per mancata conversione, conferma la data del 31 dicembre 1990 quale termine di validità delle norme sul pensionamento anticipato previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Differimento del termine per alcune categorie di lavoratori
Il comma 6 dell'art. 5 introduce un differimento al 31 dicembre 1990 del termine utile per il perfezionamento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento anticipato di cui al precedente comma 4, limitatamente ai lavoratori dipendenti da imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Il beneficio riguarda i lavoratori che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi in sede governativa relativi a piani di riassetto e reimpiego. Il numero massimo dei potenziali beneficiari viene fissato in cinquanta unità.
Riserva sulle istruzioni applicative
La circolare rinnova la riserva già formulata con la circolare n. 224 del 13 ottobre 1990 in merito alla concreta attuazione del disposto contenuto nell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, riprodotto dal decreto-legge n. 337/1990. Viene inoltre annunciata una successiva disciplina interpretativa e operativa sui criteri di individuazione del contingente massimo previsto dal comma 6 dell'art. 5.
Sanatoria delle domande di pensionamento anticipato presentate oltre termine
Viene infine richiamata l'attenzione sui nuovi riferimenti temporali per la sanatoria delle domande di pensionamento anticipato presentate dopo la scadenza dei termini fissati dalle delibere del CIPI.
Ai fini della convalida, tali domande devono:
- essere presentate dai lavoratori alle imprese entro il 22 novembre 1990;
- essere trasmesse dalle imprese all'INPS entro i 10 giorni successivi.
La circolare chiarisce quindi che la regolarizzazione delle domande fuori termine è ammessa solo nel rispetto di queste due condizioni temporali.
Punti principali
Validità delle norme sul pensionamento anticipato
L'art. 5 del d.l. n. 337/1990 conferma fino al 31 dicembre 1990 la validità delle norme sul pensionamento anticipato previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Differimento per lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria
Per i lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che entro il 31 dicembre 1988 abbiano raggiunto accordi governativi su piani di riassetto e reimpiego, il termine utile per perfezionare i requisiti di età e anzianità contributiva è differito al 31 dicembre 1990. Il numero massimo dei beneficiari è fissato in 50 unità.
Riserva di istruzioni sui criteri di individuazione del contingente
L'Amministrazione conferma la riserva già espressa con la circolare n. 224 del 13 ottobre 1990 sulla concreta attuazione della disciplina richiamata e annuncia ulteriori istruzioni sui criteri per individuare i soggetti rientranti nel contingente massimo previsto dal comma 6 dell'art. 5.
Sanatoria delle domande di pensionamento anticipato presentate fuori termine
Sono richiamati i nuovi termini per la regolarizzazione delle domande di pensionamento anticipato presentate oltre le scadenze fissate dalle delibere CIPI: tali domande sono convalidabili se presentate dai lavoratori alle imprese entro il 22 novembre 1990 e trasmesse dalle imprese all'INPS entro i 10 giorni successivi.
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