Circolare numero 264 del 11-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del Regolamento CEE n. 3427/1989 sulla disciplina comunitaria delle prestazioni familiari, con particolare riferimento all’uniformazione del regime per lavoratori subordinati e autonomi, alla decorrenza retroattiva dal 15 gennaio 1986, alle procedure per il pagamento degli arretrati e ai nuovi formulari applicativi. Sono inoltre disciplinate la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo transitorio, i criteri di conversione dei redditi e gli importi in valuta estera, nonché alcune questioni ancora sospese per effetto di controversie interpretative, in particolare per Spagna e Portogallo.
Modifiche alla disciplina comunitaria sulle prestazioni familiari e istruzioni operative
Regolamento CEE n. 3427/1989 e nuove prestazioni familiari
La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 3427 del 30 ottobre 1989, pubblicato il 16 novembre 1989, che ha modificato in modo sostanziale la disciplina comunitaria in materia di prestazioni familiari. Il testo tiene conto anche delle decisioni adottate dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in particolare le decisioni n. 142, 143, 144 e 145, dirette a risolvere problemi interpretativi e a definire le procedure applicative.
Uniformazione del regime per la Francia
Prima della riforma, il Regolamento n. 1408/71 prevedeva, per i lavoratori e i disoccupati soggetti alla legislazione di uno Stato membro ma con familiari residenti in un altro Stato, un regime generale fondato sul Paese di occupazione, ma una disciplina speciale per la Francia, che ancorava gli importi alla legislazione del Paese di residenza dei familiari. La circolare evidenzia che tale assetto creava una disparità di trattamento e penalizzava in particolare i lavoratori italiani, poiché il sistema italiano delle prestazioni familiari risultava complessivamente meno favorevole di quello francese.
Con il Regolamento n. 3427/1989 il regime viene uniformato: chi lavora in Francia o vi è rimasto disoccupato ha diritto, per i familiari residenti in altri Stati membri, non solo agli assegni familiari in senso stretto, ma anche alle ulteriori prestazioni previste dalla legislazione francese. Restano tuttavia escluse alcune prestazioni indicate espressamente dall’art. 1, punto 7, lett. b), del Regolamento n. 3427, e cioè le indennità di alloggio, l’assegno di custodia del figlio a domicilio e l’assegno ai genitori per l’istruzione, considerate strettamente legate alle condizioni locali e quindi riservate ai residenti in Francia. La circolare ricorda inoltre che l’assegno per il figlio in tenera età resta fuori dal campo di applicazione comunitario limitatamente al periodo fino ai tre mesi di età del figlio.
Decorrenza della nuova disciplina
La nuova disciplina è retroattivamente applicabile dal 15 gennaio 1986, data della sentenza della Corte di Giustizia nella causa n. 41/84, PINNA c/ Caisse d’allocations familiales de la Savoie. La retroattività comporta la necessità di regolarizzare i periodi precedenti, con conseguente pagamento dei conguagli dovuti. La sola eccezione espressamente indicata riguarda la nuova versione dell’art. 76 del Regolamento n. 1408, applicabile dal 1 maggio 1990.
Applicazione provvisoria della vecchia disciplina e prescrizione francese
Per consentire alle istituzioni francesi di adeguare i propri sistemi ed evitare un’interruzione nei pagamenti, la decisione n. 142 ha differito al 1 aprile 1990 l’erogazione diretta delle prestazioni secondo la nuova disciplina. Tra il 16 novembre 1989 e il 31 marzo 1990 è quindi autorizzata la prosecuzione dei pagamenti secondo la normativa precedente, con possibilità di chiedere, per lo stesso periodo, i rimborsi delle prestazioni corrisposte per conto delle Casse francesi.
La circolare ribadisce la necessità di trasmettere con urgenza, e comunque entro il 31 dicembre 1990, i moduli previsti dalla circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 al competente Reparto IX del Servizio rapporti e Convenzioni internazionali. Il ritardo potrebbe determinare il pagamento integrale da parte delle Casse francesi agli interessati per i periodi pregressi e la conseguente impossibilità di ottenere il rimborso, con responsabilità gestionali in capo ai dirigenti. In parallelo, la prescrizione biennale prevista dalla legislazione francese resta sospesa fino al 31 marzo 1990 e inizia a decorrere dal 1 aprile 1990 per le prestazioni maturate anteriormente a tale data.
Arretrati per i lavoratori subordinati e modulo E 408 F
La decisione n. 143 disciplina la liquidazione degli arretrati per i lavoratori e i disoccupati soggetti alla legislazione francese nel periodo 15 gennaio 1986 - 31 marzo 1990. Gli interessati possono presentare domanda entro il 31 marzo 1992 per ottenere le differenze spettanti relativamente ai familiari residenti, all’epoca, in uno Stato membro diverso dalla Francia.
La domanda va presentata direttamente alle Casse francesi. Queste devono corrispondere la differenza tra le prestazioni dovute in base al nuovo sistema e quanto già percepito nei Paesi di residenza dei familiari secondo la disciplina previgente; se non è stata percepita alcuna prestazione, devono liquidare l’importo francese integrale. Per consentire il conguaglio è necessario il formulario E 408 F, con il quale devono essere attestati, anno per anno, gli importi complessivamente erogati alle famiglie dagli organismi previdenziali dello Stato di residenza.
Per i casi in cui la famiglia risiedeva in Italia, le SAP devono certificare, su richiesta delle Casse francesi o degli interessati, le somme corrisposte alle famiglie mediante la compilazione della parte B del mod. E 408 F, indicando gli importi complessivi per ciascun anno e per l’insieme dei familiari. Le istituzioni francesi effettuano poi il conguaglio convertendo gli importi in franchi al tasso di cambio applicabile al 1 aprile 1990, cioè quello risultante dalle tabelle CEE valide per il II trimestre 1990.
Estensione ai lavoratori autonomi e conguagli
Il Regolamento n. 3427 estende il regime uniforme anche ai lavoratori autonomi. In precedenza essi potevano soltanto far valere il cumulo dei periodi assicurativi per maturare il diritto alle prestazioni nello Stato di esercizio dell’attività, ma non potevano ottenere prestazioni per i familiari residenti in un altro Stato membro. Con la nuova disciplina, anche i lavoratori autonomi possono ricevere, per i familiari residenti all’estero, tutte le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui svolgono l’attività.
Gli effetti decorrono anch’essi dal 15 gennaio 1986 e quindi devono essere liquidati gli arretrati. La circolare precisa che, trattandosi di un’estensione generalizzata del campo soggettivo, il problema non riguarda solo la Francia ma tutti gli Stati membri. La decisione n. 145 stabilisce che i conguagli siano liquidati su domanda dell’interessato, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità sulle somme già percepite, per gli stessi anni e gli stessi familiari, da un altro Stato membro a qualsiasi titolo. Se necessario, la verifica può essere svolta tramite il nuovo mod. E 409, che segue lo schema del mod. E 408 F.
Il calcolo degli arretrati avviene anno per anno e per l’insieme dei beneficiari; dagli importi determinati vanno sottratte le somme già percepite in altro Stato membro. Se le prestazioni già ricevute risultano superiori a quelle spettanti nello Stato di occupazione, esse restano comunque acquisite agli interessati, che non devono restituire nulla. La decisione esclude anche qualsiasi rimborso tra istituzioni. La conversione valutaria avviene con il tasso di cambio vigente alla data del 16 novembre 1989, cioè quello delle tabelle CEE del IV trimestre 1989.
Per l’Italia, le domande di conguaglio possono essere presentate entro il 16 novembre 1991, in forza della sospensione biennale dei termini di prescrizione; dopo tale data si applica il normale termine di prescrizione quinquennale. La circolare osserva che l’impatto per l’Istituto dovrebbe essere modesto, poiché nel sistema italiano la prestazione familiare per i lavoratori autonomi riguarda essenzialmente i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Le SAP possono comunque essere chiamate a rilasciare l’attestazione mod. E 409 su richiesta di altri Stati membri, attenendosi alle istruzioni già previste per casi analoghi.
Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati
L’art. 94, par. 9, del Regolamento n. 1408, come modificato, tutela i lavoratori subordinati che, al 15 novembre 1986, beneficiavano di prestazioni più favorevoli di quelle spettanti dal 16 novembre 1989 secondo la legislazione francese. Il mantenimento del trattamento più vantaggioso persiste finché il lavoratore resta soggetto alla legislazione francese; se il rapporto di lavoro in Francia si interrompe, il beneficio non può essere ripristinato.
La circolare ritiene poco probabile che, per i familiari residenti in Italia, si verifichino casi in cui l’importo italiano sia più elevato di quello francese, salvo ipotesi particolari come quella del figlio unico. In mancanza di procedure amministrative già concordate per la ripartizione dell’onere tra gli Stati, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Prestazioni soggette a limiti di reddito e criteri di cambio
Per le prestazioni familiari condizionate al reddito, la Commissione amministrativa ha stabilito che i redditi espressi in valuta estera devono essere convertiti nella moneta dello Stato competente al tasso di cambio applicabile l’ultimo giorno del periodo di riferimento previsto dalla legislazione nazionale. Per l’Italia, il periodo di riferimento coincide con l’anno solare precedente quello di decorrenza dei limiti di reddito rivalutati.
Ne deriva che, per i redditi acquisiti all’estero e da considerare ai fini degli assegni familiari con decorrenza dal 1 gennaio 1990 o dell’assegno per il nucleo familiare con decorrenza dal 1 luglio 1990, deve essere utilizzato il cambio delle tabelle CEE del IV trimestre 1989.
Spagna e Portogallo: questione interpretativa pendente
La circolare segnala una divergenza interpretativa sulla retroattività delle nuove disposizioni nei confronti di Spagna e Portogallo. Alcuni Stati membri ritengono che prevalgano le norme del Trattato di adesione del 12 dicembre 1983, che mantenevano fino al 31 dicembre 1988 un diverso criterio di attribuzione delle prestazioni familiari per i congiunti residenti nei Paesi d’origine. Poiché la soluzione uniforme è entrata in vigore il 16 novembre 1989, non è chiaro se gli effetti retroattivi possano estendersi anche a tali lavoratori fin dal 15 gennaio 1986.
La questione è sottoposta alla Corte di Giustizia nella causa n. 99/89, Yanez Campoy; la circolare si riserva ulteriori istruzioni in esito alla decisione della Corte.
Modifiche, soppressioni e nuovi formulari
La decisione n. 144 riorganizza radicalmente la modulistica per l’applicazione della normativa comunitaria sulle prestazioni familiari. I formulari E 401, E 402, E 403, E 404 ed E 405 vengono modificati o integrati: sono corretti i riferimenti normativi ed è aggiunta la casella "lavoratore autonomo" nel primo riquadro di tutti i moduli, salvo l’E 405 che la conteneva già. Nell’E 401, relativo alla composizione del nucleo familiare, viene previsto anche il coniuge divorziato o separato, il vedovo e altri soggetti presso cui sono ricompresi i familiari interessati.
Nei moduli E 402 e E 403, destinati rispettivamente ad attestare gli studi seguiti e il rapporto di apprendistato o formazione professionale, sono inseriti riquadri specifici per le esigenze degli organismi francesi e, per l’E 402, anche lussemburghesi. Nell’E 405, che certifica i periodi da totalizzare o i periodi di godimento delle prestazioni immediatamente precedenti all’occupazione in un altro Stato membro, la parte A è integrata con un nuovo riquadro 3, nel quale devono essere indicati i periodi per cui si chiede la certificazione, nonché il datore di lavoro o, per gli autonomi, il tipo di attività esercitata. In caso di formulari incompleti, le sedi devono richiederne l’integrazione prima di fornire risposta.
Sono soppressi gli ex formulari E 406 F, E 407 F, E 408 F, E 409 F ed E 410 F, relativi alla specifica disciplina francese. Sono invece istituiti i nuovi moduli E 406 F, E 407 F ed E 408 F, riservati alle istituzioni francesi: il primo riguarda gli esami medici postnatali per l’assegno per il figlio in tenera età oltre i tre mesi; il secondo è il certificato medico per l’assegno d’istruzione speciale per handicappati; il terzo è l’attestato di versamento delle prestazioni familiari dovute in base ai vecchi paragrafi 2 degli artt. 73 e 74, già richiamato per la liquidazione degli arretrati. In attesa della stampa dei nuovi formulari, le SAP devono utilizzare le scorte disponibili o riprodurre i moduli localmente sulla base dei fac-simile allegati.
Punti principali
Uniformazione del regime delle prestazioni familiari
Il Regolamento n. 3427/1989 elimina la precedente disparità tra la disciplina generale e quella applicabile alla Francia. I lavoratori e i disoccupati soggetti alla legislazione francese possono ora ottenere, per i familiari residenti in altri Stati membri, non solo gli assegni familiari in senso stretto, ma anche le altre prestazioni familiari previste dal sistema francese, con esclusione di quelle espressamente mantenute fuori dal campo di applicazione comunitario, come le indennità di alloggio, l’assegno di custodia del figlio a domicilio e l’assegno ai genitori per l’istruzione. Resta escluso, per il periodo iniziale fino ai tre mesi di età, l’assegno per il figlio in tenera età, salvo le successive condizioni previste dalla normativa.
Decorrenza retroattiva e regolarizzazione dei periodi pregressi
Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal 15 gennaio 1986, data della sentenza della Corte di Giustizia nella causa PINNA. Fa eccezione la nuova formulazione dell’art. 76 del Regolamento n. 1408, che decorre dal 1 maggio 1990. La retroattività comporta la necessità di regolarizzare i periodi pregressi e di corrispondere i relativi conguagli secondo le procedure indicate dalla circolare.
Periodo transitorio e sospensione della prescrizione per la Francia
In attesa dell’adeguamento tecnico delle istituzioni francesi, la decisione n. 142 consente di continuare provvisoriamente ad applicare la vecchia disciplina fino al 31 marzo 1990, con avvio dell’erogazione diretta secondo il nuovo sistema dal 1 aprile 1990. Nel medesimo periodo restano sospesi i termini di prescrizione francesi, che ricominciano a decorrere dal 1 aprile 1990. Le domande di rimborso relative ai periodi pregressi devono essere trasmesse con urgenza e comunque entro il 31 dicembre 1990.
Arretrati per lavoratori subordinati soggetti alla legislazione francese
La decisione n. 143 disciplina il pagamento degli arretrati per i lavoratori e disoccupati soggetti alla legislazione francese tra il 15 gennaio 1986 e il 31 marzo 1990. Gli interessati possono chiedere entro il 31 marzo 1992 gli importi non percepiti per i familiari residenti in un altro Stato membro. Le Casse francesi liquidano le differenze rispetto alle prestazioni eventualmente corrisposte dallo Stato di residenza della famiglia; se nulla è stato percepito, corrispondono l’intera prestazione francese. Per il calcolo è richiesto il formulario E 408 F, con attestazione anno per anno delle somme erogate nello Stato di residenza, e la conversione avviene con il tasso di cambio del 1 aprile 1990.
Estensione ai lavoratori autonomi
La disciplina uniforme viene estesa anche ai lavoratori autonomi, che in precedenza potevano solo totalizzare i periodi assicurativi per acquisire il diritto alle prestazioni nello Stato di attività, ma non ottenere prestazioni per familiari residenti in un altro Stato membro. Ora possono ricevere l’intera gamma delle prestazioni previste dallo Stato di occupazione. Anche per loro gli effetti decorrono dal 15 gennaio 1986 e gli arretrati sono liquidabili a domanda. La decisione n. 145 stabilisce che l’interessato debba dichiarare le somme già percepite in altri Stati membri, eventualmente verificate tramite il mod. E 409.
Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati e trattamento più favorevole
L’art. 94, par. 9, del Regolamento n. 1408, come modificato, preserva il trattamento più favorevole per i lavoratori subordinati che al 15 novembre 1986 percepivano prestazioni superiori a quelle spettanti dal 16 novembre 1989 secondo la legislazione francese. Il beneficio continua solo finché permane l’assoggettamento alla legislazione francese. La circolare segnala tuttavia che, per i casi relativi ai familiari residenti in Italia, le procedure amministrative di ripartizione dell’onere non sono ancora definite e saranno oggetto di successivi chiarimenti.
Prestazioni subordinate a reddito e criteri di conversione
Per le prestazioni familiari soggette a limiti reddituali, i redditi esteri devono essere convertiti nella moneta dello Stato competente usando il tasso di cambio applicabile l’ultimo giorno del periodo di riferimento previsto dalla legislazione nazionale. Per l’Italia, il periodo di riferimento è l’anno solare precedente quello di decorrenza dei limiti di reddito rivalutati; pertanto, per le prestazioni con decorrenza dal 1 gennaio 1990 o dal 1 luglio 1990, il cambio da usare è quello del IV trimestre 1989.
Questioni aperte su Spagna e Portogallo
Permane una divergenza interpretativa sulla retroattività della nuova disciplina nei confronti di Spagna e Portogallo. Alcuni Stati membri ritengono che prevalgano le norme del Trattato di adesione del 12 dicembre 1983 fino all’entrata in vigore della soluzione uniforme; la questione è pendente dinanzi alla Corte di Giustizia nella causa Yanez Campoy. La circolare rinvia a successive istruzioni.
Riorganizzazione dei formulari applicativi
La decisione n. 144 modifica i formulari E 401, E 402, E 403, E 404 ed E 405, inserendo anche la casella "lavoratore autonomo" e aggiornando alcuni riferimenti. Vengono soppressi i formulari E 406 F, E 407 F, E 408 F, E 409 F ed E 410 F e istituiti i nuovi E 406 F, E 407 F ed E 408 F, destinati esclusivamente alle istituzioni francesi. Le sedi devono usare le scorte disponibili o riprodurre i moduli in loco finché non saranno stampati e distribuiti i nuovi formulari.
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